TRATTATODE' BANCHI NAZIONALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIEOPERA DI ANIELLO SOMMAVOLUME UNICONAPOLI DALLA TIPOGRAFIA DI BARNABA CONS - Strada S. Antonio alla Vicaria 1844 (2) |
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Trattato
de' Banchi Nazionali del Regno delle due Sicilie di
Aniello Somma - HTML 01 Trattato de' Banchi Nazionali del Regno delle due Sicilie di Aniello Somma - HTML 02 |
DELLA RUOTA.
Poiché. dopo le preliminari operazioni praticate nelle Casse vengono simili operazioni proseguite su i libri sistenti nella Ruota; così fa d'uopo trattare in questo capitolo di tale Ufficina. Questa Ufficina viene cosi denominata, poiché in un armario quasi rotondo sono situati i diversi impiegati di scrittura; ed anche per Io giro delle polizze, che fauno da un9 impiegato all'altro. Tale Ufficina è amministrata da molti impiegati. Il primo di essi eh1 è il capo viene distinto col titolo di Libromaggiore, e gli altri con quello di ajutanti destinati per la formazione delle pandette, de' librimaggiori, e per tutte le altre operazioni della Ruota.
Noi quindi nelle seguenti Sezioni, spigheremo l'oggetto di ciascun impiegato destinato suU la Ruota.
SEZIONE 1.°
Della pandetta di fedi, e de' mandati.
Siccome la pandetta è il primo anello della scrittura della Ruota; così fa d'uopo parlarne in preferenza.
La pandetta di fedi non altro contiene che l'indice generale di tutt'i nomi, e cognomi de' depositanti. Quella poi di mandati racchiude i nomi, e cognomi de' giratarî, a favore de' quali il mandato e stato spedito» Colla guida delle pandette medesime si procede su i librimaggiori alla scritturazione di tutti gl'introiti, ed esiti colla massima velocità. Dalla esattezza delle medesime dipende la regolarità della scrittura.
Le pandette sono state sempre in uso, fin dalla fondazione di ciascun Banco (1) ed anche in tempo de' negozianti banchieri (2).
Premesso ciò passiamo ora ad analizzare.
1.° Di quanta importanza sia la pandetta.
2.° Qual sia il metodo attualmente in vigore tanto per quella di fedi, che per l'altra di mandati.
3.° Quali Obblighi hanno gl'impiegati incaricati per la formazione delle medesime.
(1) Vedi i repertorii dell'Archivio generale.
(2) Nicola Toppi Origine de' Trib. tom. I cap. 6 pag. 50.
§. 4.° Quali sieno stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.
1. La pandetta sia di fedi, sia di mandati è di grave importanza. Senza la medesima la scritturazione degl'introiti, ed esiti non potrebbe eseguirsi, essendo immensi i conti dei creditori; in modo che gl'impiegati incaricati per la formazione de' librimaggiori, sarebbero inabilitati a conoscere in qual libro, ed in qual foglio rattróvisi il conto di ciascun creditore. Si rende pure importante nella Revisione, e nell'Archivio, poiché senza la guida della medesima, non si potrebbero rinvenire i documenti che si richiedono.
2. Ogni Pandetta sia di argento, sia di rame, oltre ad un numero sufficiente di carte sistenti nel principio, e destinate per menzionare i titoli de' Luoghi pii, Amministrazioni: Corpi morali ec. sempre con ordine alfabetico; tiene poi quattro registri, contenendo ciascun registro un alfabeto. Vien composta di quattro registri per facilitare sempre più le operazioni; poiché qualora si fossero tutt'i nomi compresi in un solo registro, sarebbe riuscito lungo, e penoso il rinvenimento del nome di ciascuno intestatario. Siccome poi nel nostro Regno la maggior parte de' nomi de' cittadini principiano colle lettere iniziali A. F. G, cosi si è creduto assegnare a ciascuna di dette tre lettere un registro di essi, addicendo il primo alla lettera A, il secondo alla lettera F, ed il terzo alla lettera G.
Tutti gli altri nomi poi che principian0 colle altre lettere dell'alfabeto, essendo di un numero minore, così l'ultimo registro (sebbene però più voluminoso degli altri) è destinato pe' nomi di tutte le altre lettere.
Gli alfabeti del 1° z° e 3° registro contengono apparentemente le lettere iniziali de' soli cognomi; poiché in ordine ai nomi il primo registro racchiude in esso quelli che cominciano colla lettera A, il secondo quelli colla lettera F, ed il terzo i nomi colla lettera G.
L'alfabeto poi del 4. 9 registro contiene apparentemente le lettere iniziali de' nomi che cominciano colle altre lettere ad eccezione dell'A. G.; e nel corpo di ciascuna lettera vien racchiuso un secondo alfabeto, che riflette tutt'i cognomi.
Ciascuna lettera poi destinata pe' cognomi viene divisa in vocali per facilitare sempre più le operazioni.
Anche i nomi che hanno una medesima lettera iniziale vengono separati, sempre nel fine di facilitare le operazioni; situandosi in un punto tutti quelli che si appellano Antonio, in altro quelli che si denominano Agostino, e così per tutti gli altri.
§. 3. L'impiegato destinato per la formazione delle pandette di fedi, e mandati viene coadiuvato da uno, o più aiutanti.
Gli obblighi che assistono al medesimo sono immensi. Per spiegare tali obblighi colla massima chiarezza crediamo regolare separarli in due articoli. Nel primo parleremo di quelli che riflettono la formazione della pandetta di fedi, e nel secondo di quella de' mandati.
ART. I.
Per la formazione della pandetta di fedi.
1. In fine di ogni giorno, e dopo terminato il negoziato nelle Casse, l'impiegato della detta pandetta dovrà ritirare dai Cassieri gli originali introiti di fedi, e notati, tirati di accordo, e firmati da' Cassieri medesimi.
2.° Colla scorta della pandetta di fedi dovrà apporre in margine di ciascuna partita d'introito il foglio corrispondente al libromaggiore; con aver cura di, esaminare con la massima attenzione i nomi già scritti precedentemente nella pandetta, per evitare la duplicazione de' conti su i librimaggiori. Accorgendosi in tal rincontro, o in altro, di essere qualche conto duplicato, dovrà far riunire tali conti su i librimaggi0ri, con ritenere sulla pandetta il solo foglio del conto riunito.
3. Qualora ne' libri d'introito rinvenisse delle viziature, o rasature, non dovrà apporre il foglio a tali partite, se pria non siano state replicate da' Cassieri con nuova firma de' medesimi, e vistate dal Razionale della Cassa.
4. Dovrà maneggiare, e custodire i libri d'introito con la massima attenzione, affin di evitare la di loro distruzione, dovendo i medesimi servire per le diverse operazioni bancali.
5. Riguardo agl'introiti nuovi appartenenti a persone non ancora intavolate in pandetta, dovrà mettersi d'accordo cogl'impiegati incaricati per la formazione de' librimaggiori per la corrispondente foliazione.
6. In margine del totale dell'introito di fedi e notati cerziorato da ciascun Cassiere nella fine della collettiva dell'introito di fedi, dovrà apporre il foglio del conto del Cassiere per scritturarsi l'intiero introito di ciascun giorno a debito del Cassiere medesimo.
7. Dovrà apporre i fogli corrispondenti ai librimaggiori, a tutte le polizze da cambiarsi, e che verranno esibite sulla Ruota per procedersene allo discarica, e addebito. Qualora poi tali polizze dovranno accreditarsi per Banco, oltre al foglio del debito, ossia del conto dello girante, dovrà benanche apporre il foglio a ore' dito, ossia quello del conto del giratario; situaudo quest'ultimo al di sotto del primo.
8. Nello addebito delle polizze spedite con sentenze di liberazioni de' Magistrati competenti, e di quelle disperse, ed abilitate con ordini del Governo del Banco, dovrà formare la solita partita munita di sua firma, e cifrata dal pandettario (1).
9. Non potrà apporre alle polizze da cambiarsi il foglio di sopra indicato, se non saranno state pria tali polizze fornite del corrispondente visto, o pagata del Pandettario.
10. Dovrà menzionare sulla pandetta tutt'i fogli che ogni creditore ha occupato su i librimaggiori. Però qualora si trattasse di conti vistosi, basterà semplicemente menzionare il primo foglio, e tutti gli altri che si dipartono dal corso immediato della foliazione, onde cosi agevolare le operazioni del libro.
11. Almeno un mese prima del nuovo quadrimestre, tempo in cui debbesi eseguire lo spoglio de' libri; è obbligato ritirare dal Razionale della Cassa la nuova pandetta con regolare la ripartizione delle carte colla scorta della pandetta che va a terminare. Indi dovrà giornalmanto trascrivere nella nuova pandetta, tutt'i nomi, e cognomi di quei depositanti che praticano una continuata negoziazione, e che rileverà dalla pandetta che va per cessare; serbando la stessa ripartizione, e simmetria, senza però apporne i fogli, i quali saranno menzionati in tempo della spoglio da quegl'impiegati, che ne saranno incaricati; onde facilitare i medesimi nelle operazioni dello spoglio stesso.
(1) L'uso di formarsi le cosi dette partite in dorso delle polizze spese con sentenze di liberazioni, è di antica invenzione. Fin dal 1597 si osserva praticato questo sistema. Vedi i due depositi fatti da Aniello di Amelio nel già Banco Spirito Santo uno di duc. 11. 40 del 29 maggio 1595 e l'altro di duc. 12. 30 del 24 agosto 1596; spesi entrambi nel 15 gennaio 1597. In dorso de' rispetto i mandati di liberazioni si vedono scritte le partite.
ART. II.
Per la formazione della pandetta di mandati.
1. A misura che perverrà un mandato sulla Ruota adempiuto delle formalità della notata fede, e di addebito su i libri apodissarî, dovrà colla scorta della pandetta, apporre in margine di ciascuna partita il foglio corrispondente al libromaggiore di mandati. Però dovrà avvertire di apporre il foglio in margine di quel nome, cui spetta qualche somma; poiché spesso avviene che col mandato si attribuisce ima somma a qualche individuo, e poi questa medesima somma viene collo stesso mandato disposta a favore di uno, o più assegnatari; e quindi siccome a credito di tali assegnatari dee caricarsi la somma; cosi il foglio de' medesimi debbe solamente menzionarsi.
2. Pe' conti nuovi non ancora registrati in pandette, dovrà per la foliazione mettersi d'accorda coll'impiegato destinato per la formazione de' libri di mandati, nello stesso modo che si è detto per la pandette di fedi, procurando di evitare la duplicazione de' conti, e di non apporre il foglio alle partite rasato, o viziate sia ne' nomi, sia nelle somme, senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme di coloro che hanno disposto tali mandati.
3. Sarà in obbligo apporre su tutt'i polizzini che saranno esibiti sulla Ruota, i fogli corrispondenti al libromaggiore per facilitare lo addebito, ed il discarico, e ciò dopo che saranno stati vistati dal pandettario.
4. Circa poi lo. spoglio, dovrà eseguire quanto trovasi prescritto per la pandetta di fedi.
§. 4. Le pandette ne' primi tempi de' Banchi erano formate in taluni di essi ad un solo registro, ed in altri a duc.
Le pandette costruite ad un solo registro comprendeano nel medesimo tutt'i nomi dell'alfabeto: quelle poi formate' a due' registri nel primo di essi venivano menzionati tutt'i nomi colla lettera iniziale G, e nel secondo tutti gli altri nomi, colle restanti lettere dell'alfabeto.
Ed affinché ognuno conosca l'epoca in cui vennero le pandette costruite a quattro registri, crediamo necessario precisare soltanto per quanti anni ogni Banco dalla sua fondazione abbia usato le pandette ad uno, o a due soli registri.
1. Il Banco del Popolo dal 1589 a tutto il 1645 a due registri, e dal 1646 in poi a quattro.
2. Il Banco Spirito Santo dal r591 al 1617 b6nanche a due, e dal 1618 in poi a quattro.
3. Il Banco S. Eligio dal 1592 a 1598 a due,. e dal 1599 in poi a quattro.
4. Il Banco di S. Giacomo dal r596a1 1629 ad un sol registro, e dal 1630 in poi a quattro.
5. Il Banco de' Poveri dal 1600 al 1627 a due, e dal 1628 in poi a quattro.
6. Il Banco' del Salvatore dal 1640 al 1650 a due, e dal 1651 in poi a quattro.
7. Finalmente nulla Possiamo precisare in ordine al Banco Pietà, poiché' la scrittura di questo Banco dalle sua fondazione avvenuta nel 1575 a tutto il 1618 non esiste per essere stata divorata dal noto incendio avvenuto nel 31 luglio 1786. Però dal 1619 in poi vedonsi le pandette costruite a' quattro registri.
In ordine poi agl'immensi sistemi tenuti negli antichi Banchi circa le pandette, sia nella registrazione de' nomi de' creditori, sia per la segregazione, o unione di quelle di fedi, e di mandati, poiché tali sistemi appartengono più tosto alla classe de' disordini; così non crediamo farne qui parola, riserbandoci parlarne nel Capitolo XII del Titolo III, e propriamente quando spiegheremo gl'immensi sistemi adoprati negli antichi Banchi.
SEZIONE 2.°
De' Librimaggiori di fedi.
I librimaggiori di fedi non sono che tanti saldaconti, poiché i medesimi in uno stile semplicissimo dimostrano a colpo di occhio l'avere, ed il dare di ciascun; creditore, ossia tutti gli introiti, ed esiti fatti di ogni specie, situandosi dopo il nome, nella parte destra gl'introiti', che costituiscono l'avere del depositante verso il Banco, e nella parte opposta gli esiti, che stabiliscono il dare del depositante stesso.
Non può il libromaggiore denominarsi a stile doppio,poiché è risaputo, che la scrittura a stile doppio viene per tale definita da' scritturali, quando il debito ha relazione col credito, ed il credito col debito. Or per dirsi a stile doppio la scrittura bancale dovrebbe per ogni partita di esito aprirsi altro conto in testa del giratario; locché non si adopera, attesa la vastità del negoziato.
È stato sempre uniforme il sistema semplicissimo di questo libromaggiore, tanto presso i Negozianti banchieri, quanto negli antichi Banchi, ed anche ne' Banchi attuali fino al 18 14. In tal'epoca la scritturazione del libromaggi0re venne. modificata non già nella parte sostanziale, ch'è la stessa di quella degli antichi Banchi; ma sibbene nelle parti secondarie, dimostrandosi con più precisione la natura di ogni partita d'introito, e di esito: precisione che arreca immensi vantaggi, siccome in progresso spiegheremo.
Stabilita questa idea generale del libro, passiamo ora a dimostrare
1. Di quanta importanza sia il libromaggiore.
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore.
3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione dello stesso.
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.
§. 1. Il libromaggiore di fedi è di grave importanza. La formazione del medesimo è necessaria per conoscere ad ogni semplice richiesta il conto di ciascun creditore, per quindi ravvisare tutte le operazioni fatte, ed il credito che ogni depositante ha verso il Banco. Senza di questo libro tutto sarebbe incerto per la vastità del negoziato; e le operazioni del Banco verrebbero inceppate a segno da far perdere quell'agevolazione, che in tutti i tempi si è ottenuta. La sua conservazione si rende benanche importante, poiché senza la guida di questo libro non si potrebbe dimostrare ogni menoma operazione fatta da ciascun depositante; e quindi non si potrebbe somministrare al Pubblico quel documento che si richiede. Per altro non debbe tacersi, che anche senza questo può riuscirsi al rinvenimento di una polizza, siccome dimostreremo nel Titolo 3.° di quest'opera.
§. 1. Banchi attuali procedono in ogni quadrimestre alla scritturazione di più librimaggiori in quel numero, che la negoziazione richiede. Ciascun libro è composto di numero 2000 carte, e viene scritturato da un' impiegato denominato libro, il quale è assistito, e coadiuvato da un aiutante minore. Quindi il libro che racchiude le prime 2000 carte viene denominato i.° libro, il secondo che contiene le altre 2000 carte, tiene il nome di 2.° libro, e così in seguito. Ciascun impiegato destinati;per la scritturazione del suo libro, assente nel proprio libro tanti conti, per quanti ne può racchiudere il libro medesimo. Il primo libro però è pure in obbligo di tenere il conto del Tesoro del Banco, e quelli de' Cassieri (1). Per ogni depositante devesi aprire un conto; ed a misura del negoziato di ciascuno si addicano tante carte, sufficienti alla negoziazione di un quadrimestre.
(1) In talune epoche questi conti si sono scritturati nel primo libromaggiore e propriamente in quello dei mandati.
Il nome del depositante viene scritto in fronte di ciascuna carta, e nel mezzo della carta medesima. Ogni carta è divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, e viene questa suddivisa in quattro colonne; nella prima delle quali si menziona la data, ossia il giorno ed il mese di ciascun introito; nella seconda il cognome del Cassiere per gl'introiti fatti nelle Casse, o del girante per gl'introiti di Banco; nella terza la somma introitata per ordine collettivo; e nella quarta finalmente il discarico di ciascun introito, o per meglio esprimerci si dimostrerà l'uso fatto degl'introiti medesimi, ed il giorno in cui sia stato esitato. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene benanche suddivisa in quattro colonne, menzionandosi nella prima il giorno ed il mese in cui ciascuna polizza è stata spesa al Banco; nella seconda i cognomi de' giratarî; nella terza le somme esitate per ordine collettivo; e nella quarta la menzione della natura delle polizze, e le epoche delle medesime.
Per apportare poi maggior chiarezza, convien nel presente paragrafo esporre i modelli del conto del Tesoro del Banco, di quelli de' Cassieri, e de' creditori, con dare prima il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la spiegazione di tali operazioni.
Esempio del conto del Tesoro del Banco.
La scritturazione del conto del Tesoro è facilissima. Poiché la resta sistente nel Tesoro, e le somme che ivi s' immettono costituiscono il debito, ossia il dare del Tesoro medesimo verso il Banco, e le somme che si estraggono, stabiliscono il credito, ossia l'avere dello stesso Tesoro; cosi nella parte del dare del conto del Tesoro si situa in prima la resta sistente nel Tesoro, e che risulta dal conto del libro del precedente quadrimestre, e quindi si scritturano tutte le altre somme che nel corso del quadrimestre s' immettono dal Cassiere maggiore. Nella parte dell'avere poi si scritturano tutte le somme, che nel corso del quadrimestre medesimo si estraggono dal Tesoro, e che si consegnano allo stesso Cassiere maggiore; in modo che sottraendosi l'ammontare dell'avere, da quello del dare si ha l'effettiva somma sistente nel Tesoro. Ed a questo in somma riducesi la scritturazione del conto del Tesoro.
La scritturazione di ogni partita sia del dare per le somme che s'immettono, sia dell'avere per quelle che si estraggono, si pratica dall'impiegato in seguito di ordinativi del Governo del Banco; e che si conservano ne' rispettivi volumi di Banco, come se fussero tante polizze, per essere stati tali ordinativi accreditati, ed addebitati ne' rispettivi conti del Tesoro, e del Cassiere maggiore (1).
Premesso ciò ecco il quadro del conto del Tesoro, colla sua conveniente spiegazione.
(1) Simili ordinativi sono espressi in questi termini che non dispiaccia aver sott'occhio.
Per la estrazione Il signor Libromaggiore di nostro Banco Cassa di Corte li duc. 20400 estratti questa di dal Tesoro in n.° 18 sacchi di diverse monete d'argento, ne dia credito al Tesoro medesimo, e debito al Cassiere maggiore di detto Banco sig. D. Gennaro di Napoli conto della ma resta. Napoli 12 gennaio 1835 La Reggenza...
Nella immissione poi Il signor Libromaggiore di nostro Banco Cassa di Corte li duc. 40400 immessi in questo di nel Tesoro della Cassa. medesima in n. 0 50 sacchi di diverse monete di argento ne dia debito al Tesoro anzidetto, e credito al Cassiere maggiore D. Gennaro Napoli conio della sua resta. Napoli 20 gennaio 1835 e La Reggenza...
1835 1.° Quad.°
F. 1
Tesoro del Banco delle due Sicilie Cassa di Corte Argento
| Dare
|
Avere | ||||||||
|
Deve per resta del precedente L. f.° I |
7687600 |
12 Gennaio |
Napoli |
fol. 2. |
|
20400 | |||
|
20 Gennaio |
Napoli |
fol. 3. |
40400 |
27 detto |
detto |
fol. 3. |
|
30000 |
|
|
31 detto |
detto |
fol. 3. |
150000 |
6 febbraio |
detto |
fol. 3. |
|
50000 |
|
|
marzo |
detto |
fol. 4. |
50000 |
28 detto |
detto |
fol. 4 |
|
100000 |
|
|
10 aprile |
detto |
fol. 6. |
80000 |
15 aprile |
detto |
fol. 6. |
|
60000 |
|
|
28 detto |
detto |
fol. 6. |
100000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
duc. |
260400 |
|
| |
|
sono |
duc. |
8108000 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Nel seguente fol. 1 |
duc. 7847600 | ||||
SPIEGAZIONE
In ordine al dare la somma di duc. 7687600 è la resta sistente nel Tesoro all'epoca del 1° gennaio 1835, risultata dal conto scritturato nel libro del precedente quadrimestre; e le altre somme iscritte al di sotto sono quelle immesse nel Tesoro dal Cassiere maggiore sig. Napoli, nel corso del primo quadrimestre del 1835 siccome si raccoglie dal suo conto che qui appresso scrittureremo.
In ordine all'avere poi la somma di ducati 20400, e le altre in seguito descritte, sono quelle estratte dal Tesoro, e consegnate al Cassiere maggiore sig. Napoli nel periodo di detto quadrimestre. Finalmente la somma di duc. 7847600 è il reliquato, ossia la effettiva resta sistente nel Tesoro a tutto il 30 aprile 1835, ultimo giorno del primo quadrimestre di quell'anno; essendo tale resta risultata dietro la sottrazione del totale dell'avere da quello del dare, siccome si è detto di sopra. Quale resta viene poi scritturata nel libro del seguente quadrimestre.
Esempio del conto del Cassiere maggiore (1).
La scritturazione di questo conto è anche facilissima. Nella parte del dare si menziona in prima la resta sistente nella Cassa, e che risulta dal libro del precedente quadrimestre, ed indi tutte le somme degl'introiti giornalieri fatti dal Cassiere nel quadrimestre corrente, e quelle somministrateli dal Tesoro dietro estrazioni fatte: e nella parte dell'avere tutti gli esiti giornalieri, e le diverse somme immesse nel Tesoro nel corso del quadrimestre medesimo.
(1) I conti de' secondi Cassieri sono simili a quelli del Cassiere maggiore. Tali conti differiscono solo per le somme che s'immettono, e che si estraggono dai medesimi secondi Cassieri. Si disse nel 5. 1 Sezione 1° del Capitolo 1° che i soli Cassieri maggiori immettono, ed estraggono il danaro dal Tesoro; e che la immissione. o estrazione del danaro dalle seconde Casse si pratica col Cassiere maggiore. Quindi i secondi Cassieri allora quando ricevono danaro dal Cassiere maggiore, rilasciano al medesimo una corrispondente fede di credito; in modo che della somma immessa il secondo Cassiere se ne di debito nel suo introito; e quando estraggono danaro se ne danno esito ricevendo dal Cassiere maggiore una polizza equivalente alla somma immessa. In conseguenza in tal modo vengono regolati i conti de' secondi Cassieri su i librimaggiori apodissarî.
La scritturazione delle partite del dare si pratica per quella degl' introiti colla guida dell'introito di fede di ogni giorno, e per le somme somministrateli dal Tesoro collo stesso introito, ed in fine del quale trovasi fatta la dichiarazione dal Cassiere della somma ritirata dal Tesoro medesimo, nonché colla scorta dell1 ordinativo di estrazione diretto al Libromaggiore.
Per le partite dell'avere poi colla guida dell'esito generale, per le somme esitate nella Cassa, e colla scorta della polizza, ossia dell'ordinativo della Reggenza, per le somme immesse nel Tesoro.
Premesso ciò ecco il quadro del conto del Cassiere maggiore.
Cassa maggiore amministrata dal signor Gennaro Napoli
|
1835 1.° |
Quad. |
|
F. 2. |
|||||
| |
Cassa maggiore amministrata dal signor Gennaro Napoli |
|
||||||
|
Dare |
Avere |
|||||||
|
Deve per resta del precedente L. f. 12. |
|
28834 53 |
2 Gennaio |
Esito di questo dì |
|
37600 | ||
|
a Gennaio |
Introito di questo dì |
|
48000 |
3 detto |
detto |
|
|
29500 |
|
3 detto |
detto |
|
29000 |
5 detto |
detto |
|
|
203a4 90 |
|
5 detto |
detto |
|
76935 40 |
7 detto |
detto |
|
|
38000 |
|
7 detto |
detto |
|
55300 |
8 detto |
detto |
|
|
27000 |
|
8 detto |
detto |
|
35800 |
9 detto |
detto |
|
|
35800 |
|
9 detto |
detto |
|
31000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188124 90 |
|
|
|
|
304859 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 detto |
detto |
|
|
32330 |
|
11 detto |
detto |
|
29000 |
12 detto |
detto |
|
|
27850 |
|
12 detto |
detto |
|
22000 |
13 detto |
detto |
|
|
28150 |
|
detto dì |
Tesoro fol. 1 |
|
20400 |
15 detto |
detto |
|
|
19850 |
|
13 detto |
Introito di questo dì |
|
20000 |
16 detto |
detto |
|
|
17150 |
|
15 detto |
detto |
|
14000 |
|
|
|
|
|
|
16 detto |
detto |
|
17000 |
|
|
|
|
313454 90 |
| |
|
|
427259 93 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
In questo fol 3 |
|
113805 03 |
|
F. 3. |
|||||||
|
Cassa maggiore amministrata dal sig. D. Gennaro Napoli, |
|||||||
| |
Dare |
|
|
Avere |
|
|
|
|
Deve in questo fol. |
113805 o3 |
18 Gennaio |
Esito di questo dì |
|
27820 |
||
|
18 Gennaio |
Introita di questo di |
33230 |
20 detto |
|
|
19700 |
|
|
20 detto |
detto |
19000 |
detto di |
Tesoro fol.° 1 |
|
40400 |
|
|
21 detto |
detto |
20010 |
21 detto |
Esito di questo di |
|
27800 |
|
|
22 detto |
detto |
21180 |
22 detto |
detto |
|
32730 |
|
|
24 detto |
detto |
23ato |
a4 detto |
detto |
|
11830 |
|
|
25 detto |
detto |
24230 |
25 detto |
detto |
|
20300 |
|
| |
|
254665 o3 |
|
|
|
1180580 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 detto |
detto |
30280 |
27 detto |
detto |
|
36250 |
|
|
detto di |
Tesoro fol. 1 |
30000 |
28 dato |
detto |
|
18000 |
|
|
28 detto |
Introito di questo di |
21320 |
30 detto |
detto |
|
21350 |
|
|
30 detto |
detto |
20840 |
3i detto |
detto |
|
11780 |
|
|
3i detto |
detto |
35870 |
detto dì |
Tesoro fol.0 1 |
|
150000 |
|
| |
|
385975 o3 |
|
|
|
417960 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
01/02/13 |
detto |
|
1 febbraio |
Esito di questo di |
|
24000 |
|
|
3 detto |
detto |
25820 |
3 detto |
|
|
13800 |
|
|
5 detto |
detto |
18280 |
5 detto |
|
|
22750 |
|
|
6 detto |
detto |
27320 |
6 detto |
detto |
|
35800 |
|
|
detto di |
Tesoro fol 1 |
50000 |
7 detto |
detto |
|
15000 |
|
|
7 detto |
Introito di questo dì |
32780 |
|
|
|
529310 |
|
| |
|
564855 o3 |
|
|
|
|
|
|
9 detto |
detto |
35111 |
9 detto |
detto |
|
40000 |
|
|
10 detto |
detto |
36232 |
10 detto |
|
|
30000 |
|
|
12 detto |
detto |
19780 |
12 detto |
detto |
|
10000 |
|
|
13 detto |
detto |
19810 |
13 detto |
|
|
15300 |
|
|
15 detto |
detto |
18340 |
15 detto |
|
|
is330 |
|
| |
|
694128 o3 |
|
|
|
636940 |
|
| |
|
|
|
In questo fol. 4 |
|
57188 o3 |
|
F. 4
|
Cassa maggiore amministrata dal sig. D. Gennaro Napoli |
|||||||
|
Dare |
Avere |
||||||
|
Deve in questo folio 3 |
|
57188 03 |
16 febbraio |
Esito dì questo di |
|
13600 | |
|
16 febbraio |
Introito di questo dì |
|
17380 |
17 detto |
detto |
|
18360 |
|
17 detto |
detto |
|
11830 |
19 detto |
detto |
|
11110 |
|
19 detto |
detto |
|
12730 |
20 detto |
detto |
|
12260 |
|
20 detto |
detto |
|
13180 |
23 detto |
detto |
|
22550 |
|
23 detto |
detto |
|
12112 |
|
|
|
75880 |
|
|
|
|
124410 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 detto |
|
|
10523 |
|
23 detto |
detto |
|
5849 |
25 detto |
detto |
|
11189 |
|
25 detto |
detto |
|
15150 |
37 detto |
detto |
|
18215 |
|
37 detto |
detto |
|
10010 |
38 detto |
detto |
|
9950 |
|
28 detto |
detto |
|
16150 |
|
|
|
125757 |
|
detto di |
Tesoro fol 1 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
281569 o3 |
1 marzo |
detto |
|
30000 |
|
|
|
|
|
3 detto |
detto |
|
21515 |
|
1 Marco |
Introito di questo dì |
|
80000 |
4 detto |
detto |
|
11355 |
|
3 detto |
dettò |
|
15312 |
6 detto |
detto |
|
15185 |
|
4 detto |
detto |
|
10935 |
detto dì |
Tesoro fol 1 |
|
50000 |
|
6 detto |
detto |
|
15311 |
7 detto |
Esito di questo dì |
|
9551 |
|
7 detto |
detto |
|
io565 |
8 detto |
detto |
|
12115 |
|
8 detto |
detto |
|
15675 |
|
|
|
275478 |
|
|
|
|
439367 o3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Io questo fol 5 |
|
153889 o3 |
F. 5
|
Cassa maggiore amministrata dal sig D Gennaro Napoli |
|||||||
|
Dare |
Avere |
||||||
|
Dove in questo fol 4 |
|
153889 o3 |
10 Marzo |
Esitò di questo dì |
|
25971 | |
|
10 Marzo |
Introito di questo di |
|
15650 |
1 2 detto |
detto |
|
16152 |
|
12 detto |
detto |
|
26839 55 |
13 detto |
detto |
|
12515 51 |
|
13 detto |
detto |
|
10850 |
15 detto |
detto |
|
10000 |
|
15 detto |
detto |
|
19155 |
16 detto |
detto |
|
15542 |
|
16 detto |
detto |
|
29110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
255493 58 |
|
|
|
80180 51 |
|
|
|
|
|
18 detto |
|
|
20515 |
|
18 detto |
detto |
|
15235 |
19 detto |
|
|
10000 |
|
19 detto |
detto |
|
11315 |
21 detto |
|
|
25132 |
|
21 detto |
detto |
|
31515 |
22 detto |
|
|
19315 |
|
22 detto |
detto |
|
12155 |
|
|
|
155142 |
|
|
|
|
325713 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 detto |
detto |
|
12141 |
|
24 detto |
detto |
|
16813 |
26 detto |
detto |
|
20551 |
|
26 detto |
detto |
|
17215 |
28 detto |
detto |
|
12142 |
|
28 detto |
detto |
|
15314 |
9 detto |
detto |
|
10051 |
|
29 detto |
detto |
|
10542 |
50 detto |
detto |
|
25891 |
|
30 detto |
detto |
|
25815 |
|
|
|
235918 |
|
|
|
|
411412 58 |
|
|
|
235918 51 |
|
|
|
|
|
2 aprile |
detto |
|
19115 |
|
2 Aprile |
detto |
|
18315 |
4 detto |
detto |
|
21515 |
|
4 detto |
detto |
|
19154 |
6 detto |
detto |
|
15555 |
|
6 detto |
detto |
|
2543i |
8 detto |
detto |
|
11814 |
|
8 detto |
detto |
|
19131 |
9 detto |
detto |
|
20515 |
|
9 detto |
detto |
|
21155 |
|
|
|
3a4432 51 |
|
|
|
|
514598 58 |
|
In questo fol 6 |
|
190166 97 |
F. 6
|
Cassa maggiore amministrata dal signor D Gennaro Napoli |
|||||||
|
Dare |
Avere |
||||||
|
deve in questo fol. 5 |
|
19066 07 |
10 aprile |
esito di questo dì |
|
16135 37 | |
|
10 aprile |
introito di questo di |
|
15015 30 |
11 detto |
detto |
|
11983 |
|
11 detto |
detto |
|
14135 |
13 detto |
detto |
|
20155 |
|
la detto |
detto |
|
211 54 |
detto di |
tesoro fol. 1 |
|
80000 |
|
14 detto |
detto |
|
25122 |
14 aprile |
esito di questo dì |
|
20515 |
|
15 detto |
detto |
|
30155 |
15 detto |
detto |
|
19852 |
|
detto di |
tesoro fol. 1 |
|
60000 |
|
|
|
168639 37 |
|
|
|
|
355747 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 detto |
detto |
|
25138 |
|
17 detto |
introito di questo di |
|
22142 |
19 detto |
detto |
|
25830 |
|
19 detto |
detto |
|
15112 |
si detto |
detto |
|
19150 |
|
21 detto |
detto |
|
14515 |
33 detto |
detto |
|
36511 |
|
a3 detto |
detto |
|
35810 |
|
|
|
265s68 37 |
|
|
|
|
443336 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 detto |
detto |
|
18137 |
|
a5 detto |
detto |
|
21315 |
27 detto |
detto |
|
15100 |
|
37 detto |
detto |
|
1554s |
28 detto |
detto |
|
35351 |
|
38 detto |
detto |
|
19155 |
detto di |
tesoro fol. 1 |
|
100000 |
|
30 detto |
detto |
|
21187 |
30 detto |
esito di questo dì |
|
15835 |
|
|
|
|
520525 37 |
|
|
|
439691 27 |
|
|
|
|
|
|
Nel seguente fol 3 |
|
80834 |
Questo quadro attese le cose dette pria di esporre il quadro medesimo non merita altra spiegazione. 50lamente dee avvertirsi, che la resta risultante in fine di ciascuna pagina deve menzionarsi dalla parte dell'avere, diverso da quello che si pratica pe' conti de' creditori apodissari, e ciò per la ragione che in tali conti de Cassieri l1 avere costituisce una somma minore del dare, in modo che unita tale resta col totale dell'avere si ottiene una somma uguale a quella del dare. Deve pure avvertirsi che la resta a scritturarsi in principio di ogni pagina debba situarsi dalla parte del dare, costituendo tale resta un debito del Cassiere.
Data così una idea chiara de' conti del Tesoro, e de' Cassieri, conviene pure dare due esempi del conto di un creditore apodissarìo.
Il primo dimostrerà un conto aperto nel corrente quadrimestre, e nel quale faremo conoscere. 1.° Il riporto delle reste. 2.0 Le così dette somme di contro d1 introito, o esito. 3.° Finalmente il così detto storno.
Il secondo riguarderà il prosieguo di un conto aperto ne' quadrimestri precedenti, onde si conosca come debba piantarsi la resta nel quadrimestre corrente.
F. 1800
|
Primo esempio di un conto nuovo |
|||||||||
|
LUCA FLORIO |
|||||||||
|
|
Dare |
|
|
|
Avere |
1 | |||
|
5 Gennaio |
Sancio |
|
100 |
n. 2 gennaio |
02 gennaio |
Napoli |
|
1000 |
100 f M |
|
detto di |
detto |
|
500 |
f. detto dì |
|
|
|
|
500 f. 5 genn. |
|
8 detto |
Barone 580 |
|
100 |
f. 5 detto |
|
|
|
|
150 f. 21 gen. |
|
11detto |
Porzio |
|
60 |
n. 7 detto |
|
|
|
|
a50 f. 21 gen. |
|
16 dettto |
Romano |
|
1000 |
f. 11 detto |
|
|
|
|
|
|
detto di |
detto |
|
150 |
n. 12 detto |
5 detto |
detto |
|
208 |
100 f. 8 genn. |
|
|
|
|
1910 |
|
|
|
|
|
108 f. 21 gen. |
|
|
|
|
|
|
7 detto |
Mascolo |
|
66 |
In mad |
|
18 detta |
Esso |
|
1000 |
f. 16 gennaio |
|
|
|
|
|
|
20 detto |
detto |
|
3000 |
f 16 detto |
11 detto |
Simeoli |
2580 |
1000 |
f 16 gennaio |
|
detto di |
Guerra |
|
500 |
n. 17 detto |
|
|
|
|
|
|
detto dì |
detto |
|
50 |
n. 19 detto |
13 detto |
Napoli |
|
2500 |
In mad |
|
|
|
|
6460 |
|
16 detto |
detto |
|
6000 |
1000 f. 18 gen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 f. 20 gen |
|
detto di |
Franco |
|
1500 |
na 17 detto |
|
|
|
|
2000 f M |
|
detto dì |
Romano |
|
35 |
na 17 detto |
|
|
|
|
|
|
detto di |
Borghese |
|
280 |
na 19 detto |
18 detto |
Romeo |
2300 |
610 |
f 21 gennaio |
|
|
|
|
8275 |
|
detto di |
Napoli |
|
1000 |
In mad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In questo fol 1801 |
|
42r18 |
|
20 detto |
Mascolo |
|
9 |
pol.° 25 genn |
|
|
|
|
|
|
|
detto dì |
detto |
|
100 |
f. 25 gennaio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12493 |
|
F. 1801
|
LUCA FLORIO | |||||||||
|
Dare |
Avere | ||||||||
|
ai Gennaio |
Esso |
|
610 |
f 18 gennaio |
Da carte 1800 |
|
418 |
| |
|
detto dì |
Borghese |
|
10 |
n. 21 gennaio |
21 gennaio Napoli |
|
8200 |
6000 f 11 feb | |
|
detto dì |
Semino |
|
10 |
n. detto di |
|
|
|
1000 f 11 feb | |
|
detto dì |
Cerio |
|
150 |
f. 2 gennaio |
|
|
|
1200 f M | |
|
detto dì |
detto |
|
a50 |
f. detto di |
|
|
|
| |
|
detto dì |
Vargas |
|
50 |
n. 15 gennaio |
22 detto detto |
|
15000 |
5000 f 11 feb. | |
|
detto di |
Politi |
|
30 |
n. 17 detto |
|
|
|
5000f 11 feb. | |
|
detto di |
detto |
|
108 |
f 5 gennaio |
|
|
|
5000f 11 feb. | |
|
|
|
|
1218 |
|
25 detto Mascolo |
|
1000 |
f 12 febbraio | |
|
12 detto |
Doria |
|
1000 |
n 18 gennaio |
detto di detto |
|
6000 |
In mad. | |
|
detto dì |
Vasquez |
|
50 |
n detto dì |
|
|
|
| |
|
detto dì |
de Luise |
|
11 |
n 7 gennaio |
|
|
34418 |
| |
|
detto dì |
detto |
|
50 |
n 13 gennaio |
|
|
|
| |
|
detto dì |
Virgilio |
|
50 |
n 14 detto |
50mma di contro |
|
2971 |
| |
|
detto di |
detto |
|
18 |
n j3 gennaio |
|
|
|
| |
|
detto dì |
detto |
|
15 |
n detto di |
25 gennaio Pallante |
|
50 |
n 17 gennaio | |
|
25 detto |
Porzio |
|
60 |
n detto dì |
detto di detto |
|
50 |
n 20 detto | |
|
detto di |
Quirola |
|
9 |
poi 20 genn. |
detto dì Santini- |
|
15p |
n detto di | |
|
detto di |
Silvati |
|
250 |
n detto dì |
detto di detto» |
|
100 |
f 20 gennaio | |
|
|
|
|
2731 |
|
detto di detto |
|
60 |
n 18 gennaio | |
|
|
|
|
|
|
detto di detto |
|
61 | n detto di | |
|
|
|
|
|
detto dì Esso |
|
5000 |
n 25 detto | ||
|
detto dì |
Vera |
|
100 |
n 13 gennaio |
|
|
|
| |
|
detto dì |
detto |
|
80 |
n detto di |
|
|
8442 |
| |
|
detto 4ì |
Viceconte |
|
50 |
n 20 detto |
|
|
|
| |
|
detto di |
detto |
|
10 |
n detto di |
In questo fol 1802 |
|
25976 |
| |
|
|
|
|
3971 |
|
|
|
|
| |
F. 1802
|
LUCA FLORIO |
|||||||
|
Dare |
Avere |
||||||
|
3 febbraio |
Esso |
|
500 |
f. p° febbraio |
Da carte 1801 |
25976 |
|
|
9 detto |
detto |
|
1000 |
f. detto di |
|
|
|
|
io detto |
Como |
|
50 |
n 20 gennaio |
p° febbraio Napoli |
6000 |
1000 f 9 feb |
| |
|
|
1550 |
|
|
|
500 f 3 febb |
| |
|
|
|
|
|
|
500 f |
| |
|
|
|
|
|
|
500 f |
|
In questo fol. 1830 |
|
73476 |
|
|
|
200 f |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
500 f |
| |
|
|
|
|
|
|
500 f |
| |
- |
|
|
|
|
|
200 f |
| |
|
|
|
|
|
|
500 f |
| |
|
|
|
|
|
|
200 f |
| |
|
|
|
|
|
|
200 f |
|
50mma di contro |
|
47976 |
|
detto dì detto |
5000 |
In Mad | |
|
6 febbraio |
Napoli |
|
21000 |
30000 f |
3 detto Mascolo |
6s00 |
1500 f |
| |
|
|
|
500 f |
|
|
1000 f |
| |
|
|
|
500 f M |
|
|
1000 f |
| |
|
|
|
|
|
|
1000 f |
|
7 detto |
Mascolo |
|
1000 |
In Mad, |
|
|
topo f |
| |
|
|
|
|
|
|
1000 f |
|
detto dì |
detto |
|
50 |
f |
|
|
|
| |
|
|
|
|
5 detto detto |
3000 |
800 f |
|
9 detto |
Napoli |
|
3000 |
1000 f |
|
|
a 00 f |
| |
|
|
|
500 f |
|
|
1000 f |
| |
|
|
|
1500 f |
|
|
1000 f |
|
io detto |
Mascolo |
|
2000 |
f |
detto dì Napoli |
1500 |
In mad |
| |
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75026 |
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47976 |
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F. 1820
10
10
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LUCA FLORIO |
| ||||||||
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Dare |
Avere |
||||||||
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ii febbraio |
Esso |
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6000 |
f. 21 gennaio |
Da carte 1802 |
73476 |
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detto dì |
detto |
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1000 |
f. detto di |
15 febbraio Napoli |
1000 |
f |
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detto dì |
detto |
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5000 |
f 22 gennaio |
detto di detto |
500 |
In mad |
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detto dì |
detto |
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5000 |
f detto dì |
30 marzo Mascolo |
10 |
f stornata in |
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detto dì |
detto |
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5000 |
f. detto dì |
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questo fol |
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detto dì |
50rge |
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1000 |
n. p° febb° |
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23000 |
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4 aprile detto |
500 |
In mad storn |
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in questo fol |
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detto dì |
Sansone |
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500 |
n p° febbraio |
Per storno della partita di esito di duc. 100 de 29 marzo scritta per errore |
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|
la detto |
detto |
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1000 |
f 25 gennaio |
100 |
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detto dì |
detto |
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n. 11 febbraio |
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25 detto |
Pittore |
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1000 |
n p° febbraio |
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75586 |
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21/03/13 |
detto |
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500 |
n 12 febbraio |
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Stornata in |
6 detto Napoli |
1000 |
In mad |
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questo foglio |
8 detto detto |
500 |
f |
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Per storno della partita di esito di due 500 de' 21 marzo per spettare al conto di |
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29 detto |
Simeoli |
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100 |
n 21 febbr. |
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Stornata in |
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questo foglio |
Luca Simeoli al f° 1900 |
500 |
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71586 |
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26110 |
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30 detto Virzo Per storno della partita d'introito di due lo-de' 30 marzo scritta per errore.
p.° aprile Esso Per storno della partita d'introito di duc. 500 de' 4 aprile per spettare al conto di Luigi Florio a f° 1835 |
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300 |
n p° febbr. |
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1000 |
n 18 marco |
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500 |
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27920 |
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Nel seguente f° 1802 |
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49666 |
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SPIEGAZIONE DEL SUDDETTO QUADRO.
In ordine alla prima pagina il foglio 1800 indicato in principio dei quadro dalla parie destra, è il foglio ov'è registrato il conto di Luca Florio ne) libromaggiore apodissario.
Luca Florio scritto nel mezzo della carta è il nome, e cognome dell'intestatario de' suddetti introiti, ed esiti, siccome si disse pocanzi nel principio di questo paragrafo.
Le partite scritte nella parte dell'avere sono tutti gl'introiti fatti dal signor Florio, e che costituiscono il suo avere.
Le altre partite scritte nella parte del dare sono tutti gli esjti fatti dal signor Florio e costituiscono il dare dello stesso verso il Banco.
Tali partite d'introito, ed esito non hanno bisogno di alcun' altra spiegazione, attese quelle premesse nel principio di questo, paragrafo.
Le sole partite di duc. 1000, e duc. 610 scritte nell'avere sotto le date de' dì 11, e 18 gennaio, meritano una semplice spiegazione.
È sistema antichissimo de' Banchi, che quando un giratario si accredita nel suo conto, col così detto giro per Banco una polizza al medesimo girata; allora nella parte dell'avere lungi di menzionarsi il cognome del Cassiere, ov'è seguito l'introito, si nota invece il cognome dello girante, ed il foglio del suo conto. Ed ecco perché le suddette due partite vedonsi nel quadro distinte con i cognomi di Simeoli, e Romeo, e con i fogli 2580, e 2300 riferibili ai conti de' detti Simeoli, e Romeo. E nello stesso modo va spiegata la partita di due. 100 scritta sotto il dare nel dì 8 gennaio, essendo il foglio 580 menzionato dopo il cognome Barone riferibile al conto del giratario Barone.
Circa la. seconda pagina il fol. 1801 è quello ove il conto del sig. Florio è stato passato per essersi occupato tutto lo spazio della carta precedente.
Le espressioni scritte al di sotto dell'avere cioè da carte 1800 duc. 4218 dimostrano la resta sistente nel Banco, ed appartenente al signor Florio a tutto il giorno 20 gennaio.
Questa stessa seconda pagina dimostra pure la così detta somma di contro del dare. È a conoscersi che per sistema quasi generale di tutt'i Banchi antichi, e moderni per fare economia di carta quando la parte dell'avere occupa minor spazio di quella del dare, allora nello spazio superfluo dell'avere si scritturano benanche le partite del dare; e così anche viceversa quando la parte del dare occupa minor spazio dell'avere..La distinzione delle partite del dare scritturate sotto l'avere si scorge chiara mediante la menzione ivi fatta colle espressioni 50mma di contro duc. 2972. Si è dato questo esempio nella seconda pagina per doppio oggetto. 1.° Onde eseguirsi nel bisogno. 2.° Acciò osservandosi de' libri si comprenda bene ciò che voglia dinotare e non sfuggano tali partite dagli occhi di colui che va in cerca di un documento.
Nella terza pagina poi si è fatto il caso della somma di contro viceversa, cioè quando le partite dell'avere occupano maggior spazio di quelle del date, acciò si conosca benanche il modo inverso che suole praticarsi.
La quarta pagina poi si è scritta per dimostrare i così detti storni tanto delle partite del» l'avere, che di quelle del dare. Spesso accade che per errore si scritturano o all'avere, o al dare delle partite d'introito, o esito, che o non esistono allatto, o appartengono al conto di altro creditore: in questi casi non permettendo le istruzioni del Banco, e la regolarità della scrittura di praticare su i libri delle rasure; così furono inventati da' scritturali i così detti storni, onde far bilanciare in ogni conto il dare coll'avere, poiché non potendosi rasare una partita d'introito erroneamente scritta, il conto sbilancerebbe necessariamente, ed ecco perché scritturandosi lo storno nella parte del dare, viene il conto a bilanciare, senza praticarsi rasura alcuna.
E nello stesso modo va spiegato lo storno di una partita di esi10 scritta erroneamente nella parte del dare. Che se poi qualche partita sia d'introito, sia di esito, venisse scritturata per una somma maggiore, o minore della effettiva, allora lo storno si farà per la sola differenza dicendosi così.
E per storno della somma di duc......... caricata dippiù nella partita d'introito di duc......... de'......... E così viceversa per una partita di esito.
§. 2.° Esempio di un conto antico
1802
LUCA 'FLOBIO
|
Dare |
Avere |
||||||
|
02 Maggio |
Esso |
500 |
n. 18 febb.° |
Per resta del |
preced. f.° 1830 |
49666 |
|
|
detto dì |
50rge |
|
n. 11 febb.° |
1 Maggio |
Napoli |
500 |
100 f. 8 mag. |
|
8 detto |
Dattilo |
100 |
f. p.° mag.° |
|
|
|
200 f. |
|
17 Luglio |
detto |
2000 |
n. 11 luglio |
|
|
|
200 f. m. |
| |
|
2610 |
|
6 detto |
Mascolo |
1000 |
In Mad. |
| |
|
|
|
8 detto |
detto |
500 |
f. |
|
Nel seguente fol. 1731 |
50056 |
|
10 Luglio |
Napoli |
1000 |
In Mad. |
|
| |
|
|
|
|
|
52666 |
|
Questo secondo quadro si è fatto unicamente per dimostrare il modo come debba scritturarsi la resta derivante dal precedente quadrimestre. Siccome ogni resta di ciascun creditore costituisce l'avere del medesimo; così tale resta deesi scritturare nella parte dell'avere. Ed ecco perché la resta di duc. 49666 vedesi scritta nel suddetto quadro nella parte dell'avere colla ditta Per resta del precedente folio 1830 duc. 49666.
I n questa occasione giova pure avvertire che spesso avviene che o per errore di sommatura, o sottrazione, o per essersi addebitate al conto di uno partite di esito spettanti al conto di un altro creditore, 0 in fine per essersi addebitate partite di esito senza l'effettivo credito; qualche conto risulta debitore del Banco, in questo caso la resta risultante dall'ultimo libro, debba nel nuovo libro scritturarsi dalla parte del dare, locchè dimostra che il tale creditore lungi di tenere somme depositate nel Banco, è in vece debitore del Banco stesso.
3. Obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione de' libri maggiori, e de' loro ajutanti minori.
Art. 1. In ordine ai primi, ecco gli obblighi dei medesimi.
1. Siccome dalla regolarità della scritturazione del libromaggiore dipende la sicurezza degli interessi del Banco, e de' depositanti; cosi debbono usare la massima attenzione nella scritturazione degl'introiti, ed esiti, nella sommatura, nella sottrazione, e ne' riporti delle reste.
2. Debbono riconoscere per loro Capo immediato la persona dei Libromaggiore, con eseguire quanto li verrà dal medesimo imposto relativamente al buon ordine, e regolamento della scrittura, purché le sue disposizioni sieno analoghe, e conformi alle istruzioni e regolamenti del Banco,
3. Dovranno rispondere di tutte le operazioni praticate ne' loro libri.
4. Prima di scritturare gl'introiti de' Cassieri, debbono risommare gl'introiti medesimi, per conoscere se sia esatta la sommatura totale menzionata da' Cassieri medesimi, con apporre la loro soscrizione nel punto della somma totale, per lo accerto di averla eseguita. Questo obbligo però si ha dal solo impiegato, che procede alla scritturazione del primo libro, poiché nel medesimo trovansi scritturati i conti de' Cassieri. Per evitare sempre più gli errori facili ad avvenire in una negoziazione cosi estesa, e che potrebbero arrecare de' notabili disguidi, trovasi disposta tale risommatura, che serve ad accertare l'effettivo introito fatto da ciascun Cassiere, per addebitarsi a suo conto. Però quante volte I' impiegato destinato per la scritturazione del primo libro per semplice mancanza di tempo sia inabilitato ad eseguire tale risommatura; allora questa sarà praticata da altro impiegato della Ruota, che verrà dal Libromaggiore prescelto.
5. Ogni errore che si rinverrà su i libri d'introito, dovrà immediatamente farsi corriggere dal Cassiere, coll'intelligenza del Razionale della Cassa, restandone risponsabili tanto l'impiegato destinato per la scritturazione del primo libro, ove sono i conti de' Cassieri, quanto colui che avrà assicurata la risommatura.
6. Dovranno caricare ogni giorno a debito del conto di ciascun Cassiere la totalità degl'introiti di ogni specie, che ravvisansi da quello di fedi, con apporre in margine di tale. totalità il foglio corrispondente al conto del Cassiere medesimo. Quest'obbligo assiste pure al solo impiegato destinato per la scritturazione del primo libro.
Oltre ai conti de' Cassieri il primo libro dovrà. contenere benanche il conto del Tesoro del Banco.
7. Ogni impiegato destinato per la scritturazione di un libro, dovrà in ciascun giorno accreditare nel proprio libro, e ne' rispettivi conti colla scorta de' fogli precedentemente situati dall'uffiziale della pandetta tutte le partite d'introito di ogni specie, con indicare la data dell'introito, cioè il giorno, ed il mese, la Cassa ovè seguito l'introito, e la somma di ciascun introito per ordine collettivo. Dovrà pure menzionare in margine di ciascuna partita dintroito la sua natura, se sia cioè in fede di credito, in introito notato, o in polizzino sciolto, con fare in margine le seguenti cifre cioè, per le fedi la cifraf.. I per gl'introiti notati le cifre In mad, e per gl'introiti sciolti la cifra pol.°
E nel caso che di un introito siensi formate più fedi, dovrà farne la descrizione immediatamente sotto la partita accreditata, anche per ordine collettivo, per assicurarsi col sommare le diverse fedi, se la totalità corrisponda alla partita già scritta nell'intiero; in modo che accorgendosi di qualche eccedenza, dovrà farne menzione sul libro, ed avvertirne immediatamente il Libromaggiore, per farsi da questo rapporto al Governo, per obbligare il Cassiere, ed il Fedista all'indennizzo dell'eccedenza.
8. Oltre agl'introiti che si rileveranno dai libri d'introito de' Cassieri, dovranno pure accreditare ne' rispettivi conti nel momento che si pratica il giro per Banco tutti gl'introiti che si fanno per Ruota detti accrediti per Banco. In queste operazioni terranno per norma le p0lizze originali, non già gl'introiti del Libromaggiore. Però nell'eseguire l'accredito di questintroiti, oltre alle notizie espresse nell'art.7, dovranno dopo il giorno, e mese menzionare il cognome dello girante, in vece di quel. lo del Cassiere, con apporre benanche dopo tal cognome il foglio del conto del girante medesimo.
9. Siccome tutti gl'introiti si debbono scritturare a debito de' rispettivi Cassieri, del pari a credito de' medesimi debbonsi scritturare giornalmente gli esiti da essi fatti. All'effetto l'impiegato destinato per la scritturazione del libro dovrà riscuotere in ogni giorno dall'Uffiziale esito di Cassa i certificati adempiuti di firma, contenenti la somma totale dell'esito fatta da ciascun Cassiere nel giorno precedente. In margine della totalità espressa in questo certificato dovrà apporsi il foglio corrispondente al libromaggiore e la totalità dell'esito di ciascun Cassiere sarà accreditata nel proprio conto, onde così conoscere l'effettiva resta di ogni Cassiere
10. Dovranno tutti gl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di fedi addebitare ne' rispettivi conti, e sotto la colonna del dare tutto le polizze che si presenteranno alla Ruota dopo che saranno state fornite dei corrispondenti visti, o pagate del Notaio Pandettario. Nell'addebito delle polizze si scriverà il giorno, ed il mese, in cui la polizza sarà stata spesa, il cognome del giratario, e la somma per ordine collettivo. In margine poi di ciascuna somma, ossia nella quarta colonna, dovrà menzionarsi la natura della polizza, se sia cioè fede di credito, polizza notata, 0 polizzino sciolto, con designare la data di ciascuna polizza. Però nello addebito delle polizze notate fedi, non potrà questo addebito eseguirsi, se pria tali polizze non siano state discaricate sul libro di notate fedi, con attestarsi ciò dall'impiegato che ha il carico di questo libro, colla menzione della sua firma, e della giornata del discarico (2).
11. Nel momento in cui si addebitano le fedi di credito, o polizzini sciolti, dovranno pure gl'impiegati destinati per la scritturazione de' libri di fedi verificare pria l'effettiva esistenza delle fedi, e polizzini, dando uno sguardo nella parte dell'avere, ed indi discaricare nella quarta Colonna dell'avere medesimo tali partite con menzionare in margine, ossia nella stessa quarta colonna il giorno, ed il mese della spesa. In tal modo tanto dalla parte del dare, che dell'avere, si conoscerà quando siasi spesa ciascuna polizza; e si potrà sempre purificare il conto in caso di errori avvenuti. Pe10 per le fedi di credito, polizze notate fedi, e polizzini sciolti formati ne' precedenti quadrimestri, non si potranno queste addebitare, se pria non saranno state verificate, e discaricate dal Revisore, 0 Archivario che conserva la scrittura.
12. Nell'addebitarsi per Banco le polizze che dalle parti sono state disposte passarsi a loro credito, dovranno nella 2. colonna del dare, e propriamente dopo il cognome del giratari0, annotare il foglio del conto a credito, nel quale si passa la partita.
13. Non potranno addebitare le polizze prese in confidenza da' Cassieri, se non siano fornite del bollo rosso, e della cifra del Cassiere, colla data del giorno, in cui siano state negoziate nella Cassa, non che del visto del Notaio Pandettario.
14. Debbono tener sempre sommati tutt'i conti scritti ne' propri libri, tanto nel dare, che nell'avere, affin di tener sempre pronta la resta del creditore, e così evitarsi il pericolo di spendersi somma senza il corrispondente credito. Infine del quadrimestre poi sono obbligati consegnare agi' impiegati destinati per lo spoglio i libri sommati di tutto punto, affin di potersi eseguire lo spoglio medesimo.
(1) Una sola modifica sarebbe necessaria apportare a questa operazione, quella cioè di far seguire l'accredito degl'esiti colla guida del libro esito, simile a quello che si pratica nell'addebitazione degl'introiti fatti dai Cassieri. In tal modo le operazioni sarebbero più purificate per la risommatura, che si farebbe sulla Ruota del libro esito; e si eviterebbe qualche inconveniente per un certificato alterato, che potrebbe l'uffiziale esito rilasciare.
(2) Ciò si pratica onde tenere tutta completa la scrittura del Banco, e conoscersi su tutt'i libri la stessa' cosa, ed anche per accertarsi maggiormente di non essere stata tale polizza precedentemente spesa.
(3) Cioè del conto del giratario.
15. Nello addebito di tutte le polizze, dovrà l'impiegato di ciascun libro far tirare dal suo aiutante una linea trasversale su di ogni polizza e propriamente al di sotto del foglio, e al di sotto di tale linea far apporre la giornata corrente relativa alla spesa. Dopo di che dovrà l'impiegato incaricato per la scritturazione del libro ap porre accosto al foglio la sua mezza firma, per accertare il Libromaggiore, che tali polizze sieno state scritturate a debito, per quindi far, si dal medesimo il suo visto buono colla firma.
16. A misura che saranno state spese su i librimaggiori le polizze, non potranno più cambiarsi le date delle loro spese, senza ordine del Governo trattandosi di pubblica scrittura.
17. Accadendo l'errore di caricarsi una partita di debito, 0 credito in un conto per un altro, sono tenuti di corriggere l'errore colla partita di storno, notandovi in pochissime parole la cagione di tale storno, coll'intelligenza, e firma del Razionale, onde se ne abbia cognizione nell'avvenire (1).
18. Non solo ne casi espressi nel precedente articolo, ma benanche in qualunque altra cir» costanza, come di rettifica di partite di reste, e di sommature sono assolutamente proibite le rasature, e cassature, dovendosi il tutto specificare in margine del conto coll'intelligenza del Razionale.
Articolo 2.° In ordine agli aiutanti minori di ogni libro, gli obblighi de' medesimi sono 1 seguenti.
1.° Di coadiuvare gl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori in tutte le loro funzioni, con eseguire quanto da' medesimi, e dall'Uffiziale destinato per la scritturazione del libromaggiore verrà loro imposto, relativamente al servizio del Banco, e del Pubblico.
2.° Debbono per principale loro incarico chiamare all'impiegato destinato perla scritturazione del libromaggiore tutte le partite che si dovranno scritturare sul libro medesimo sia d'introito, sia di esito. Per le partite (l'introito, subito che le avranno chiamate, e si saranno assicurati essersi dal di loro principale scritturate, dovranno sotto il foglio del libro dintroito de' Cassieri, tirare una linea; e per le partite d'esito, dovranno sulle polizze in margine del foglio tirare la stessa linea, con ap' porre benanche sotto questa linea il giorno, mese, ed anno di proprio carattere, per quindi apporsi dal libro la sua mezza firma, e dal Libromaggiore il suo visto buo'no, siccome si è detto nel numero 15 del precedente articolo.
3.° sono pure obbligati di coadiuvare il di loro principale per la correzione di tutti gli errori avvenuti sul libro, che si osserveranno nella puntatura giornaliera della Ruota, nel passaggio delle polizze de' Cassieri, ed in qualunque altra circostanza.
4.° Nel chiamare tutto le polizze di esito per addebitarsi ne' rispettivi conti, dovranno avvertire se vi sia il visto, o pagata del Notaio Pandettario: se le polizze notate sieno state discaricate: se le fedi di credito, e polizzini sciolti de' quadrimestri precedenti sieno stati benanche verificati, e discaricati dal Revisore, o Archivario: e finalmente se le polizze prese in confidenza da' Cassieri sieno fornite del bollo rosso, della cifra del Cassiere, e della data del giorno, in cui sono state presentate alla Cassa.
(1) Nel S. 2. di questa Sezione si è espresso il modo dello storno.
§. 4. Il metodo tenuto per la scritturazione de' librimaggiori tanto presso i negozianti banchieri, quanto negli aboliti Banchi pubblici, è stato sempre semplicissimo, ed uniforme, avvicinandosi nella sua sostanza al sistema attuale.
Ogni conto veniva benanche diviso in due parti, la prima costituiva l'avere e l'altra il dare; e ciascuna parte poi suddivisa in tre 00lonne, trascurandosi la quarta colonna, tanto nel dare, che nell'avere, poiché non si tenea in uso praticar quelle menzioni, che ora si fanno, e che chiariscono, e dimostrano nelI avere il giorno preciso della spesa di ciascuna fede, o polizzino, e nel dare la natura di ogni polizza addebitata. Nella parte dell'avere, la prima colonna serviva per menzionare il giorno, e mese di ciascun introito, la seconda per attestare semplicemente se l'introito era per Cassa, o per Banco, e la terza per esprimere la somma introitata per ordine collettivo.
Nella parte del dare poi la prima colonna era destinata per menzionare il giorno, ed il mese di ciascuna partita esitato; la seconda per esprimere i cognomi de' giratarî, e la terza per indicare le somme esitate per ordine collettivo.
Pria di passare oltre, conviene far marcare tutti gl'inconvenienti che arrecava, e tuttavia apporta questo metodo di scrittura in ordine all'avere.
Gl'introiti per Cassa, poiché non venivano distinti con i cognomi de' Cassieri, ove tali introiti erano seguiti, arrecava maggior fatica tanto agl'impiegati destinati per la formazione del libro nello addebito delle polizze, per accertarsi dell'identicità della polizza medesima, e per rettificare un conto erronea, quanto agli impiegati di Revisione nello appuramento di scrittura. Arreca anche oggi grave fatica nell'Archivio generale, allorché si vuol conoscere la formazione. degl'introiti, poiché per osservare lo squarcio, o debbonsi esaminarei squarci di tutt'i Cassieri, ovvero devesi esaminare prima la fede di credito, o polizzino originale, per conoscere il Cassiere medesimo; ed indi osservare lo squarcio di quel Cassiere.
La terza colonna nel caso di più fedi, 0 polizzini, formati da un introito, anche arrecava degl'inconvenienti, poiché venivano menzionate tali fedi, e polizzini in un modo irregolare; e contro ogni principio di contabilità, siccome dimostreremo negli esempi.
Pria di esporre i modelli de' conti scritti negli antichi librimaggiori di fedi giova pure ricordate che in origine taluni Banchi scritturavano sotto lo stesso conto tanto gl'introiti, ed esiti derivanti da fedi, che quelli dipendenti da mandati di arrendamento, o altro, locché arrecava, ed arreca tuttavia una confusione notabile.
Altri Banchi poi fin da principio ritennero il sistema (fino a che però non furono introdotti i librimaggiori dimandati) di aprire sui librimaggiori di fedi due conti distinti per ogni creditore, annotandovi in uno di essi gl'introiti, ed esiti dipendenti da fedi, e nell'altro quelli derivanti da mandati; in modo che nelle antiche pandette vedesi menzionato un doppio foglio in margine di ciascun nome.
Premesse queste preliminari idee, conviene esporre i modelli di due conti, nel primo dei quali vedonsi compresi tanto gl'introiti, ed esiti di fedi, e notati, quanto quelli derivanti da mandati, e nel secondo si osservano i soli introiti, ed esiti di fedi e notati.
Primo conto di fedi, e mandati
|
LUCA FLORÎO |
||||||||||
|
Dare |
|
Avere |
||||||||
|
8 Gennaio |
R0ssi |
|
200 |
|
8 Gennaio |
Cassa |
|
200 |
|
|
|
10 detto |
detto |
|
50 |
|
f. 50 |
|
|
|
|
|
|
11 detto |
Salvatore |
|
35 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
15 detto |
Romeo |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
18 detto |
de Luca |
|
1000 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
23 detto |
detto |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 febbraio |
Simeoli |
|
30. |
2. 11 |
200 |
|
|
|
|
|
|
15 Aprile |
Esso |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 Giugno |
Doria |
|
50 |
|
9 detto |
Regia Dogana |
|
3 |
|
|
| |
|
|
|
|
11 detto |
detto |
|
2. |
1. 10. |
|
| |
|
|
2565. |
2. 11 |
12 detto |
Cassa |
|
600 |
|
|
| |
|
|
|
|
18 detto |
Romeo 1714 |
|
1000 |
|
|
| |
|
|
|
|
detto di |
Vino |
|
10. |
1. 15. |
|
| |
Nel seguente fol. 580 |
|
1730. |
3. 09. |
8 Febbraio |
Cassa |
|
1180 |
|
|
| |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
2aoo |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
730 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
1180 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
30 Luglio |
Cassa |
|
300. |
2. 15. |
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| |
|
|
|
|
|
|
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3096. |
1. 00 |
|
SPIEGAZIONE
In ordine all'avere. La prima partita di ducati 200 dinota un introito di fedi, e ciò dacché in margine, e propriamente nella prima colonna dello stesso avere trovasi fatta la cifra f, e la distinzione, e collettiva di essersi dei suddetti duc. 200 formate 4 fedi di duc. 50 l'una. Però è d'avvertirsi che nella ipotesi che de' suddetti duc. 200 se ne fosse fatta una sola fedi: questa circostanza in taluni Banchi veniva menzionata prima della giornata colla cifra f, ed in altri Banchi tale cifra non si curava affatto in modo che dal libro non puoi conoscersi, se costituisca un introito di fedi, o di notati.
La 2. partita di ducati 3 costituisce una somma pervenuta al signor Florio da un mandato spedito al Banco dall'abolito arrendamento della Regia Dogana.
La 3. partita dimostra un altro simile mandato spedito nel di 11 detto gennaio.
La 4. partita di duc. 600 un introito senza conoscersene la specie, poiché non distinto né colla cifra f. indicante fede, né colla cifra n. dinotante introito notato; cifre che si soleano praticare in taluni Banchi solamente.
La 5. partita di duc. 1000 dinota un altro introito fatto col giro detto per Banco, ignorandosi benanche la sua specie, se cioè di fede, 0 notato.
La 6. partita di duc. 10. 1. 15 costituisce una somma pervenuta con un mandato, " spedito dall'arrendamento del vino.
La 7. partita di duc. 1180 dimostra un introito di fedi, e ciò per la distinzione fatta nella prima colonna.
Finalmente la. 8. partita di duc. 300. 2. 15 dinota un altro introito, con essere anche ignota la sua specie.
Circa poi il dare attese le spieghe fatte nel 5. 2. di questa Sezione, non occorre farne altra. 50lo deve avvertirsi, che taluni Banchi soleano menzionare la specie di ciascuna partita di esito, mediante una piccola cifra fatta sulla marca de' ducati, cioè colla cifra f. se era fede, e colla cifra 11. se era polizza notata.
§. 2.° Conto di fedi e notati solamente esclusi i mandati.
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LUCA FLORÎO |
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| Dare | Avere | |||||
|
8 Gennaio |
Rossi |
|
200 |
|
8 Gennaio Cassa |
200 |
|
io detto |
detto |
|
50 |
|
50 50 50 50 |
|
|
li detto |
Salvatore |
|
35 |
|
la detto detta |
600 |
|
15 detto |
Romeo |
|
50 |
|
18 detto Romeo 1714 |
1000 |
|
18 detto |
de Luca |
|
1000 |
|
8 Febbraio Cassa |
1180 |
|
a3 detto |
detto |
|
100 |
|
500 100 200 50 |
|
|
8 Febbraio |
Simeoli |
|
30. |
2. 11. |
50 730 |
|
|
15 Aprile |
Esso |
|
50 |
|
50 Luglio Cassa |
300. 2. 15. |
|
30 Giugno |
Doria |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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3280. a. 15. |
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|
|
1565. |
02. 11 |
|
|
|
|
Nel seguente fol. 6io |
|
1715. |
0. 04. |
|
|
SPIEGAZIONE
Questo quadro si è fatto anche per dimostrare il metodo diverso, col quale venivano menzionate le fedi formate da un introito di fedi, di maggior somma specificandosi la qualità delle fedi al di sotto della partita d'introito, senza serbare l'ordine collettivo come nel precedente quadro sta fatto.
SEZION E 3.
Del registro introito di Cassa.
Questo registro non è altro, che la copia fedele di tutti gl'introiti particolari di fedi, e notati di ogni Cassa. Tale registro e stato ideato per controllare le operazioni de' Cassieri in ordine al ramo degl'introiti, poiché nel ricopiarsi tutti gl'introiti su questo registro, si vii:ne a conoscere con maggior sicurezza della totalità de' medesimi; e si viene allo accerto di quella espressa da' Cassieri in fine dell'introito di fedi di ciascun giorno.
Simile registro sembra, che abbia surrogato l'introito generale, che negli antichi Banchi si formava dal Cassiere maggiore; e del quale ne ragionammo nel 4. della 3. Sezione del Capitolo 1.°
La scritturazione di questo registro viene esercitata da un' impiegato della Ruota, dipendente dal Libromaggiore.
Premessa questa idea generale, passiamo ora a dimostrare
1.° Di quanta importanza sia questo registro.
2.° Qual sia il metodo attualmente in vigore, tralasciando quello degli antichi Banchi, per averlo esposto nell'enunciato 4. della 3. Sezione del Capitolo 1.°
3.° Quali sieno gli obblighi, che assistono all'impiegato destinato per la scritturazione di questo registro.
§. I. La scritturazione di questo registro è necessaria unicamente per verificare come si disse, se la totalità degl'introiti corrisponde a quella cerziorata da' Cassieri. Tale registro può servire anche di norma per lo appuramento della scrittura; e può anche esser giovevole nel caso di, dispersione dell'originale introito; ragion per cui fa d'uopo conservarle.
§. 2. Il metodo attualmente in vigore si è quello, che per ogni Cassa sia di argento, sia di rame si addice un registro.
Negli anni scorsi talvolta si adoperava un sol registro da scritturare ivi gl'introiti di tutte le Casse (conservando sempre la distinzione fra loro), e altra volta per ogni Cassa si adoperava un registro separato. Ma sia dell'uno, sia dell'altro modo (locché è indifferente) la registrazione degl'introiti deve cominciar sempre dalla Cassa maggiore; ed indi dalle Casse Secondarie, trascrivendo per ogni Cassa prima gl'introiti notati, e poscia quelli di fedi. Il metodo della trascrizione e semplicissimo. In fronte di ciascuna carta si menziona il giorno, mese, ed anno: in margine, ed alla destra viene designata la Cassa, ove sono seguiti gli introiti, se cioè Cassa maggiore, seconda, 0 terza Cassa. Indi siegue la registrazione degli introiti, menzionando prima i fogli corrispondenti al libromaggiore di 'fedi precedentemente scritte dall'Uffiziale della pandetta, in seguito il nome, e cognome del depositante, e poscia la somma in cifre, e per ordine collettivo.
Nel trascrivere gl'introiti di fedi, allorché qualche introito. avrà prodotto più fedi, basterà menzionare la somma totale dell'introito medesimo, facendovi una semplice menzione essersi di tale introito formate più fedi; praticandosi lo stesso, quando di un introito siansi disposti più polizzini.
A ben comprendere la scritturazione di questo registro, giova aver sottocchio un modello di esso, ove noteremo tutti 51' introiti di notati, e fedi, menzionati nelli S. a. delle Sezioni 3 e 4 del 1.° Capitolo.
10
|
1835 a 5 Gennaio |
||||
|
Cassa maggiore notati |
||||
|
1230 |
|
|
|
300 |
|
2150 |
|
|
|
200 |
|
2150 |
|
|
|
6 |
|
955 |
|
|
|
4 |
|
838 |
|
|
|
190 |
|
1999 |
|
|
|
1000 |
|
1999 |
|
|
|
500 |
|
3459 |
|
|
|
1000 |
|
301 |
|
|
|
1410 50 |
|
208 |
Alesio Fasulo |
più polizzini |
| |
|
2140 |
Alessandro Guidelli |
più polizzini |
|
18 |
|
1941 |
|
|
_ |
8 |
|
2389 |
|
|
|
9 |
|
333 |
|
|
|
7 |
|
769 |
|
|
|
7 |
|
9111 |
|
|
|
9 |
|
1899 |
|
|
|
9 |
|
1555 |
|
|
|
9 |
|
138 |
|
|
|
9 |
|
99 |
Diego de Angelis |
|
|
9 |
|
1099 |
|
|
|
9 |
|
2189 |
Vincenzo Radice |
|
|
9 |
|
1569 |
|
|
|
9 |
|
2155 |
Ferdinando Ammone |
|
|
9 |
|
513 |
|
|
|
200 |
|
213 |
|
|
|
9 |
|
815 |
|
|
|
100 |
|
1135 |
|
|
|
1500 |
|
1225 |
|
|
|
500 |
|
3069 |
Antonio Troise |
|
|
16000 |
|
2147 |
Luigi Jodice |
|
|
10038 50 |
|
|
|
sono duc. |
|
33008 00 |
|
1835 a 5 Gennaio |
|||||
|
Cassa maggiore fedi |
|||||
|
2260 |
|
|
|
|
235 |
|
310 |
|
più fedi |
|
|
450 |
|
1810 |
|
più fedi |
|
|
208 |
|
988 |
|
più fedi |
|
|
510 |
|
3199 |
|
più fedi |
|
|
200 |
|
11 |
Antonio Salernitano |
più fedi |
|
|
200 |
|
1911 |
Luigi d'Ambrosio |
più fedi |
|
|
91 |
|
4159 |
Antonio Donnarumma |
più fedi |
|
|
1600 |
|
951 |
|
più fedi |
|
|
1500 |
|
1819 |
|
più fedi |
|
|
21500 |
|
1785 |
|
più fedi |
|
|
30000 |
|
1831 |
|
|
|
|
2900 |
|
1309 |
|
|
|
|
2043 30 |
|
1500 |
|
|
|
|
1390 10 |
|
|
|
|
Fedi sono |
|
43827 40 |
|
|
|
|
Notati |
|
330g8 |
|
|
|
|
sono in uno |
|
76925 40 |
|
|
|
2° Cassa fedi |
e notati |
|
41349 |
|
|
|
3° Cassa fedi |
e notati |
|
11538 |
|
|
|
|
Totale |
|
129812 40 |
Esaurita la scritturazione degl'introiti di notati, e fedi della Cassa maggiore, si passa a quella delle Casse secondarie, dovendo però nel registro della Cassa maggiore eseguire la unione de' totali di ciascuna Cassa, nel modo espresso di sopra.
§. 3. Obblighi dell'impiegato.
I. Dopo essere stati caricati su i librimaggiori di Ruota gl'introiti de' Cassieri a credito degli apodissarî, ed a debito de' Cassieri medesimi, è obbligato di farne da' suddetti originali introiti il registro sopra il suo libro, ossia la copia fedele di tali introiti, dimostrando separatamente l'introito di ciascuna Cassa.
2. Tenere interamente foliato il detto libro con registrarvi nel medesimo prima la giornata, e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate negl'introiti Originali, con menzionare in margine ossia nella 1. colonna il foglio corrispondente al 1ibr0maggi0re degli apodissari, ed in prosieguo il nome, e cognome del depositante, con la somma tirata in cifre nella collettiva destinatari.
Descriverà prima l'introito di fedi (1), e tirato d'accordo colli originale passerà ascrivere gl'introiti notati; collo stesso ordine, e fattane la collettiva unirà questo totale a quello di fedi, e ne vedrà l'intiero totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull'originale del Cassiere. Collo stesso ordine dovrà proseguire il registro degl'introiti delle altre Casse, ed indi ne formerà collettiva generale, rapportando in essa l'importo di ciascuna Cassa (q). In caso di difformità, procurerà che sia sul fatto rettificato I errore.
3. Accertata che avrà la somma effettiva dell'introito, ne formerà i corrispondenti certificati in doppio, uno per ciascuno de' Cassieri, che consegnerà tanto al Razionale della Cassa, per farne uso nel conto delle reste delle Casse, quanto al Libromaggiore, per regolare la scrittura di Ruota.
4. Dovrà avvertire se negl'introiti Originali de' Cassieri vi siano rasure, o viziature ne' nomi, e cognomi, e nelle somme; e nel caso che ve ne fossero, osservare se queste sieno state replicate dal Cassiere stesso nella margine, con sua firma, e vistate dal Razionale della Cassa.
SEZIONE 4.
Del libromaggiore de' mandati.
I librimaggiori de' mandati, non altro contengono, se non la menzione nell'avere di tutte le somme pervenute con mandati a favore di ciascuna persona, e nel dare l'uso fatto delle somme medesime. sono formati anche a modo di saldaconti, e nell'istessa guisa de' librimaggiori di fedi, ad eccezione però della dimostrazione della quarta colonna. sono stati sempre uniformi tanto negli antichi Banchi dall'epoca della loro invenzione, quanto nei Banchi attuali.
In taluni tempi, non solo negli antichi Banchi, ma benanche in quelli attuali, la scritturazione de' mandati è stata eseguita sugli stessi libri di fedi, comunque di già erano stati separati i conti per la invenzione de' libri de' mandati. Questi libri costituiscono per tal ramo quasi una scrittura a doppio stile, poiché il mandato vien scritturato tanto nel libromaggiore di fedi a debito del creditore apodissario, quanto in quello de' mandati a credito de' diversi giratarî.
Premessa questa idea generale, passiamo ora a dimostrare
I. Di quanta importanza sia il libromaggiore de' mandati:,
2.. Qual sia il metodo attuale:
3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione di questi libri, e de' loro aiutanti minori:
4. Quali metodi serbavansi negli antichi Banchi.
§. l. Il libromaggiore de' mandati è anche di grave importanza, e la sua scritturazione si rende necessaria, per conoscere ad ogni richiesta le somme pervenute con mandati da uno, o più rami in favore di terze persone. Senza di questo libro non si potrebbe in un istante conoscere la somma pervenuta nel Banco, e disposta a favore di più persone. In somma non si potrebbero ottenere quei vantaggi espressi nel 5. 1. della precedente Sezione.
(1) In pratica però si ha, che si trascrivono prima gl'introiti notati, ed in seguito quelli di fedi, locchè per altro è indifferente, 'non potendo mai produrre alcun disordine.
(2) Questa collettiva, ossia l'unione del totale di tutte le Casse, viene eseguita sul registro, che riguarda la Cassa maggiore, sul riflesso di essere le altre Casse secondarie, e quasi subordinate alla prima.
2. Gli attuali Banchi procedono in ogni quadrimestre alla scritturazione di più librimaggiori di mandati, tanto in attenta, che in rame, ed in quel numero, che la quantità dei mandati richiede. Ciascun libro vien scritturato da un impiegato all'uopo destinato, ch'è coadjuvato benanche da un ajutante minore.
Per ogni giratario espresso nel mandato si apre un conto; e siccome il negoziato de' mandati per lo più è di poco volume; cosi si addice per ogni conto una sola pagina, o una porzione di essa.
Il nome di ogni giratario compreso nel mandato, e che riceve una somma qualunque, viene scritto in fronte di ciascuna carta, e pria di scritturare l'avere, ed il dare. Ogni carta viene benanche divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, cioè dei mandati pervenuti, e viene suddivisa in tre colonne, menzionandosi nella prima la data, ossia il giorno ed il mese di ciascun mandato, cioè la data dello addebito de' mandati espressa nel libromaggiore di fedi; nella seconda il cognome dello girante, e la indicazione del ramo, se trattasi di amministrazione, stabilmente, o altro: e nella terza la somma pervenuta per ordine collettivo. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene benanche suddivisa in tre colonne, specificandosi nella prima la data, ossia il giorno ed il mese, in cui si è riscosso tutto, o parte delle somme pervenute: nella seconda i cognomi de' novelli giratarî dipendenti dal primo giratario, e nella terza le somme riscosse, per ordine collettivo (1).
Ma per dare la solita chiarezza alla cosa conviene esporre de' modelli. Però pria di tale esposizione si rende necessario dare una idea dei mandati.
Il mandato non costituisce altro, se non che una speciale disposizione di un'amministrazione, stabilimento, ed anche di un particolare, colla quale si paga una somma per distribuirsi poi dal Banco, a favore di diverse persone, per una medesima causa, o anche per cause diverse. Tale mandato supplisce a tante polizze notate fedi, per quanti sono i giratari (2). E che sia così si è per le mille volte osservato che quell'amministrazione o. particolare che prima pagava i suoi creditori, o impiegati con un sol mandato, ha. poi convertito tale mandato in tante polizze notate fedi, o viceversa
Premesso ciò ecco i modelli de' mandati.
(1) Il regolamento del Banco nulla prescrive per la formazione della quarta colonna tanto nell'avere, che nel dare; ed in pratica si ha, che da taluni impiegati si adopera in parte la quarta colonna, e. da altri si omette totalmente. La ragione di tale omissione totale, o parziale deriva dacché siccome ogni giratario può spendere in diverse partite la somma pervenuta con uno o più mandati, o in una partita diversi mandati; si rendono perciò quasi ineseguibìli le menzioni della quarta. colonna. Noi convenghiamo sulle difficoltà; ma poiché tali menzioni apportano de' vantaggi, precisamente per ravvisare a colpo d'occhio, quali mandati siano stati esitati, ed anche per dimostrare, e purificare gli errori di ogni conto; cosi crediamo regolare doversi eseguire le dimostrazioni della quarta colonna ne' soli casi in cui possa aver luogo, cioè quando si riscuote con un sol polizzino uno, o più mandati interamente. Allora nella colonna dell'avere si menzionerà in margine di ciascun mandato il giorno in cui il polizzino è stato speso; e nella colonna del dare si menzioneranno in breve le diverse date de' mandati spesi. In tal modo quasi tutt'i conti avranno i benefici derivanti dalla quarta colonna, e ne rimarranno privi pochi conti solamente. Ed ecco perché ne modelli de' conti che qui a poco esporremo, faremo uso della quarta colonna, tanto nell'avere, che nel dare.
(2) Ved. Rocco parte a pag. 84, il quale ritiene la definizione da noi data.
(3) A giustificare il nostro assunto basta esaminare i conti delle diverse amministrazioni, le quali han soddisfatto i loro creditori, ed impiegati, ora con un sol mandato, ed ora con tante polizze notate fedi.
Primo modello
Banco delle due Sicilie pagate duc. 1935 agli impiegati della Cassa de' Particolari, a ciascuno di essi la sottoscritta somma, dite essere pel di loro soldo dello scorso Maggio cioè:
Razionalia
|
Al signor Barone D. Luigi di Costanzo Razionale di detta Cassa. |
|
65 |
|
|
Al signor D. Francesco Sciotta primo ajutante del medesimo. |
|
45 |
|
|
Al signor D. Stefano Maresca 2.° ajutante duc. 25, e per esso |
|
|
|
|
A D. Antonio Polisicchio giusta l'assegno fatto |
10 |
|
|
|
A D. Silvestro de Rosa giusta l'altro assegno. |
6 |
|
|
|
Ed al detto Maresca i restanti |
9 |
|
|
| |
|
|
25 |
|
(Sieguono gì' impiegati delle altre Ufficine nell'istesso modo |
|
|
|
|
e che assorbiscono altri. |
|
|
1800 |
| |
sono |
|
1935 |
|
Napoli primo Giugno 1839 |
|
|
|
|
Presa ragione |
La Reggenza del Banco |
|
|
|
L'Agente Contabile Razionale |
delle due Sicilie |
|
|
|
della Reggenza |
|
|
|
|
|
1839 primo Giugno |
|
|
|
|
N. f. per due. 1935. |
|
|
|
Fede duc. 3500.. 17 Ottobre 1838 |
N. N. |
|
|
Siegue dunque la spiegazione di questo mo¬dello.
La Reggenza del Banco è la girante della somma contenuta nel mandato, ed i signori di Costanzo, Sciotta, e Maresca sono i giratari. I signori Polisicchio, e de Rosa poi sono gli assegnatari del giratario Maresca.
Secondo modello
Banco delle due Sicilie pagate duc. 2197 ai sottoscritti creditori del già Banco d'A. G. P, dite sono per tanti ai medesimi spettati su i rispettivi capitali, nella ripartizione formata in questo anno cioè:
|
A D. Antonio Peluso |
50 |
|
A D. Simone de Gregorio duc. 30, e per teso |
|
|
A D. Saverio Ulmo |
10 |
|
A Gregorio de Mercato |
5 |
|
A. D. Domenico Foglia |
10 |
|
|
30 |
|
A D. Luca Florio |
10 |
|
(Sieguono altri creditori che per brevità si tralascianot e che assorbiscono altri |
2107 |
|
sono in uno |
2107 |
|
Li Deputati dell'Illustre |
Ceto |
|
de' Creditori di. |
A. G. P |
|
Se n'è presa ragione |
|
|
Il Razionale |
|
|
1839 a 7 Giugno |
|
|
Not. f. duc. 2197. |
|
|
F. duc. 3580. 16 Maggio |
S. 1739 |
Questo modello va spiegato come il precedente.
Data cosi una idea chiara de' mandati 9 passiamo ora ad esporre i modelli de' conti 9 tenendo per norma i due mandati pocanzi esposti, facendo uso benanche della quarta colonna nell'avere e nel dare.
Primo modello
BARONE D. LUIGI DI COSTANZO
|
Dare
|
Avere
|
|
2 Giugno Per Esso 65 p.° Giugno |
I.° Giugno Banco 65 2 Giugno |
|
Il primo Giugno che vedesi scritto nella prima colonna è la data, in cui il mandato è stato notato, e addebitato. La parola Banco scritta nella seconda colonna, dinota che il mandato parte dal Banco, ch'è nella specie lo girante. La somma di duc. 65 menzionata nella terza colonna è quella che col mandato è stata attribuita al signor di Costanzo. Finalmente il a giugno designato nella quarta colonna è il giorno, in cui si è ritirata dal signor di Costanzo la somma di duc. 65. |
Il 2 giugno scritto nella prima colonna è il giorno in cui il signor di Costanzo ha riscosso la somma vi duc. 65. Il per esso della seconda colonna, dinota, che la somma sudetta si è ritirata dallo stesso di Costanzo, per non essersi ad altri girata. I duc. 65 scritti nella terza colonna, costituiscono la somma riscossa. Ed il primo giugno della quarta colonna, dinota essersi spesa la somma pervenuta col mandato di detto giorno 1.° giugno. |
Secondo modello
FRANCESCO SCIOTTA
|
Dare |
Avere |
|
|
3 Giugno |
50mmella 10 |
p.° Giugno N.° Banco 45 |
|
4 detto |
Esso 35 |
|
|
Questo conto va spiegato come il precedente; ad eccezione della quarta |
colonna, omessa, per essersi speso con più polizzini il mandato. |
Terzo modello
ANTONIO POSILICCHIO
|
Dare |
Avere |
|
2 Giugno Esso. 10 p.° Giugno |
Giugno da Maresca 10 2 Giugno |
|
Qui una sola circostanza fa d'uopo spiegare, e si è quella del cognome Marasca scritto nella seconda colonna dell'avere. Comunque i ducati io pervenuti al signor Posilicchio, hanno origine dal mandato del Banco; |
pure poiché il signor Posilicchio è un assegnatario del signor Maresca; così per antico sistema è stato ritenuto menzionarsi il cognome di colui, che ha fatto lo assegno, non già dello girante. |
Quarto modello
SILVESTRO DE ROSA
|
Dare |
Avere |
|
|
p.° Giugno da Maresca 6 |
|
Nel seguente fol. 58 6 |
|
|
Poiché il signor de Rosa non ha ritirato i due. 6 nel presente quadrimestre; cosi le colonne del dare nulla contengono, e le espressioni. |
Nel seguente fol. 58 due. 6, dinotano essersi tal somma caricata su i nuovi libri, per stare a disposizione del signor de Rosa. |
Quinto modello
STEFANO MARESCA
|
D a re |
Avere |
|
p.° Giugno Esso. 9 p.° Giugno |
p.° Giugno Banco 9 p.° Giugno |
|
Questo conto va spiegato come il primo, e secondo modello. |
|
Sesto modello
ANTONIO PELOSO
|
D are |
Avere |
|
10 Giugno Esso 30 |
7 Giugno A. G. P. 50 |
|
Nel seguente fol. 70 20.
|
|
|
Questo conto in ordine alla quarta colonna 5 va spiegato come quello del secondo modello, |
e circa la resta di duc. 20 come il quarto modello. |
Settimo modello
SAVERIO ULMO
|
..Dare |
Avere |
|
y Giugno Esso fol. 385 10 7 Giugno |
7 Giugno de Gregorio 10 9 Giugno |
Questo conto va spiegato come il primo modello. Una 60la circostanza bisogna far marcare, cioè quella del folio 385 scritto nella seconda colonna del dare. La menzione di questo foglio dimostra, che il signor Ulmo de' ducati 10 riscossi con polizzino de' 9 Giugno, 0 ne ha formato fede in1 testa sua, ovvero un1 introito in dorso di una sua madrefede col così detto giro per Banco e l'indicato folio 385 è riferibile al conto del detto Ulmo sistente su i librimaggiori di fedi.
Ottavo modello
|
Dare |
Avere |
|
i4 Giugno Fusco.. 5 7 Giugno |
7 Giugno de Gregorio. 5 i4 Giugno |
Questo conio va spiegato nello stesso modo espresso nel primo modello.
Nono modello
DOMENICO FOGLIA
|
Dare |
Avere |
|
9 Giugno Florio fol. 587 *5 7 Giugno |
7 Giugno de Gregorio 15 9 Giugno |
Questo conto va anche spiegato nello stesso modo espresso nel primo modello.
Decimo modello
LUCA FLORIO
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Dare |
Avere |
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19 Giugno Esso fol. 585 io |
7 Giugno 7 Giugno A. G. P. 10 19 Giugno |
Questo conto va spiegato nello stesso modo espresso nel 7 modello.
§. 3. Obblighi dell'impiegato destinato per la scritturazione del libromaggiore di mandati, e del suo aiutante minore.
Questo conto va spiegato nello stesso modo espresso nel 7 modello.
1. Pervenuto che sarà nelle mani di questi impiegati un mandato fornito della notata, addebito; e della menzione de' fogli di ciascuno giratario, si dovranno passare a credito delle persone in esso descritte le somme disposte a loro beneficio. Però dovrà pria essere questo mandato risommato dal principale, o dal suo aiutante, per assicurarsi se le somme parziali disposte col mandato medesimo, compongono la somma totale espressa nello stesso; sottoscrivendosi il mandato da colui, che avrà eseguita la risommatura, il quale sarà sempre responsabile verso il banco. E nel caso che si rinvenissero degli errori, dovrà immantinenti restituire il mandato al Libromaggiore, il quale avrà cura farlo emendare dalle parti.
2. Nell'addebitare i polizzini de' mandati dovranno far scrivere da' loro aiutanti in lettere la somma addebitata sul polizzino medesimo, senza della quale formalità il Libromaggiore non potrà farvi il suo visto buono.
3. Qualora nell'addebitare i polizzini de' mandati, rinvenissero de' notamenti di condizioni poste a credito delle partite, sono obbligati notare tali condizioni in piè del polizzino, per intelligenza del Pandettario, acciò costui conosca se tali condizioni sieno state adempiute; rimanendo in contrario risponsabili di qualunque danno ne potrà derivare.
4. Debbono tener sempre sommati tutt'i conti del proprio libro; ed in tal modo consegnarli nella fine del quadrimestre, siccome è prescritto pel libro di fedi.
5. Nell'addebitare tali polizzini, dovranno usare le stesse precauzioni prescritte nel numero 4 art. 2. 3 della 2. Sezione del presente Capitolo.
6. Pe' mandati pervenuti ne' precedenti quadrimestri, dovrà prendersi l'attestato del revisore o Archivario, coll'indicazione de' rami, da' quali sono pervenuti, e delle condizioni, alle quali forse fossero sottoposti. Il rinvio di tali polizzini nella Revisione 0 Archivio si farà per mezzo del chiamatore di ruota, il quale li consegnerà nelle mani del Revisore 0 Archivario, e da' quali se ne dovrà fare la corrispondente certificatoria.
7. Nell'addebitare i polizzini di mandati, che dalle parti sono stati
disposti passarsi a loro
Credito, dovranno menzionarvi tanto il foglio del conto a credito che quello a debito, sulla polizza, e su i libri, con annotarvi tutte le condizioni scritte nel mandato, qualora non fossero state sfogate nel momento, in cui si dispone lo accredito.
8. Perciò che riguarda storno di partite, ed altro, ci rimettiamo a quanto trovasi prescritto pel libromaggiore di fedi nel 3. della 2. Sezione di questo Capitolo.
5. Pria di dettagliare i metodi tenuti negli antichi Banchi per la scritturazione de' mandati, fa duopo premettere, che simili mandati sono di antica invenzione, poiché si vedono eseguiti fin dalla fondazione di ciascun Banco, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri (1). Negli antichi Banchi, ed in taluni di essi precisamente (2), ne' quali si rimettevano dai Computanti degli arrendamenti immensi mandati, la scrittura era quasi tutta assorbita da tali mandati.
Dalla fondazione di ciascun Banco fino all'anno 1757, la scritturazione de' mandati si facea benanche su i librimaggiori di fedi; locchè arrecava una notabile confusione, precisamente perché l'antica scrittura era sfornita della quarta colonna, per dimostrare nell'introito l'uso fattone, e nell'esito la specie di esso. Si pensò quindi nell'anno 1758 separare la scrittura de' mandati da quella di fedi.
(1) Vedi i giornali sistenti nell'Archivio generale del Regno, e nello Stabilimento di S. Eligio.
(2) Cioè in quelli del SS. Salvatore, e del Popolo.
I Banchi di S. Giacomo, e Popolo furono i primi che nel 1758 procederono alla scritturazione de' librimaggiori di mandati colle corrispondenti pandette: indi il Banco del Salvatore nel 1765, il Banco de' Poveri nel 1770, il Banco di S. Eligio nel 1778, il Banco Pietà nel 1785, ed in ultimo il Banco Spirito Santo nel secondo semestre del 1794. Quest'ultimo Banco però nelle pandette, e librimaggiori di mandati registrava non solo i conti de' mandati; ma benanche i conti degl'introiti fatti su polizzini sciolti, a seconda del progetto di Michele Boctto espresso nella sua opera (1), locchè per altro costituiva una irregolarità, della quale ne faremo parola nel Titolo 3.° della presente Opera.
Premesso ciò crediamo inutile esporre i modelli degli antichi conti de' mandati, poiché per quelli che conteneano fedi, e mandati, ne demmo l'esempio nel 4. della 2. Sezione del presente Capitolo, e per quelli di mandati solamente non occorre ripeterli, essendo simili a quelli attuali, e de' quali ne abbiamo dato i modelli nel S. 2. della presente Sezione.
SEZIONE 5.°
Dell'Uffiziale chiamatore di Ruota.
Questo impiegato per lo più viene assistito, e coadiuvato nelle sue operazioni da uno, o più aiutanti, a misura del negoziato del proprio Banco. Egli con i suoi aiutanti non ad altre funzioni sono destinati, se non per raccogliere dalle mani del pubblico tutte le polizze che si intendono cambiare, per farle adempire delle formalità sulla Ruota, e poscia provocarne la soddisfazione nelle Casse. In tal modo tutte le polizze' da esitarsi girano per mezzo diun solo impiegato, il quale ne risponde verso il Pubblico, senza che questi vada mendicando presso altri impiegati della Ruota la propria polizza, A questo in somma si riduce l'uilizio del Chiamatore.
Anche negli antichi Banchi si facea uso di questo impiegato; e sebbene veniva distinto col titolo di Portiere chiamatore, per essere situato sulla porta della Ruota; pure usciva dalla Classe degli uffiziali.
Premessa questa idea generale sull'uffizio del Chiamatore, passiamo ora a precisare gli obblighi del medesimo.
1. Ricevere dalle mani de' particolari tanto le polizze che dovranno passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate da' Cassieri per passarsi in confidenza onde farle vistare da' Pandettarî
2. Per le polizze di Ruota, appena che saranno state adempiute di tutte le formalità, e quindi del visto buono del Libromaggiore, e pagata del Pandettari0 cumulatane una discreta quantità, sempre proporzionata al numero delle polizze esibite; dovrà sull'uscio della Ruota, chiamare pubblicamente, e con voce chiara, ed intelligibile i nomi, e cognomi degli ultimi giratarî delle polizze; ed alle risposte di ciascuna parte, interrogare le parti medesime della somma della propria polizza, e del Notaio che l'avrà adempiute di autentica; ed assicuratosi, mediante le analoghe e corrispondenti risposte delle persone, alle quali realmente appartengono, le condurrà in una delle Casse per fargli riscuotere l'equivalente.
(1) Parte 2. pag. 83. (2) Gli avventori allora quando si portano al Banco per cambiare le polizze, debbono consegnare tali polizze al Chiamatore sistente sulla Ruota, e dal quale saranno curati i dovuti adempimenti.
Però pria di condurre nelle Casse le persone chiamate, dovrà firmare, e registrare le corrispondenti polizze su di un libretto, che appositamente tiene, notandovi il solo nome, e cognome dell'ultimo giratario, e la somma di ciascuna polizza per ordine collettivo; ed indi firmare il libro medesimo. Giunto nella Cassa dovrà di bel nuovo chiamare le parti nello stesso modo di sopra spiegato, e consegnare al Cassiere le polizze, ed il libretto, il quale dopo averne fatto il confronto accuserà in piè la ricezione delle polizze medesime. Tutto ciò potrà anche eseguirsi dal suo aiutante, sempre però sotto la risponsabilità del Chiamatore, il quale sarà in obbligo di cifrare di proprio pugno le polizze, ed il libretto.
3. Pe' polizzini di mandati pe' quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona ché avrà risposto, basterà interrogarla solamente del nome del Notaio, che avrà autenticata la firma del giratario o dello girante, secondo le circostanze.
4. È proibito quindi al Chiamatore di consegnare nelle mani delle parti le polizze passate per Ruota; cdi Cassieri non potranno riceverle da altri, che dal Chiamatore, o da' suoi aiutanti, colle formalità di sopra descritte; in modo che il Cassiere, ed il Chiamatore saranno risponsabili di qualunque danno possa avvenire, cagionato dalla loro inadempienza.
5. Dovrà il Chiamatore distribuire fra i Cassieri per numero uguale le polizze passate per.
Ruota; in modo che uno non venga gravato più dell'altro. Laddove si accorgerà che il Cassiere, cui per turno spetta la chiamata fosse affollato, sia per gl'introiti, sia per gli esiti di polizze paese in confidenza, o per riscontro, per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico procurerà di farle pagare da altro Cassiere meno affollato, ricordandosene nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrare per quanto sia possibile la fatica fra i Cassieri, e darsi contemporaneamente al pubblico la piena soddisfazione.
6. Per le polizze poi che si vorranno cambiare in confidenza (1) dopo che saranno state adempiute del visto del Pandettario, le restituirà alle stesse parti, che l'hanno al medesimo consegnate (2).
7. Tutte le polizze di qualsivoglia natura, che saranno replicate da' Pandettari, o dal Libromaggiore per mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti, serbando le precauzioni di sopra espresse, tendenti ad accertarsi del vero proprietario. Lo stesso praticherà per le fedi di credito formate per Ruota.
8, Qualora in fine della giornata restino in potere del Chiamatore fedi di credito fatte per Ruota, ovvero polizze passate, e non riscosse dalle parti, per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata; dopo che avrà proceduto ad una nuova chiamata, dovrà tali fedi, o polizze consegnare al Libromaggiore, il quale ne darà parte al Razionale, e questi al Governo (se lo crederà espediente).
(1) Gli avventori dovranno consegnare allo stesso chiamatore le polizze che vorranno cambiare in confidenza, dopo averle fatte cifrare dal Cassiere che le riceverà, e che conoscerà la persona che avrà apposta la firma al piè.
(2) Il regolamento del Banco nulla prescrive circa le precauzioni a praticarsi per la restituzione di tali polizze. In pratica però si ha, che il Chiamatore o conosce la persona che l'ha esibite, ed alla medesima le restituisce dopo fatto il visto, ovvero se ne assicura mediante le stesse precauzioni espresse nell'art. a. o col piè messo sulle polizze. Per altro sarebbe regolare prescriversi dover il Chiamatore condurre i portatori di tali polizze da quel Cassiere che le ha cifrate senza consegnarle nelle mani de' portatori medesimi. Qual modo adoperandosi; si eviterebbero dei disordini facili ad avvenire con la consegna delle polizze vietate, potendovisi fare delle soggiunte nelle gire, ed altre alterazioni in danno del Pubblico, colla. risponsabilità del Pandettario.
9. Dovrà il Chiamatore dopo che le polizze di Ruota saranno state cifrato dal Pandettario con la così detta mezza pagata, portare nella revisione tutte le polizze de' quadrimestri precedenti, ed i polizzini de' mandati pervenuti in detti precedenti quadrimestri, per farvisi dal Revisore i soliti certificati di discarico, rimanendo poi obbligato il Revisore di respingere sulla Ruota tali polizze, o polizzini, per mezzo di un sopranumerario di sua fiducia. Il Chiamatore, o il suo aiutante nel consegnare al Revisore tali polizze, nella prima di ciascun fascicolo vi noterà il numero delle stesse, acciò non sia il Chiamatore medesimo risponsabile della dispersione di qualche polizza, che potrebbe avvenire in revisione.
10. Finalmente il Chiamatore, e suoi aiutanti, sono obbligati di eseguire quanto loro verrà imposto dal Libromaggiore pel servizio del Banco, e del Pubblico.
SEZIONE 6.°
Del Notaio Pandettario.
È egli destinato dal Banco per esaminare non solo la veracità delle polizze, delle firme, ed autentiche apposte nelle polizze medesime; ma benanche per osservare se le condizioni scritte dallo girante, sieno state adempiute interamente.
Ritiene il nome di Pandettario, dacché conserva il registro di tutt'i Notai, col modello delle loro autentiche, e firme, nonché l'elenco degli amministratori di Corpi morali, con i corrispondenti documenti attestanti la di loro qualità (1)..
Questo impiegato è di remota istituzione; poiché negli antichi mandati si vede compreso tra gl'impiegati del Banco il Notaio Pandettario.
Premesso ciò, poiché il nostro scopo si è quello di manifestare semplicemente il metodo attuale, e quello antico della scrittura Bancale, con i diversi sistemi adoprati in tutt'i tempi su tale scrittura; così non entriamo a ragionare sull'uffizio del Notaio Pandettario: uffizio che richiederebbe una lunga dissertazione, per la inesistenza di un codice, che determini le loro facoltà; precisamente sul modo dell'impiego del danaro condizionato. Quindi ci limitiamo a parlare in generale degli obblighi del Pandettario, per ciò che risguarda lo giro delle polizze, e la relazione che ha con gli altri ufficii del Banco.
§. UNICO.
Degli obblighi del Notaio Pandettario.
1. Tutte le polizze di qualsivoglia specie, che si dovranno cambiare, dovranno prima vistarsi dal Pandettario, per esaminare se sieno regolari, e se siensi adempiute le condizioni (2).
(1) antico sistema presso i Banchi di riconoscere come legittimi rappresentanti de' Corpi morali coloro che sottoscrivono le polizze di tali Stabilimenti sia nella qualità di giranti, che di giratari, senza ricevere per ciascuna polizza attestato di un pubblico Notaio: però simili Stabilimenti nel cominciare la gestione dei loro amministratori sono nell'obbligo far noto al Banco tale qualità con analogo uffizio, o con documento legale. Ciò si pratica, onde evitare di farsi per ogni polizza la fede di un pubblico Notaio.
(2) Qualora le polizze da cambiarsi non venissero preliminarmente esaminate dal Pandettario mille inconvenienti ne deriverebbero; tra quali quello di viziare la scrittura del Banco, che per sua indole deve essere chiara, e netta da qualsivoglia contraffazione, e quello che il Cassiere dovrebbe andare in cerca della parte, cui il danaro venne pagato per farselo restituire. Quest'ultimo inconveniente verificavasi negli antichi Banchi per le polizze prese in confidenza siccome più lungamente ne discorreremo nel Titolo 3.°
Egli è obbligato di esaminare colla massima oculatezza le girate, e rilevare se le condizioni apposte in esse sieno state esattamente adempiute, se vi siano le firme de' giranti, e dei giratari, colle autentiche richieste ne diversi casi giusta le istruzioni, se le autentiche, e firme de' Notari, e se le fedi di credito, 0 polizze sieno false, o viziare.
Qualora nelle girate vi sieno delle espressioni essenziali con delle viziature, dovrà farle replicare in fine delle girate medesime, munite di nuove firme de' giranti con autentiche. Similmente dovrà osservare se ne mandati di liberazione, nelle sentenze, e nelle altre carte simili, le firme dei Magistrati, Cancellieri, ed altri sieno vere, avvalorate da bolli, e fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque polizza, 0 fede di credito, che passerà colla sua vista, senza che le condizioni siensi adempiute, con autentiche false, e sfornite di quei solenni, che si richieggono, sarà tenuto di soddisfare tutto il danaro malamente pagato, 0 con falsità riscosso, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa, o pretesto.
2. Tutte le polizze, che si dovranno cambiare per Ruota, dovrà il Pandettario, appena che le riceverà dalle mani del Chiamatore della Ruota esaminarle, e trovandole regolari in tutto, apporvi la così detta mezza pagata con una cifra indicante pag, ed indi passarle agl'impiegati della Ruota, per eseguire tutti gli adempimenti di addebito, discarico, ed altro. Queste polizze dopo tali adempimenti passeranno di nuovo nelle mani del Pandettario, il quale osservando la sua mezza pagata apposta nel. md«mento in cui tali polizze furono esibito sulla Ruota,, il visto buono, e firma del Libromaggiore, e tutt'altro, che si richiede, continuerà a scrivere la pagata, colla somma distesa in lettere, e colla sua firma. Ed in ordine ai polizzini di mandati, dovrà osservare se le condizioni registrato sul libro, e dalle quali forse il denaro fosse soggetto; e notate dall'aiutante del Libr0maggi0re in piè del polizzino, se sieno state esattamente adempiute; rimanendo in contrario tenuto del ristoro di ogni danno.
3. Tutte le polizze, che si vorranno passare in confidenza nelle Casse, dopo che saranno state cifrate da' Cassieri, che le prenderanno, dovrà il Pandettario munirle del suo visto, attestante esser regolare la polizza, ed adempiuta di tutte le condizioni (1), ricevendo tali polizze dalle mani del Chiamatore, ed a cui dovrà restituirlo, per consegnarle alle parti.
4. Nel passarsi fedi di credito di danaro condizionato, dovrà osservare la precedente polizza, dalla quale nacque tal fede (2), per rilevane', se le condizioni apposte nella prima polizza siano state esattamente adempiute nella fede di credito, che si esibisce. Se poi il danaro condizionato, sia stato disposto con una polizza notata fede, basterà che il Pandettario osservi se sia munita del suo Si noti, ch'egli stesso apporre pria di notarsi in fede, poiché avendone allora fatto l'esame, ed assicurato di essere state adempiute le condizioni, si rende superfluo un secondo esame (3).
(1) Vedi ciò che abbiamo detto nella nota precedente.
(2) Spesso avviene che un giratario di una polizza soggetta a condizioni, lungi di adempire e sfogare tali condizioni, dispone farsi della somma racchiusa nella polizza condizionata, altra fede di credito, per quindi poi adempiere alle condizioni nel momento in cui va a cambiare la nuova fede condizionata 0 a notarvi polizza in dorso di essa. In questo caso il Notaio Pandettario non potendo nel momento in cui si cambia questa nuova fede osservare dalla stessa le condizioni; così è nell'obbligo di richiamare la precedente polizza, nella quale le condizioni sono annesse.
(3) Per antico sistema de' Banchi è permesso al possessore di una fede di credito condizionata, per condizione non ancora sfogata, e racchiusa nella precedente polizza, di poter o girare tale nuova fede condizionata, o notarvi in dorso della medesima una o più polizze. In questo secondo caso in cui il possessore lungi di girare la fede vi nota delle polizze, dovendosi la notata fede eseguire dagl'impiegati dell'ufficina delle notate fedi; e non essendo questi impiegati chiamati ad osservare l'adempimento delle condizioni; perciò il regolamento prescrive doversi preliminarmente esaminare dal Notaio Pandettario la polizza da notarsi, per osservare se la gira apposta nella polizza notata sia a seconda della condizione prescritta nella precedente polizza; e ciò nel fine di non far notare inutilmente una polizza quando la stessa non fosse uniforme alla condizione.
5. Accorgendosi il Pandettario, di essere stata esibita qualche fede di credito, o polizza falsa, alterata, o viziata, o qualche sentenza de' Tribunali dell'istessa natura, o simili carte vere, e reali, ma con autentiche, e firme false, dovrà procurare di far destramente arrestare l'esibitore, con darne subito avviso al Governo, ed in sua assenza al Segretario, o al Razionale per le disposizioni convenienti.
6. Nelle polizze di Cassa, ossia di quelle prese in confidenza, oltre alle sopradette avvertenze, dovrà badare se siano adempite di tutte le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse ufficine del Banco, se vi sia il bollo rosso, la cifra de' Cassieri, e la data in cui venne da' medesimi, presa in confidenza.
7. Affinché il Pandettario sia certo della verità delle autentiche, e delle firme de' Notari, avrà un libro per ordine alfabetico, ove sieno fatte di proprio pugno de' Notari le firme, cifre, ed autentiche: quelle messe sulle polizze, e che saranno dissimili dal registro, o di quei Notari non registrati (1), non saranno all'atto passate; come anche quelle de' Notai sospesi. Nel caso, che il Pandettario sia incerto sulla veracità della firma, ed autentica di qualche Notaio, dopo fatto un accurato confronto, potrà replicare in dorso della polizza, e chiedere l'approvato, o legalizzazione di altro Notaio, o della Camera Notariale.
8. Dovrà tenere un altro simile registro per le firme de' Governatori, Amministratori, ed altri di tutt'i Corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni, Ragioni di negozianti, loro Complimentarî, ed altri. Però prima di farli registrare nel suo libro,si farà esibire i documenti legali, donde consti, che realmente sieno tali quali si asseriscono. I Governatori, ed altri de' diversi stabilimenti, dovranno esibire tanti documenti, quanti sono i Stabilimenti cui sono addetti. Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua cautela
9. Qualora il Pandettario incontra delle difficoltà ragionevoli, in ordine all'adempimento delle condizioni, giustificazione di qualità, autentiche, ed altro, dovrà notarle in piè della polizza, o fede di credito, aggiungendovi la propria firma, onde adempiersi dalle parti. Nelle polizze di Cassa, oltre la replica, e la firma vi apporrà la data corrente. Per non trapazzare ingiustamente il Pubblico, non potrà fare repliche insussistenti, ed ingiuste; dovendo in una sol volta fare tutte le repliche per gli adempimenti a farsi.
10. Nelle polizze, o fedi di credito disposte passarsi in credito, deve il Pandettari0 esprimere in esse. In credito di N. N, colla parola condizionati, qualora il denaro vi fosse soggetto;
(1) Tutti quei Notai della Provincia di Napoli, che non sono registrati nel libro del Pandettario del Banco, non possono fare alcuna autentica pel giratario; e ciò per la ragione che non avendo essi curato di rilasciare nel Banco un modello delle loro autentiche, e cifre, il Pandettario nel dubbio non avrebbe alcuno elemento di scrittura di confronto per verificare la veracità delle stesse.
(2) Vedi la nota scritta nella nozione della presente Sezione.
e ciò per regolamento del Libromaggiore, e di tutti gli altri impiegati (1). Nei mandati di liberazione di qualunque polizza, o fede di credito, deve su tale mandato fare l'incredito, soggiungendovi le parole, coll'alligata polizza, fede, o altra scrittura, che vi sia annessa in foglio separato.
II. Nel passaggio delle polizze, nelle quali si richiede la partita della pandetta è obbligato di esaminare se tale partita sia stata fatta con esattezza, rimanendo in contrario il Pandettario coll'uffiziale della pandetta, tenuti indennizzare il Banco, ed i particolari di ogni danno, che ne potrebbe derivare, anche per errore degli altri impiegati del Banco (a).
12. Tutte le polizze, che si dovranno notare nelle madrifedi di denaro condizionato, si dovranno pria esaminare dal Pandettario, il quale ritrovando di essersi le condizioni esattamente adempiute, dovrà apporre nelle polizze da notarsi di proprio carattere le parole Si noti, munita di sua firma (3).
13. Esibendosi polizze con lunghe girate sia di Ruota, sia in confidenza; e che han bisogno di una lunga riflessione, dovrà il Pandettario esaminarle sul momento, o al più nelle ultime ore del Banco, qualora il disbrigo del Pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.
14. Oltre agli obblighi finora descritti, sarà il Pandettario tenuto di osservare tutto ciò che ha rapporto al suo impiego. Nelle occorrenze straordinarie non prevvedute, sarà tenuto di consultarne il Governo, per ricevere gli ordini corrispondenti ali assunto.
SEZIONE 7.°
Del Libromaggiore capo della Ruota.
Il Libromaggiore è il capo della ufficina della Ruota. Ritiene questo nome, poiché la scritturazione de' librimaggiori avviene nella sua ufficina; e benché si adempia da' suoi aiutanti; pure egli ne tiene gli obblighi, e la responsabilità. Si è creduto parlarne in ultimo luogo, poiché questi chiude tutte le operazioni che si praticano sulla Ruota da' suoi aiutanti. Questo utilizzo è antichissimo, e coeva alla istallazione de' Banchi. Fin dal 1635 in una Prammatica di quell'anno (4) si fa parola del Libromaggiore.
Premesso ciò, passiamo ad analizzare
1. Quali siano gli obblighi, che assistono al Libromaggiore:
2. Quali registri egli è obbligato a scritturare, precisando qual sia il metodo attualmente in vigore; di quanta importanza sieno i medesimi registri; e quali siano stati i metodi tenuti per lo passato.
§. 1. Obblighi del Libromaggiore.
1.° È egli responsabile in generale dell'intera ufficina della Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed alla esatta osservanza delle istruzioni del Banco, e de' doveri di ciascuno impiegato di sua dipendenza, alla scritturazione, ed alla possibile sicurezza degl'interessi del Banco. e del Pubblico.
2. È tenuto indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse da' suoi aiutanti, sotto qualsivoglia rapporto.
(1) La espressione condizionata debbe assolutamente esprimersi nell'accredito; dappoiché il Libromaggiore colla guida di tale accredito forma la nuova fede, o l'accredito in dorso di madrefede: quindi senza di questa menzione, egli rilasciarebbe le fedi libere, e come tali avrebbero il di loro corso in commercio, e forse anche presso il Banco. (2) Siccome dopo l'erronea partita scritta dalla pandetta, e vistata dal Pandettario, gli altri impiegati incorrono negli errori per causa de' primi; cosi e giusto, che i medesimi solamente indennizzino il Banco, ed i particolari di ogni danno.
(3) Vedi ciò che dicemmo nella nota scritta sull'art. 7 della presente Sezione.
(4) Vedi la Prammatica XI de Bancis.
Questa responsabilità però non esclude quella, che i suddetti aiutanti debbono avere verso il Banco per istituto del di loro impiego; di manieraché il Libromaggiore sarà solidalmente con i suoi aiutanti tenuto all'anzidetta indennizzazione.
3. Deve egli sottoscrivere tutte le polizze di esito, che da' suoi aiutanti si saranno addebitate su i librimaggi0ri, tanto per Cassa, quanto per giro detto di Banca con apporvi il corrispondente visto buono (1), onde assicurarne l'esistenza. Peròprirna di munirle col suo visto buono, e firma, dovrà osservare se siano state vistate dal Pandettario, ed adempiute, e firmate da' suoi aiutanti..
4. Delle polizze, fedi di credito, I o mandati disposti da' possessori di formarsene fedi di credito, 0 di accreditarsi in madrifedi: dopoché le medesime saranno state regolarmente' addebitate, ed accreditate ne rispettivi conti su i librimaggiori, ne deve egli di proprio carattere descrivere le corrispondenti partite ne suoi libri d'introito di fedi, e di notate fedi (2), con menzionare in margine i fogli corrispondenti al debito, e credito (3), e con apporvi tutte le condizioni, alle quali tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare al Fedista il libro d'introito di fedi, per mezzo del sopranumerario della Ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito, dopo di che firmate dal Pandettario, e da esso Libromaggiore, colla indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.
5. Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrifedi, dopo averle il Libromaggiore descritte nel suo libro dintroito delle notate, coll'indicazione delle condizioni, de' fogli di addebito, ed accredito del libromaggiore in margine, e di quello delle notate fedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalla parte esibire le madrifedi, nelle quali descriverà al di sotto dell'introito, le partite medesime, prima in lettere, e poi in Cifre numeriche, coll'indicazione del giorno, mese, ed anno, e del cognome dello girante; e dopo di aver tali partite assicurate colla sua firma, e bollo, dovrà conservar le polizze, per consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente (4), di unita alle altre, delle quali se ne sono formate fedi di credito, come si è. detto di sopra. Dovrà pure passare al libro delle notate fedi la madrefede coll'anzidetto libro dintroito, onde dal medesimo se ne possa prendere ragione nel conto, cui spetta, ossia se ne possa scritturare il seguito introito. Fatto tutto ciò potrà il Libromaggiore consegnare le madrifedi alle parti.
6. Prima di consegnare al Giornalista le suecennate, polizze passate a credito, deve il Libromaggiore notare sopra ambedue i suoi libri d'introito nel fine di ciascuna giornata, il numero delle polizze convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madrifedi, onde esprimersi dal medesimo Giornalista tale numero nella sua ricevuta, che deve fare in in piè della dichiarazione del Libromaggiore.
7. Non potrà ricevere alcun sequestro giudiziario per polizze di qualsivoglia specie, poiché sebbene l'articolo 7.° delle istruzioni autorizzasse tali sequestri, prescrivendo anche il metodo da serbarsi per la menzione a farsi sulla scrittura; pure simili sequestri vennero in seguito proibiti col Real Decreto de' 6 ottobre 1817 (1).
(1) In pratica si ha che il Libromaggiore usa la espressione bona, in vece del visto buono, essendo in sostanza un sinonimo di questo. Tale bona è di antichissima invenzione, e dinota essersi la somma contenuta nella polizza fatta buona al creditore, perché rinvenuta a credito del medesimo. Rocco parte 2 pag. 29.
(2) Di questi libri se ne discorrerà nel seguente paragrafo.
(3) Le istruzioni prescrivono la menzione del solo foglio corrispondente al credito; ma la regolarità della scrittura esige benanche la notizia del foglio a debito, come si pratica.
(4) Cioè al Giornalista di Banca.
8. Esibendosi sulla Ruota fede di credito o polizza falsa, alterata, o viziata, deve il Libromaggiore procurare di trattenere l'esibitore, e passarne sul momento avviso al Governo del Banco, ed in sua assenza al Segretario, 0 Razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale polizza, o fede alterata, viziata, o falsificata si rinvenisse fralle polizze di Cassa, ne farà la consegna al Segretario del Banco, onde dal Governo si possano prendere le disposizioni conducenti, tanto in ordine alla punizione del reo, quanto per la indennizzazione del Cassiere della somma contenuta in tale polizza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza.
9. Nelle contate di Cassa, è obbligato di dare al Governo le reste del debito delle Casse, munite della propria firma, come le avrà rilevate da' conti de' Cassieri scritti sul Libromaggiore.
10. Venendo ordinato al Libromaggiore di riferire sull'esistenza di una polizza asserita dispersa. farà praticare le possibili diligenze per assicurarsene. Se la polizza, o fede di credito in quistione appartenesse ai quadrimestri precedenti, dovrà prima prendersi l'attestato del Revisore. Se si tratti di una polizza notata fale nel quadrimestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del Libromaggiore delle notate fedi: che se poi fosse una fede di credito, fa d'uopo che lo stesso Libromaggiore delle notate fedi certifichi, che fino a quel momento non sia stata convertita in madrefede. Dietro le indiane diligenza, potrà il Libromaggiore formare il suo rapporto (2); e nel tempo stesso farà eseguire dal suo aiutante nel conta dei libro apodissario,
(1) L'uso de' sequestri presso gli aboliti Banchi era di antichissimo sistema, poiché fin dalla di loro istallazione, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri vedonsi praticati. Simili sequestri, secondo la procedura di quel tempo venivano imposti con decreto del Magistrato; ed in seguito venne introdotto il sistema di provocarsi tale decreto di sequestro da' Delegati de' Bari. ehi, ovvero davasi da questi l'erequamr al decreto di sequestro del Giudice, che l'avea ordinato. Comunque si fosse conosciuto, che tali sequestri inceppavano il corso delle carte bancali, ed arrecavano triste conseguenze, perché spesso veniva sequestrata in danno di uno, quella somma che per effetto di gira, già ad altri si apparteneva; perciò non ostante, non si pensò mai allontanare simili inconvenienti, con rendere insequestrabìli tali somme. Vedi Rocco parte 2 pag. 22 e 23.
La eccezione contenuta nell'art. r di detto Real de. crete risguarda unicamente le polizze, o fedi di credito disperse. Per queste, giusta il prescritto nell'articolo ro delle istruzioni pel Libromaggiore, viene di. sposta la menzione di essersi la polizza dispersa. Tale menzione costituisce quasi un sequestro amministrativo fatto dallo stesso Banco; ed ecco perché in fine dell'enunciato art. 1.° si fa una eccezione alla regola generale. Questo nostro assunto viene confermato dall'art 3.° delle istruzioni Ministeriali formate per la esecuzione dell'enunciato Real decreto de' 10 febbraio 1817.
Il s0prascritto Real decreto proibisce assolutamente ogni sequestro di somme depositate nel Banco, e delle diverse specie di polizze. Nell'articolo secondo è vero che permette solamente il sequestro delle fedi di credito, e polizze, soggiungendo, nel modo con cui può essere sequestrato il denaro contante; ma questa permissione riflette semplicemente il caso, in cui trovandosi una fede di credito, o polizza di un depositante, o giratarlo, presso una persona qualunque (esclusi sempre gl'impiegati del Banco), possono tali polizze venir sequestrate da un creditore, nell'istesso modo, con cui si può sequestrare presso un terzo ogni altro oggetto appartenente al debitore.
(2) In pratica si ha, che il Libromaggiore lungi di conservare gli attestati del Revisore, e del Libromaggiore delle notate fedi, e di rilasciare egli solo il certificato di esistenza; invece tale certificato si rilascia da tutti gli uffiziali, che debbono attestare l'esistenza della polizza, ciascuno per la parte che li riguarda. In tal modo il certificato si rende più esatto, ed il Libromaggiore si toglie il peso di conservare tanti volanti certificati.
al quale appartiene la polizza, o fede di credito asserita, dispersa, la seguente menzione 1839 a 10. Giugno Fatta relazione per la esistenza della polizza di ducati.............. del di................. e ciò a richiesta di N. N......................
11. Nello spendere con ordine del Governo la polizza, o fede di credito dispersa è tenuto il Libromaggiore di far eseguire sull'anzidetto conto cui la polizza appartiene, altra menzione, attestante 10ndine dato dal Governo, acciò esibendosi nell'avvenire originale polizza si eviti di pagarsi due volte la stessa somma.
Siffatta menzione per le fedi dovrà farsi tanto nel foglio, in cui si addebita la partita quanto in quello in cui è stata formata la fede di credito: e per le polizze notate fedi, l'avvertimento dovrà farsi tanto nel libromaggiore di fedi, nel foglio ove si addebita, quanto in quello di notate fedi, nel foglio ove la polizza venne notata.
12. Quante volte accadesse, che una polizza, o fede di credito già spesa con pleggeria f venisse esibita nel Banco nelle forme regolari, per riscuotersi il danaro; dopo essersi manifestato all'esibitore essere stata dì già esatta con pleggeria, e quando, e da chi, se ne dovrà fare dal Libromaggiore rapporto al Governo del Banco, al quale invierà l'esibitore medesimo,4 per darsi le opportune disposizioni.
13. É vietato assolutamente al Librimaggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo credito. Quindi qualora avvenga, che nell'addebitarsi una polizza, non vi si trovi il credito corrispondente; è necessario, verificare, ed appurare prima il conto, onde conoscere la cagione dello sbilancio, ed indi addebitare regolarmente la polizza. Ciò però dovrà farsi colla possibile sollecitudine onde non arrecare il menomo ritardo al Pubblico. Occorrendo assolutamente del tempo, si debbano usare colle parti le più obbliganti maniere, onde non dispiacerle, avendo tutto il dritto di riscuoter prontamente i loro averi: in questo caso di ritardo, il Libromaggiore ne darà scienza al Governo del Banco e dipenderà dalle sue disposizioni.
14. Dovrà il Libromaggiore riceversi in fine di ogni giornata da ciascun Cassiere tutte le polizze prese in confidenza da Cassieri medesimi, cautelandoli con suo ricevo, per indi nel giorno seguente farle passare su i libri di Ruota da' suoi ajutanti, colla data, però del giorno precedente, ossia colla stessa data, in cui furono cambiate in confidenza.
15. Dovrà far custodire colla massima gelosia i libri sistemati sulla Ruota, chiusi colle solite serrature: né permetterà di restare aperti nell'assenza de' suoi ajutanti, o che vi si fermi chiunque ad esaminarli sotto qualunque pretesto
16. I mandati dopo essere stati caricati, e puntati saranno dal Libromaggiore consegnati alla persona destinata a scritturarli riscuotendone da costui la ricevuta sopra un libretto, che all'uopo terrà il Libromaggiore medesimo.
17. Richiedendosi dalle parti bilanci del conto de9 mandati (1), il Libromaggiore N farà estrarre da9 suoi ajutanti, che ne hanno il carico, tali quali si rilevano da1 libri; e dopo averli muniti di sua firma, li potrà passare al Razionale, per farvi gli altri adempimenti, e per incassare i dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci di conti di fedi non potrà questi rilasciare, senza ordine in iscritto del Governo del Banco.
(1) Bilancio s'intende la copia del conto dì ciascun creditore, estratto da' librimaggiori ossia la menzionato di tutti gl'introiti, ed esiti fatti; e dicesi bilanciò dacché l'introito dee bilanciare, ossia pareggiare coll'esito.
18. In occasione delle proviste delle piazze de' suoi aiutanti potrà essere interpellato dal Governo, per sentire fra gli uffiziali di ugual graduazione, qual sia di maggior sua soddisfazione.
19. Non potrà permutare, né far permutare. da' suoi aiutanti sulle polizze già passate, le date in cui sono state addebitate su i librimaggiori, qualunque sia il pretesto di tal cambiamento. Nel caso che il bisogno lo richiedesse, dovrà precedervi l'ordine del Governo, che ne avrà conosciuta la necessità, con far aggiungere sempre nella menzione. la firma del Razionale.
20. Dovrà il Libromaggiore fa assortire dal suo primo aiutante, ossia dal coadiutore per ordine di foliazione tutte le polizze di qualsivoglia specie, che si passano nella giornata, secondo le rispettive Casse, situando dapprima le polizze de' fogli più alti (1). Tale assortimento dovrà eseguirsi dopo situati i fogli dall'uffiziale incaricato per la formazione delle pandette.
§. 2.° Quattro sono i registri, che il Libromaggiore è obbligato a tenere.; e scritturare di proprio carattere. I primi due, cioè uno pel conto in argento, e l'altro per quello di rame, vengono denominati introiti di fedi. e sono destinati per menzionare tutte le fedi dette per Banca che dalla Ruota si danno fuori in ciascun giorno, onde poi colla guida de' medesimi potersi dal Fedista rilasciare tali fedi, non potendo aver per iscopo lo accredito degli introiti su i libri, come l'introito di fedi de' Cassieri, poiché tali accrediti seguono immediatamente allo addebito della polizza originaria, colla guida della stessa polizza.
Gli altri due registri, cioè uno per l'argento, e l'altro per lo rame, vengono poi denominati introiti notati, ne quali si menzionano tutti gl'introiti fatti per Banco in dorso di madrifedi. Servono questi registri di guida ai librimaggiori di notate fedi per eseguire gli accrediti di simili introiti ne corrispondenti conti di madrifedi (2).
Il metodo attualmente in vigore siè il seguente.
In ordine agl'introiti di fedi, sia in argento, sia in rame, eccone un modello.
(1) Questo assortimento produce immensi vantaggi poiché in tal. modo si passano a ciascun libro le sole polizze de' conti che trovansi in tale libro registrati; ed ogni libro per lo addebito delle polizze, viene aperto gradatamente, e quindi con maggior regolarità, e con minor fatica.
(2) Vedi ciò che abbiamo detto nell'art. 5 del precedente paragrafo.
1840 a 2 Gennaio
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325 |
Filippo Bianco ducati venti |
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20 |
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6157 |
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4494 |
Gio: Andrea d'Afflitto ducati milleottocentosedici, e grana cinquantotto |
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1816 |
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11494 |
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2498 |
Gennaro Longo duc. centoventi |
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120 |
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2921 |
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o4q8 |
Francesco Giliberti duc. venti 20 |
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20 |
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2930 |
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140 |
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sono polizze n.° 3 fette fedi n° 4. |
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SPIEGAZIONE
I due fogli menzionati nella prima colonna in margine di ciascun nome, si appartengono cioè il primo al conto dello girante dal quale perviene la polizza, ed il secondo al conto del giratario, cui la polizza va diretta: i nomi scritti nella 2, e 3. colonna sono gl'intestatari delle fedi: finalmente le somme menzionate nella 4. colonna, costituiscono le cifre delle fedi rilasciate.
Però è d'avvertirsi che intanto le somme della 3, e 4. fede rilasciate, si vedono situate infine della 3. colonna; poiché ambodue queste fedi hanno origine da una sola polizza di ducati 140, in modo che per conoscersi se le più fedi derivate da una sola p0lizza, costituiscono l'istesso ammontare della polizza medesima, si rende necessario tale ordine collettivo in fine della 3. colonna. Finalmente le espressioni scritte in fine della giornata sono polizze n.° 3 fatte fedi n.° 4, dinotano che tre polizze sono state in quel giorno cambiate col giro detto per Banco, dalle quali ne sono poi sorte quattro fedi.
Circa poi gl'introiti notati sia in argento, sia in rame, eccone il modello.
1840 a 2 Gennaio
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1580 |
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1781 |
Giuseppe Saggese da Majetti ducati venti. |
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20 |
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387 G. 98 fede 311 de' 21 Gennaio 1820. |
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1731 |
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1898 |
Simone Abbagliale da Simeoli ducati cinquecento |
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500 |
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427 O. 730 fede 3000 de' 7 Gennaio 1837. |
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2831 |
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3181 |
Giuseppe Simone da Porzio ducati trecento |
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300 |
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721 M. 371 fede 30 de' 21 Agosto 1839. |
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Polizze n.° tre n.° 3 |
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Polizze fatte fedi n.° tre n.° 3 |
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sono polizze n.° 6 n.° 6 |
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SPIEGAZIONE
I due fogli menzionati nella prima colonna vanno spiegati come quelli del modello precedente. I nomi,e cognomi scritti nella 2. e 3. colonna sono gl'intestatari degl'iintroiti notati, ed i cognomi di Majetta, Simeoli, e Porzio, sono i cognomi de' giranti delle polizze intervenute ai signori Saggese, Abbagnale, e Simone. Le menzioni fatte nella 2. e 3. colonna in seguito di ciascuna partita sono cioè il primo foglio 387 quello del libro corrente delle notate fedi,G. 98 la lettera, ed il foglio del libro delle notate fedi dell'epoca in cui la fede divenne fedemadre,, e le espressioni fede 311 de' 21 gennaio 1820 dinotano la somma, e la data della fedemadre. Finalmente le espressioni scritte in fine della giornata sono polizze n.° 3 dinotano che 3 polizze sono state in quel giorno cambiate col giro detto per Banca, e dalle quali ne sono nati tre introiti in dorso di madrifedi.
In ultimo deve avvertirsi, che in fine di ciascuna giornata nell'introito [di notati dopo la menzione della numerazione delle polizze che hanno prodotto gl'introiti notati, si menzionano benanche le altre polizze cambiate col giro per Banco, e delle quali ne sono derivate le fedi, onde conoscere il numero totale delle polizze cambiate in ciascun giorno col giro per Banco, per quindi consegnarsi al giornalista di Banco; ed accusarsi dal medesimo la ricezione in dorso di tale registro.
I registri suddetti sono di grave importanza, poiché colla guida di questi come si disse si rilasciano dal Fedista le fedi, si scritturano gli introiti su i libri di notate fedi, si procede alla puntatura, all'appuramento, e, servono pure di norma per l'avvenire; ragion per cui si usa tutta l'attenzione nel conservarli.
Negli antichi Banchi il Libromaggiore non era obbligato alla scritturazione del suddetti registri d'ntroito di fedi, e di notate, poiché le fedi venivano dal Fedista rilasciate dietro la esibizione delle polizze che si passavano per Banco, ed in piè delle quali il Libromaggiore menzionar dovea il numero, e le somme delle fedi da rilasciarsi; e gl'introiti notati venivano scritturati su i librimaggiori di notate colla guida della madrefede; in modo che tali madrifedi non poteansi alle parti restituire, se non dopo scritturati gl'introiti su i librimaggiori di notate fedi. Per altro un aiutante del Libromaggiore in fine della negoziazione di ciascun giorno annotava su di un libretto tutte le polizze cambiate col giro per Banco, per quindi passarle al Giornalista di Banco, e riscuoterne ricevo in dorso di tale libretto (1).
SEZIONE 8.°
Del coadiutore del Libromaggiore.
Quasto impiegato venne stabilito per coadiuvare il Libromaggiore in tutte le sue operazioni.
Esiste questa carica nella sola 1. Cassa di Corte, poiché negoziandovi in questa Cassa tutti i principali rami Finanzieri, ed adoperaudosi per lo più da tali rami i così detti accrediti per Banco si vide perciò non essere sufficiente l'opera di un solo per lo disbrigo di tanti accrediti, e per tutte le altre operazioni della Ruota. Questo coadiutore quindi diunita al Libr0maggi0re porta innanzi tutto il carico che i regolamenti, e sistemi del Banco attribuiscono a quest'ultimo, senza veruna distinzione, o riserba.
Nelle altre Casse cioè in quella de' Privati, e nella soccorsale dello Spirito Santo, la carica di Coadiutore non vedesi istallata: però nell'assenza del Libromaggiore per indisposizione, o per altra causa, tutte le due funzioni si esercitano da un impiegato più anziano tra quelli destinati per la scritturazione de' librimaggiori di fedi o mandati.
Il Coadiutore adunque esercita le stesse funzioni del Libromaggiore. e quindi ritiene i medesimi dritti ed Obblighi senza veruna limitazione.
DELLE UFFICINE DELLE NOTAI'E FEDI.
Una delle più singolari agevolazioni, che. si ottiene ne' Banchi, si è appunto quella delle polizze notate fedi. Colle medesime si ha il vantaggio di spendere il danaro depositato nel Banco in quella quantità, e parte che si vuole, con rimanere presso il depositante una carta legale dell'uso fatto del suo denaro (2)
(1) Vedi Rocco parte a pag. 19 a n.
(2) Ogni proprietario ed intestatario di. una fede di credito, può elevarla a fedemadre, sempreché lo crederà espediente, purché nella fede di credito non vi sia gira alcuna; poiché allora perfetto della gira il danaro menzionato nella fede non più si reputa nel dominio del depositante, ma sibbene del giratario. Vedi anche ciò che sta detto nell'art. 6 e sua annotazione della 1. Sezione di questo Capitolo.
Ciascuna fede di credito poi, addiviene fedemadre, a misura che si noti la prima polizza in dorso della stessa.
In fine non è da tacersi che ogni depositante può tenere nel Banco tante madrifedi, per quante ne crederà. Che anzi per antico sistema introdotto ne Banchi dagli amministratori, e negozianti, ognuno di essi tiene in esercizio tante madrifedi per quanti sono i rami che amministra, onde discernere nelle occorrenze gl'introiti, ed esiti fatti per ciascun ramo.
SEZIONE 1.°
Dell'Officina del Notatore in fede.
Questa Ufficina viene amministrata da' diversi impiegati. Il primo, che costituisce il capo dell'Ufficina, ritiene il nome di Notatore in fede; egli altri di aiutanti maggiori, e minori dello stesso. Il capo Notatore con aiutanti maggiori eseguon0le notate sulle polizze; e gli aiutanti minori praticano in dorso delle madrifedi l'addebito delle polizze da notarsi, e la menzione della madrefede, ed alti. mo introito nel piede di ciascuna polizza.
A queste in somma riduconsi le operazioni degl'impiegati di questa Ufficina.
Premesso ciò, ecco gli obblighi de' Notatori in fede e de' loro aiutanti minori.
§. 1. Obblighi de' Notatori in fede.
1. Dovranno ricevere dalle parti le madrifedi colle polizze da notarsi (1), ed esamineranno per quanto le circostanze del servizio lo comporteranno,. se sieno vere, e reali, se vi sia alterazione di somme; e se il credito esistente nelle madrifedi equivale al quantitativo delle polizze esibite per notarsi. Qualunque difficoltà che potessero scorgere, o nella realtà delle madrifedi, o nelle viziature di partite dintroito, ed esito, dovranno dilucidarle col riscontro de' librimaggiori, o de' libri d'introito originali. Risultando dalle operazioni de' Nota tori errori in danno del Banco, o de' particolari, saranno tenuti indennizzarne il Banco, assieme con tutti gli altri impiegati che sono concorsi nell'errore.
2. Eseguite queste operazioni dovranno passare ai loro aiutanti minorile madrifedi con le polizze da notarsi; e fattesi da questi le loro operazioni; i Notatori dovranno intieramentne di loro carattere fare le notate nelle polizze nella forma consueta colla loro sottoscrizione (a). Questa operazione interessantissima non potrà farsi da altri, che da' soli Notatori in fede; ed in caso di fisico impedimento, è riserbato al Governo di sostituire altri Uffiziali, precedente nomina, che ne farà in iscritto il capo Notatore in fede (3).
(1) Ogni avventore chi vorrà notare delle polizze in dorso di una fedemadre, dovrà presentare in questa Ufficina la madrefede medesima colle polizze da notarsi; dalla quale Ufficina poi verrà restituita (dopo qualche momento) la madrefede istessa con le polizze notate, e adempiute di tutte le formalità.
(2) La notata che si pratica sulle polizze è espressa in questi termini
1835 a 5 Gennaio
N. f. per mille.
NN.
(3) La ragione per cui la notata sulle polizze debbe farsi da' soli Notatori, si è questa che siccome colla semplice menzione della notata, sottoscrizione del Notatore, e bollo si da fuori una polizza, ch'è pagabile a vista a chiunque ne. sia il portatore; cosi 2: giusto che tale notata venghi eseguita da quell'impiegato, ch'è a cognizione del Pandettario, ed altri impiegati, che debbono Verificare le polizze in tempo, che si van. no a cambiare; in modo che se simili notate si facessero ora da un impiegato, ed ora da un'altra, il Pandettario precisamente sarebbe sempre nel dubbio sulla veracità delle polizze notate.
3. Dovendosi notare de' mandati sono obbligati di far precedere, da un aiutante, la sommatura del mandato medesimo, per rilevare se tutte le somme parziali, compongono la somma totale espressa nel mandato medesimo. Rilevandosi errori in più, o in meno si fan corriggere dalla parte, ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità dalla persona, che avrà risommato il mandato; allora potrà procedersi alla notata nelle solite forme.
4. Ne' mandati di liberazione, ed altre simili scritture dovrà precedervi la partita della Pandetta (1) e al di sotto della medesima sarà fatta la notata.
5. Tutte le polizze, o mandati, che si dovranno notare in qualche madrefede condizionata, dovranno prima esaminarsi. dal Pandettario; il quale trovando che con tali polizze si vanno ad adempire le condizioni, cui la fede è soggetta, apporrà nelle polizze da notarsi di suo proprio carattere la parola Si noti, munita di sua firma (2).
6. È loro proibito notare delle polizze in dorso di fedi di credito con gire. La ragione di tal divieto si è appunto quella, che avendo il depositante colla gira di già disposto del mio denaro in pro di uno, non ne possa poi disporre in favore di altri (3).
7. Notate in fedi le polizze, si passeranno colla madrefede al Libromaggiore delle notato, e dopo essere stato da questi adempiute, vi si farà apporre il bollo, e quindi si consegneranno alle parti. Questo bollo, e l'altro indicanti: Esito, che si appone in ogni fede di credito, allorché addiviene madrefede, saranno gelosamente custoditi dal capo Notatore, in fede, il quale non permetterà, che restino in potere di altri, e che se ne faccia uso senza la sua presenza.
8. Quante volte dalle parti dopo essere stata notata in fede una polizza si chiede stornare la medesima, e sostituirvene altra di simil somma pagabile alla medesima persona, con girata diversa da quella contenuta nella prima polizza; in questo caso il Notatore in fede scorgendo che la prima polizza è nelle mani del disponente non sottoscritta dal giratario; potrà lacerando la notata scritta nell'antica polizza, sostituirvi l'altra nella nuova, facendo eseguire lo stesso dal suo aiutante, e dal Libromaggiore delle notate. Se poi la nuova polizza, che si chiede sostituire all'antica, fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona, allora lo storno non potrà eseguirsi (4). Le polizze poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro,. 0 altre amministrazione dipendenti dalla Regia
(1) La partita a farsi dall'Uffiziale della Pandetta in dorso de' mandati di liberazione da notarsi consiste nella menzione dell'intestatario della fedemadre, data, e somma della stessa, somma della polizza da notarsi, e cognome del giratario.
(2) Vedi ciò che dicemmo nell'art, Sez. 6.° Cap. 3.° del presente Titolo.
(3) Negli antichi Banchi anche era in uso questo divieta: però per le sole fedi con giro depositate presso gli atti, la regola generale soffriva una eccezione, siccome dimostreremo nella Sezione 1. Capitolo 6.° del Titolo 3.°
(4) Questo storno costituisce una singolare agevolazione, poiché dovendosi riformare la gira scritta in una polizza di già notata al Banco, lungi di praticarsi dal disponente il Cassa per me (siccome si pratica per le fedi di credito, e polizzini sciolti), si procede in vece alla rifazione della polizza, e sulla nuova polizza poi si fa sostituire la notata fatta nella precedente polizza. Per altro quante volte il disponente non volesse avere questa cura, potrà dopo il Cassa per ima sostituire la nuova gira in dorso della medesima polizza, locchè può praticarsi in ogni specie di polizza, dovendo solo il disponente far munire di autentica. la sua firma, onde accertare il Banco che la nuova gira sia stata fatta dallo stesso disponente.
Corte non potranno affatto a tornarsi, l'autorizzazione del Governo, sotto le penali stabilite da' regolamenti (1).
2. Degli obblighi degli ajutanti minori
del Notatore in fede.
1. Debbono addebitare nelle madri-fedi le polizze da notarsi nel modo consueto, apponendo in dorso della madre-fede, e dalla parte dell'esito prima la giornata corrente, indi il cognome del giratario cui la polizza è pagabile, e poi la somma prima in lettere, ed indi in cifre numeriche, e per ondine collettivo. Tutte le polizze così addebitate nella madre-fede le dovrà sommare, per vedere se la totalità corrisponde al credito esistente sulla madre-fede medesima; e nel caso di eccedenza, dovrà ritenere tante polizze, per quante corrispondi no all'eccesso con notare quelle solamente che sono capienti nella somma del credito. Nella. sommatura che farà delle polizze notate vi comprenderà benanche le altre, che saranno state notate antecedentemente se ve ne siano; e cosi eseguire anche per la sommatura dell'introito.
2. Assicuratosi che le polizze da notarsi corrispondino al credito esistente sulla madre-fede, passerà a notare in piè di ciascuna polizza la somma della madre-fede con la sua datacela somma dell'ultimo introito fatto in essa colla indicazione anche del giorno, apponendo in pie la sua firma in questi termini
» F. Duc. 1000 27 dicembre 1834
» Duc. 50 5 gennaio 1835, N. N.
In queste operazioni esaminerà se nella madre-fede viziano state fatte delle rasure, o viziature tanto negl'introiti, che negli esiti, e rilevandone, dovrà fare verificare le partite dal Libromaggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi ne dovrà avvertire il capo Notatore in fede per darne avviso al Governo per le ulteriori disposizioni.
3. Qualora la madre-fede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale, vi apporrà in fronte dello addebito il bollo dittante Esito, con. tirare due linee trasversali sul bollo della fede medesima, onde conoscersi che quella fede sia divenuta madre.
4. Addebitate che avrà le polizze nella madre-fede, e fatta la menzione in piè di ciascuna polizza passerà l'una, e le altre al suo principale per farsi dal medesimo la notata sulle polizze; e quindi passarle al Libromaggiore delle notate fedi;
5. Pria di addebitare sulle madri-fedi i cosiddetti mandati è obbligato a risommare tali mandati per assicurarsi se le somme parziali costituiscono la totalità della somma espressa nel mandate medesimo, apponendo la sua sottoscrizione sotto l'anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più, 0 in meno dovrà ter statuirlo alla parte per farlo rettificare;
6. Saran tenuti indennizzare il Banco di qualunque danna cagionato nella v sommatura dell'esito e dell'introito.
SEZIONE 2.°
Del libromaggiore delle notate fedi,
e sua pandetta.
Il libromaggiore delle notate fedi non è altro che la copia fedele di ciascuna madrefede,
(1) Per antico sistema è stato sempre presso i Banchi proibito lo sforno, o il Cassa per me nelle polizie pagabili alla Regia Corte, o altre AmminÌ6traiioni eli Regio conto; e ciò nel fine di evitarsi le frodi che si potrebbero commettere in danno delle Amministrazioni medesime. Però il solo storno nelle polizie notate viene da' regolamenti ammesso dietro però autorizzazione del Governo del Banco, il quale la darà cognita causa.
menzionandosi nelle colonne dall'avere la somma della fede divenuta madre, e tutti gli altri introiti fatti in dorso di tale madrefede, e nella parte del dare tutte le polizze notate nella madrefede medesima. sono formati tali libri anche in modo di saldaconti.
È stato sempre uniforme il sistema semplicissimo di questo libro, tanto negli antichi Banchi dall'epoca della di loro invenzione fino alla generale soppressione, quanto ne Banchi attuali, ad eccezione però della menzione del cognome del Cassiere ov'è seguito ciascuno introito, messa in uso tale menzione ne' nuovi Banchi.
Furono tali libri introdotti nell'anno 1737, come più diffusamente ne discorreremo nel Titolo 3.° della presente opera.
Stabilita questa idea generale, passiamo ora a dimostrare
I. Di quanta importanza sieno il libromaggiore e la pandetta delle notate fedi:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali sieno gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione del libro, e pandetta:
4. Quali erano i metodi tenuti negli antichi Banchi.
§. I. Il libromaggiore di notate fedi è anche di grave importanza. La scritturazione del medesimo è necessariissima, poiché. senza di questo non si potrebbe conoscere quante polizze notate fedi ha dato fuori il Banco. La sua conservazione si rende anche importante, sia per lo sicuro addebito di tali polizze su i libri di fedi, sia per lo appuramento della scrittura del Banco, potendosi con questo libro dimostrare, e quindi bene appurare ogni conto: infine serve di guida nello Archivio per lo più sollecito rinvenimento di una polizza
In ordine poi alla pandetta è questa anche necessaria, poiché senza la sua guida non potrebbe rinvenirsi il conto di ciascun depositante, menoché non si avesse sott'occhio la madrefede, la quale disegna colla lettera, e foglio in qual luogo del libro esiste il conto di cui si va in cerca; ma ciò si verifica solo quando la parte esibisce tale madrefede.
§. 2. Ne' Banchi attuali in ogni quadrimestre si procede alla scritturazione di più librimaggiori, e pandette tanto in argento, che in rame, ed in quel numero, che la negoziazione del proprio Banco richiede. I libri di notate fedi con le pandette corrispondenti caminano per antico sistema per ordine alfabetico; ed in ogni quadrimestre si cambia la lettera dell'alfabeto; incominciandosi dalla prima lettera A fino alla lettera Z.
La scritturazione di ogni libromaggiore di notate si fa da un impiegato all'uopo destinato, il quale viene coadiuvato da un aiutante minore, che tiene benanche il carico della scritturazione della pandetta.
Per ogni depositante, e per ogni madrefede devesi aprire un conto, tanto sulla pandetta, che sul libro; ed a misura del negoziato di ciascuno si addicono tante carte del libro, per quante possono essere sufficienti alla negoziazione di un quadrimestre.
Ogni carta poi del libro viene divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, ossia dell'avere di ciascun creditore e viene suddivisa in quattro colonne, nella prima delle quali viene menzionata la data, ossia il giorno, ed il mese di ciascun introito,
(1) Di fatti una polizza notata nel 1833, qualora sia stata spesa nel 1840, si ravvisa immantinenti dalla menzione fatta in margine della notata; in modo che se questo libro mancasse, si dovrebbero percorrere tanti quadrimestri di libri di fedi, per quanti ne sono decorsi dal 1838 al 1840, e sempre nell'incertezza, non conoscendosi con precisione quando sia stata la polizza che si va in cerca addebitata.
nella seconda e terza il cognome del Cassiere per gl'introiti fatti nelle Casse, o dello girante per gl'introiti di Banco, e nella quarta la somma introitata per ordine collettivo. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene suddivisa anche in quattro colonne. La prima serve per menzionare la data della spesa di ciascuna polizza notata, la seconda per apporsi la data della notata di ogni polizza, la tema per indicare il cognome del giratari0, e la quarta per menzionare la somma di ciascheduna polizza sempre per ordine collettivo.
Noi però crediamo che la scritturazione delle partite di esito, sarebbe più perfetta se le partite medesime venissero designate con un numero d'ordine progressivo per ciascuna giornata. E pria di parlare del metodo a serbarsi giova premettere la utilità che questo numero progressivo verrebbe ad apportare.
Spesso avviene che nel discaricarsi le polizze notate, per l'affollamento del negoziato tale discarico in vece di praticarsi per una partita si adopera per un' altra, precisamente quando nella stessa giornata trovansi notate diverse polizze di una medesima somma. È vero che il cognome del giratario farebbe poi ben distinguere quale partita viene a discaricarsi; ma è pur vero che dovendosi le operazioni di discarico eseguire con la massima velocità, gl'impiegati non potendo tante cose esaminare, avviene perciò il discarico erroneo. Questo erroneo discarico a prescindere che inviluppa la scrittura, in modo che si viene a perdere del tempo per rettificarla, può pure produrre delle triste conseguenze potendosi facilmente pagare per la seconda volta una polizza, precisamente quando la somma contenuta nella polizza istessa siesi precedentemente riscossa in seguito di pleggeria, perché asserita dispersa.
Premesso ciò, il metodo a serbarsi sarebbe semplicissimo. Nella 3. colonna del dare, pria del cognome del giratario potrebbe adoperarsi il numero d'ordine progressivo per ciascun giorno, con menzionare lo stesso numero d'ordine in dorso della polizza al di sotto del foglio del libro delle notate fedi. In tal modo adoperandosi, allora nell'eseguirsi il discarico sarebbe sufficiente il confronto della giornata della notata, numero d'ordine, e somma; e quindi ne avverrebbe che il discarico sarebbe sempre eseguito nel margine della propria polizza.
Noi quindi nel primo esempio di un conto di notate fedi, che qui a poco daremo, faremo uso di questo numero dordine a, seconda del nostro progetto... Per apportare poi la solita chiarezza, ci vediamo nel dovere esporre i modelli di quattro soli conti. Il primo aperto nel quadrimestre corrente, ed in dove faremo conoscere: I. come si pianta la fede nell'avere: 2. il riporto del totale degl'introiti, ed esiti fatti: 3. le così dette somme di contro d'introito, o esito. Il secondo come riguarderà una continuazione di quello aperto negli anni precedenti, onde conoscersi il metodo a serbarsi per piantare nel libro corrente un conto antico. Il terzo rifletterà la novella negoziazione fatta su di una madrefede estinta, per dimostrare come debba piantarsi il conto di una tale madrefede. Il quarto finalmente dimostrerà come debba scritturarsi una fede con diversi introiti fatti in dorso di essa, senza che sulla medesima si noti alcuna polizza.
Premesso ciò ecco il modello di un conto nuovo.
Fol. 50
10
10
10
|
LUCA FLORIO |
||||||||
|
Dare |
Avere |
|||||||
|
2 Gennaio |
1 Esso. |
|
50 |
|
F. 150 de 2 Genn. 18 Cassa Napoli |
|
150 |
|
|
3 detto |
1 Dolce |
|
100 |
|
3 detto |
detto |
|
200 |
|
detto di |
2 detto. |
|
50 |
|
7 febbraio |
detto |
|
1000 |
|
Sdetto |
1 detto. |
|
50 |
|
11 detto |
Mascolo |
|
2000 |
|
8 detto |
1 Amore. |
|
30 |
|
20 detto |
detto |
|
500 |
|
11 detto |
1 Samuele |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
detto dì |
2 detto |
|
5 |
|
|
|
|
3850 |
|
7 detto |
1 detto. |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
21 detto |
1 Bisogni. |
|
21 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Somma |
di contro |
|
563 |
|
22 detto |
1 de Luca |
|
|
1 febbr |
3 Simeoli. |
|
5 |
|
|
27 detto |
1 Orgitano |
|
50 |
|
5 detto |
1 detto. |
|
8 |
|
detto dì |
2 detto. |
|
50 |
|
detto dì |
2 Polverino |
|
5 |
|
detto dì |
3 Diletto. |
|
|
detto dì |
3 Silfio. |
|
18 | |
|
30 detto |
1 Liguori. |
|
50 |
|
detto dì |
4 Basitone |
|
5 |
|
detto dì |
2 Porzio. |
|
|
1$ detto |
1 Pittore |
|
20 | |
|
p. ° febbr. |
1 S. Dom. ° |
|
50 |
|
20 detto |
1 detto. |
|
5 |
|
detto dì |
2 detto. |
|
5 |
|
detto dì |
2 detto |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
detto dì |
3 S. Anton. |
|
12 |
|
|
|
|
563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
651 |
|
|
|
|
|
|
In questo |
f.° 51 |
|
|
Fol. 51
|
LUCA FLORIO |
|||||||||
|
Dare |
Avere |
||||||||
|
Esito |
|
|
|
651 |
|
P. 150 de' 2 Gennaio 1840 |
|
3850 |
|
| |
22 febbr. |
1 Bosco |
|
10 |
|
21 febbr. |
Cassa Napoli |
|
50 |
| |
detto di |
2 detto |
|
2000 |
|
25 detto |
|
|
50 |
| |
25 detto |
1 Silvestri. |
|
55 |
|
detto dì |
|
|
10 |
| |
detto dì |
2 detto |
|
1000 |
|
27 detto |
Cassa Masoolo |
|
32 |
| |
28 detto |
1 Porzio. |
|
50 |
50 |
detto dì |
da de Felice |
|
1000 |
| |
|
|
|
|
|
detto dì |
dà de Giorgio |
|
50 |
| |
|
|
|
3766 |
50 |
detto dì |
da Serio |
|
50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
5092 |
|
Somma di |
contro |
|
5662 |
50 |
28 detto |
Cassa Mascolo. |
|
50 |
|
|
10 marzo |
Cassa Napoli |
|
500 |
|
detto dì |
Cassa Napoli |
|
100 |
|
|
15 detto |
detta |
|
|
50 |
|
a marzo |
|
|
50 |
|
18 detto |
detta |
|
|
50 |
|
3 detto |
detta |
|
10 50 |
|
2 aprile |
detta |
|
|
80 |
|
detto di |
Cassa Ma scolo |
|
50 |
|
8 detto |
detta |
|
|
300 |
|
5 detto |
Cassa Napoli |
|
10 |
|
17 detto |
detta |
|
|
50 |
|
9 detto |
detta |
|
50 |
|
18 detto |
detta |
|
|
84 |
|
detto dì |
detta |
|
200 |
|
25 detto |
detta |
|
|
56 |
|
detto dì |
detta |
|
50 |
|
29 detto |
detta |
|
|
350 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
5662 50 |
| |
|
|
|
7682 |
50 |
|
|
|
|
| |
In questo fol.° 52. |
|
|
|
|
|
|
| |
Fol. 52
|
LUCA FLORIO |
|||||||||
|
Dare |
Avere |
||||||||
|
Esito. |
|
|
|
3766 50 |
150 de' 2 |
Gennaio 1840. |
|
7682 |
50 |
|
|
2 marzo |
1 Esso. |
|
50 |
30 aprile |
Cassa Napoli. |
|
5 00 |
|
|
|
detto di |
2 Dolce |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
detto dì |
3 Panico. |
|
50 |
|
|
|
8282 |
50 |
|
|
30 detto |
1 Serra. |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
3 aprile |
1 Piccolellis |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
5 detto |
1 detto. |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
7 detto |
1 Simone. |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
detto dì |
3 Riola. |
|
IO |
|
|
|
|
|
|
|
30 detto |
1 Sancio. |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Nel seguente L. M. f. ° 51 |
|
|
|
|
|
|
| |
Attese le premesse fatte in questo paragrafo, tutte le partite d'introito, ed esito non hanno bisogno di veruna spiegazione. Quindi passiamo alla spiega del modo, come si pianta la fede nell'avere, del riporto delle somme, e delle somme di contro.
La prima pagina nella parte dell1 avere dimostra chiaramente il metodo da serbarsi nel piantare la prima partita d'introito. Dai sudetto quadro si scorge chiamo che non debba altro, indicarsi, che nella prima colonna la cifra F. indicante fede, e la somma della fede medesima: nella seconda la sua data: nella terza il cognome del Cassiere, se si tratti di fede fatta per Cassa, o dello girante se di fede fatta per Banco; e nella quarta la somma di tale fede per ordine collettivo.
La somma di contro del dare poi attese le spieghe fatte nel 2 della 2 Sezione del 3.° Capitolo non merita ulteriore spiegazione.
Le sommature dell'avere, e del dare che vedonsi fatte in detta prima pagina serve, per lo riporto di tali somme nella nuova pagina, diversamente da quello che si pratica pe' librimaggiori di fedi; dappoiché in quei libri viene riportata la resta del creditore, ed in questi di notati, essendo i medesimi le copie delle madrifedi, debbono perciò contenere il totale degl1 introiti, ed esiti, il che non si potrebbe ottenere senza il riporto della totalità di tali introiti, ed esiti.
La seconda pagina dimostra la così detta somma di contro dell'avere che ne anche merita spiegazione alcuna.
La terza pagina finalmente si è scritta per dimostrare quali indicazioni debbano farsi per dimostrare che il conto passa nel libro del seguente quadrimestre; consistendo tali indicazioni nel menzionare semplicemente la lettera, ed il foglio del nuovo libro, mediante le cifre nel seguente Lett. M. f. 51.
In questo rincontro giova avvertire che su i librimaggiori di notate Cedi, non si è mai praticata alcuna partita di storno nella circostanza di qualche errore incorso.
Tanto è ciò vero, in quanto che il' regolamento del Banco serba silenzio per autorizzare simili partite di storno. La ragione per cui non si sono usate inai tati partite di storno si è che di raro possono verificarsi degli errori, scritturandosi gì1 introiti colla guida tanto dell'introito del Cassiere, ed in dove viene specificata la madrefede, quanto con la madrefede originale; e gli esiti colla scorta della madrefede medesima, e delle polizze notate.
Ciò non pertanto siamo di avviso potersi nelle circostanze eseguire tali partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna su i libri. Però in tali rincontri, siccome le partite di storno inventate per far corrispondere la totalità degli esiti a quella degl'introiti, fanno fittiziamente aumentare tali totali; cosi dopo «seguiti i storni medesimi sii i librimaggiori di notate fedi, fa d'uopo sottrarre tali partite di storno, tanto dalla totalità dell'avere, che da quella del dare, per ottenere così, che le effettive somme degli introiti, ed esiti di ciascuna madrefede, corrispondino alla originale fedemadre sistente presso il creditore.
|
L. M. |
Fol. |
51. |
|||||||
|
LUCA FLORIO |
|||||||||
|
Dare |
Avere |
||||||||
|
Esito |
|
|
43 |
50 |
F. 150 de' 2 Genn.° 1840 L. 52. |
|
8182 |
50 |
|
|
2 Maggio |
Silvestri |
|
50 |
|
2 maggio |
Cassa Napoli |
|
500 |
|
|
3 giugno |
Carlino |
|
10 |
|
5 detto |
Gassa Mascolo |
|
50 |
|
|
24 detto |
Esso |
|
100 |
|
8 detto |
|
|
150 |
|
| |
|
|
|
|
11 detto |
Cassa Napoli |
|
18 |
|
| |
|
|
4482 |
50 |
p.° Giugno |
|
|
40 |
|
| |
|
|
|
|
7 detto |
detta |
|
So |
|
| |
|
|
|
|
3 Luglio |
|
|
300 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
9290 |
50 |
| |
|
|
|
|
8 detto |
detta |
|
50 |
|
| |
|
|
|
|
21 detto |
detta. |
|
800 |
|
| |
|
|
|
|
3 Agosto |
detta |
|
500 |
|
| |
|
|
|
|
17 detto |
detta |
|
550 |
|
| |
|
|
|
|
ai detto |
detta |
|
80 |
|
| |
|
|
|
|
25 detto |
detta |
|
30 |
|
| |
|
|
|
|
28 detto |
detta |
|
85 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
11385 |
50 |
Questo quadro si è fatto unicamente per dimostrare il modo come debbonsi situare nell'avere, e nel dare i totali degl1 introiti, ed esiti fatti precedentemente. Nella spiega del precedente quadro dicemmo doversi riportare i totali degl'introiti, ed esiti fatti precedentemente, onde aversi un libro a riscontro delle madrifedi: ed ecco perché nell'avere vedesi nella prima colonna menzionata la cifra F., e la somma della fede, nella 2 colonna la data di tale fede, nella 3 la lettera, ed il foglio del libro del precedente quadrimestre; e nella 4° l'intiero ammontare di tutti gl'introiti fatti in tale fede, compresa in detto ammontare la somma di simile fedemadre. Circa poi il dare nella prima colonna viene menzionata la parola Esito e nella quarta l'ammontare di tutti gli esiti fatti, o per meglio esprimerci di tutte le polizze notate in dorso di tale fedemadre per tutta la fine del precedente quadrimestre.
Conto di un creditore in dorso di una fede-madre estinta negli anni precedenti.
|
1840 1.° L. L. |
Fol. |
75 |
||||||
|
LUCA FLORIO |
||||||||
|
Dare |
Avere |
|||||||
| |
|
|
5500 |
F. 12. 50 de' 16 Marzo 1830 G. |
|
5500 |
|
|
|
2 gennaio |
Pinelli. |
|
250 |
2 Gennaio |
Cassa Napoli. |
|
500 |
|
|
3 detto |
detto. |
|
50 |
10 detto |
|
|
250 |
|
|
12 detto |
Simone |
|
81 |
15 detto |
|
|
50 |
|
|
23 detto |
detto. |
|
200 |
p.° febbraio |
|
|
800 |
|
|
3 Febbraio |
Esso. |
|
10 |
17 detto |
detta |
|
500 |
|
| |
|
|
6091 |
a Marzo |
|
|
80 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
7480 |
|
|
18 Marzo |
Durazzo. |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
21 aprile |
Capece |
|
10 |
31 detto |
|
|
85 |
|
|
detto dì |
detto. |
|
50 |
3 Aprile |
|
|
30 |
|
|
detto dì |
Pascale. |
|
55 |
9 detto |
|
|
55 |
|
|
27 detto |
Bozzi |
|
35 |
20 detto |
detta |
|
16 |
|
|
detto dì |
Pirelli. |
|
50 |
21 detto |
detta |
|
18 |
|
|
30 detto |
Ossuni. |
|
30 |
detto dì |
Cassa Mascolo. |
|
300 |
|
|
|
|
|
6371 |
25 detto |
|
|
350 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
8684 |
|
|
Nel seguente t. M. |
f. ° 80 |
|
|
|
|
|
| |
Spesso avviene che un creditore dopo aver praticato in dorso di una madrefede degl'introiti, ed esiti, e dopo aver questa saldata interamente, la tiene inoperosa per molti anni; indi ripiglia la negoziazione su tale madrefede. In questo caso poiché tale madrefede ebbe il suo termine, con aver gli esiti fatti pareggiato gl'introiti; cosi su i librimaggiori di notate fedi in occasione dello spoglio, non viene mai riportato tale conto estinto. Quindi nel ripigliarsi la negoziazione su tale madrefede, la regolarità esige doversi nel libro corrente, ove si riapre la negoziazione menzionare nella prima colonna dell'avere la cifra F., e la somma della fede, nella 2 la data della stessa, nella 3. la lettera del libro ove cessò la negoziazione, nella 4° a somma totale di tutti gl'introiti fatti precedentemente in dorso di tale madrefede, compresa sempre in tale totale la somma della fedemadre. E nella parte del dare la parola Esito nella prima colonna, e la totalità di tutti gli esiti nella 4° colonna.
Conto di una fede che si suppone fedemadre; e che non addiviene tale.
Spesso avviene che qualche creditore in dorso di una fede di credito vi pratica degl'introiti. Tali introiti descrivendosi sul libro introito notato del Cassiere debbonsi necessariamente scritturare anche su i libri maggiori di notate fedi per tenersi preparato il conto nel caso che il creditore voglia notare delle polizze in dorso di tale fede. Il creditore poi lungi di notare delle polizze in dorso di questa fede, gira ad altri la fede medesima con tutti gl'introiti fatti in dorso della stessa. In questo caso il Libromaggiore di notate fedi pria di addebitarsi tale fede su i librimaggiori di fedi, deve farne il discarico sul libromaggiore di notate, e tale discarico consiste nel menzionare nella parte del dare le seguenti espressioni.
1840 a 10 Marzo per Girardi.............
Premesso più ecco il quadro di tale conto.
|
Fol. 810 |
||||||
|
1840 4.° L. L. |
||||||
|
LUCA FLORIO |
||||||
|
Dare |
Avere |
|||||
|
180 10 Marzo |
Girardi. |
|
4000 |
F. 1000 8 Febb. ° 1840 Cassa Napoli |
|
3000 |
|
|
|
|
|
11 detto detta. |
|
500 |
|
|
|
|
|
20 detto detta. |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
Questo quadro attese le cose premesse pria di esporre il quadro medesimo, non merita veruna altra spiegazione. Deve solo avvertirsi che intanto nel sudetto quadro vedesi nella 1colonna del dare menzionata la data del 10 marzo 1840, poiché tale prima colonna è destinata per lo discarico delle polizze. Deve pure avvertirsi che intanto nella 2 colonna non vedesi menzionata veruna data, appunto perché in una polizza si è notata in dorso di tale madrefede
e quindi niuna data era da menzionarsi in detta 2° colonna destinata unicamente per specificare le giornate delle notate delle polizze.
3. Degli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di notate fedi, e de' loro ajutanti minori.
Art. 1. in ordine ai primi, ecco gli obbligò de' medesimi.
1. Terminato il negoziato nelle Casse in ciascuna giornata, sono obbligati ritirare da1 Cassieri i libri d1 introiti originali di notate fedi, e di caricare a credito di ciascun conto e nella rispettiva madre-fede le somme che in tal'introito troveranno descritte colla scorta de' fogli che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo ajutante rilevati dalla pandetta, con menzionare in margine di, ciascuna partita il cognome del Cassiere, nella di cui Cassa sono stati gl'introiti eseguiti.
2. Per gì1 introiti che si accreditano nelle madri-fedi dal Libromaggiore per giro cosi detto di Banco, dovranno tali introiti accreditarsi colla guida della madre-fede medesima, con menzionare il cognome della persona dalla quale pervengono; e nel riscontro che ne faranno col libro d'introito di Banco, avran cura di far apporre da' loro ajutanti sotto la marca di ciascuna partita il foglio corrispondente al conto, nel quale avranno tal introito caricato; purché questo foglio non sia stato posto dal Libro-maggiore.
3. Sono obbligati di tener sempre sommati tutt'i conti del proprio libro, tanto nel darey che nel!9 avere, onde nella nuova scritturazione di polizze possano a colpo d1 occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta del credito di ciascun conto.
4. Nello scritturare le polizze di esito laddove scorgessero essere la somma disposta maggiore dell1 avere, dovranno immantinenti avvisarne il Notatore in fede, per farli trattenere quel quantitativo di polizze corrispondente all'eccesso. Se per un semplice errore qualche conto uscisse in debito, ne restano loro risponsabili, non esclusa la risponsabilità del Notatore in fede, e de' suoi ajutanti. Gli errori cagionati da oscitanza, o da malizia produrranno la sospensione, o privazione dell'impiego, e la conveniente penale stabilita dalla legge.
5. Presentandosi una madre-fede con polizze da notarsi sopra un introito fatto in quella stessa giornata sia nella Cassa, sia nella Ruotar sona obbligati di caricare l'introita sudetto da sopra la madre-fede; purché però veggano apposta il bulletto tanto della Cassa, ov'è stato fatto l'introito, quanto della Ruota a fronte della partita d'introito colla firma del Cassiere, o Libromaggiore, e coll'obbligo di riscontrare nel giorno seguente i sudetti introiti con i libri originali di Cassa, o di Ruota, per evitare gli errori, e forse anche le frodi, che l'altrui malizia potrebbe commettere (1).
(1) Spesso avviene che nello stesso giorno in cui si forma una fede, o si pratica un introito in dorso di una madre-fede, il creditore pretende notare delle polizze in tale madre-fede. In questo caso il libro delle notate fedi, scorgendo, che la fede, o l'introito in dorso della fede-madre non ammettono dubbio alcuno, procede sul suo libro alla scritturazione di quell'introito colla guida della fede, o madre-fede, invece del libro d'introito del Cassiere. Egli però è nell'obbligo di notare tali introiti caricati su i libri colla guida della fede, o madre-fede, su di un libretto che appositamente tiene, onde nel giorno seguente nel caricare tutti gli introiti colla guida de' Libri d'introiti notati de' Cassieri, e Libromaggiore fame il confronto, e così scovrire immantinenti qualche-falsità commessa. Queste abilitazioni si praticano, onde apprestare ai creditori il vantaggio di far notare delle poliste nello stesso giorno degl'introiti.
6. Dopo di aver caricato l'introito sul conto corrispondente alla madrefede, passeranno a descrivervi a debito le polizze notate, colla indicazione della giornata corrente, del cognome del giratario, e della somma per ordine collettivo, ed a misura che le verranno dettate da' loro aiutanti, i quali in ogni polizza immediatamente, sotto la firma del Notatore in fede, apporranno la lettera indicativa del libro, ed il foglio corrispondente al medesimo. In seguito di ciò i librimaggiori sotto l'additato foglio apporranno le loro firme, avendo cura nell'atto della sottoscrizione, di confrontare ciascuna polizza col proprio libro. Dopo di ciò si farà un confronto generale delle partite notate sulla madrefede col libromaggiore. mediante la chiamata che ne farà il rispettivo aiutante. In fine assicuratisi che non vi siano errori,Consegneranno alle parti le madrifedi colle polizze notate.
7. Non potranno notare alcun mandato, se pria non sarà stato risommato dall'aiutante del Notatore in fede.
8. Subito che una fede di credito diventa madrefede, debbono procurare di scritturarla su i primi fogli bianchi, con fare apporre da' loro aiutanti sullo scudo della medesima la lettera indicativa del proprio libro, col foglio corrispondente; e passando quel conto ad altro foglio (sempre però nello stesso libro) dovranno similmente far notare tale nuovo foglio sulla madrefede in seguito del primo; e cosi in appresso, tanto nello stesso quadrimestre, che ne quadrimestri seguenti, ne' quali la parte si servisse della stessa madrefede.
9. Nello stesso caso che una fede di credito diventa madrefede debbono riscontrarla nel modo indicato nel n.° 5 perle partite a credito; facendo similmente apporre da' loro aiutanti sulla marca le cifre M. F, indicanti, che quella fede sia divenuta madrefede.
10. Tutte le polizze notate fedi, non escluse quelle di Cassa (1) non potranno addebitarsi su i librimaggiori degli apodissari, se pria non saranno state discaricate sti i libri delle notatefedi nella prima colonna del dare; rimanendo tenuti i librimaggiori di notate fedi di apporre su i libri in margine di ciascuna polizza cioè nella 1. colonna la giornata corrente dello addebito; e far apporre da' loro aiutanti tale giornata sulle rispettive polizze munendole di loro sottoscrizione. Qualora poi in occasione dell'appura mento della scrittura, o in altre circostanze si ravvisassero delle polizze non discaricate sui libri di notate fedi allora gì1 impiegati saranno severamente puniti.
11. Ogni novello conto aperto su i libri delle notate fedi, dovrà essere assentato sulla pan-detta corrispondente al libro; e passando un conto in altro foglio 7 si deve ugualmente menzionare nella pandetta medesima in seguito del primo foglio.
12. Qualora il proprietario di una madre-fede voglia servirsi del residuo di credito, che resta sulla medesima, non già con addebitarvi un nuovo polizzino di tale resta; ma con esibire la stessa madrefede, debbono confrontare con i propri libri tanto gli introiti, che gli esiti, con certificare nel fine della stessa madrefede in lettere,
Su di ciò ci sia emesso il dire che tali abilitazioni potrebbero apportare degli inconvenienti, e de' danni al Banco, potendosi facilmente notare delle polizze derivanti da un introito falso che si porta fatto in quel giorno: polizze che mettendosi in commercio darebbero dritto ai portatori. esserne soddisfatti. Quindi crediamo che senza alterarsi l'attuale sistema, che serve di facilitazione al Pubblico, dover gl'impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di notate fedi ne' soli casi d'introiti vistosi farne procedere alla verifica per mezzo del suo ajutante, nel momento in cui debbonsi le polizze notare. In tal modo l'agevolazione continua ad avere il suo corso, e gl'interessi del Banco almeno per la maggior parte sarebbero al coverto.
(1) Cioè quelle che si cambiano in confidenza.
ed in cifre numeriche la somma residuale, onde di tal residuo potersi dar debito su i librimaggiori degli apodissarì; dopoché i libri di notati avranno la stessa resta addebitata e discaricata sui propri libri. e saldato il conto.
13. Non potranno estrarre bilanci di madrifedi, senza l'espresso ordine in iscritto del Governo del Banco.
14. Nello spendersi con pleggeria qualche polizza dispersa, sono obbligati di assentare il solito avvertimento su i libri ove la polizza fu notata, onde presentandosi la originale polizza non se le dia sfogo alcuno.
Art. 2. In ordine agli aiutanti de' librimaggiori di notate fedi, ecco gli obblighi de' medesimi..
1. In tutte le operazioni de' loro principali sono obbligati di coadjuvarli, e disimpegnare quanto da' medesimi verrà loro ordinato, relativamente al servizio del Banco.
2. Dovranno essi scritturare la pandetta corrispondente al libro del di loro principale.
3. Nel caricarsi su i libri' gl'introiti notati, sia de' Cassieri, sia di quelli della Ruota detti per Banco, sono obbligati di apporre i fogli corrispondenti ai detti libri sotto la marca di ciascuna partita scritta nell'introito, e chiamarli fedelmente ai loro principali.
4. Nel notarsi le polizze su i libri delle notate, sono obbligati di chiamarle ai loro principali, apponendo su di ciascuna polizza il foglio e la lettera corrispondente al libro; e sotto del quale foglio il proprio principale deve apporvi la sua firma. Immediatamente dopo debbono fare il confronto delle polizze sudette, con quelle che si trovano già addebitate dal Notatore sulla madrefede, per rilevarne la uniformità. Simile confronto benanche faranno per le partite d'introtto.
5. Avran cura di apporre sopra lo scudo di ciascuna madrefede dalla parte sinistra, il foglio e lettera corrispondente al libromaggiore delle notate fedi; facendo lo stesso ogni qualvolta il conto di ciascuna madrefede passa in altro foglio, o ne' seguenti quadrimestri.
6. Nel discaricarsi le polizze su. i libri di notate fedi dovranno su di ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il rispettivo principale dovrà sottoscriversi.
7. In fine dovran fare quant'occorre perla verifica, e correzione degli errori che riavernno su i librimaggiori delle notate.
§. 4. Il metodo tenuto negli antichi Banchi per la menzione della notata fede, ve piede a farsi sulle polizze, per lo addebito nelle madrifedi, ed ogni altro era uniforme al metod0 attuale; e ciò dal tempo, in cui venne questa parte di scrittura modificata colla invenzione de' libri di notate fedi, mentre pel tempo precedente il metodo era diverso, come spiegheremo nel Titolo 3.°. Per la scritturazione poi dei librimaggiori di notate fedi, dalla loro invenzione, fino alla soppressione degli antichi Banchi, il metodo è stato uniforme a quello attuale. Per ogni madrefede si apriva un conto, ed ogni conto veniva benanche diviso in due parti. La prima che costituiva l'avere veniva pure suddivisa in quattro colonne: e la seconda che rifletteva il dare anche in quattro colonne. In fine in tutti i Banchi i libri di ogni semestre venivano distinti colle lettere dell'alfabeto.
Due cose solamente costituivano una diversità col metodo attuale de' libri di notate fedi. La prima riguardava la omissione del cognome dei Cassieri, ove era seguito l'introito, e ciò era un sistema generale di tutt'i Banchi.
La seconda circa il modo di discaricare le polizze, locchè non costituiva un sistema generale, ma parziale per alcuni Banchi. In fatti taluni di essi eseguivano il discarico delle polizze in margine dello stesso libro, ove erano state in origine notate; ed altri su i libri correnti, ossia su quelli del semestre, in cui avveniva lo addebito; ma sempre tale discarico veniva eseguito nella prima colonna del dare.
Questo secondo sistema era da riprovarsi pe' diversi inconvenienti che apportava sulla scrittura. Il primo inconveniente, ed il più forte era quello di non ottenersi il beneficio derivante dal discarico a farsi nella prima colonna, in margine della polizza notata; in modo che trovandosi aperta Iii polizza notata, ed addebitata, ossia spesa ne' semestri susseguenti, non si conoscea quando tale polizza era stata spesa, e questo inconveniente ne produoea degli altri nelle secondarie operazioni della scrittura, e Precisamente per lo appuramento della scrittura medesima. Il secondo inconveniente anche più forte era quello di una fatica laboriosa, e di consumare molte carte, poiché in occasione dello spogli0, si doveano in ogni libro caricare nuovamente le stesse polizze notate, e così proseguire in ogni semestre, e finché le polizze non venivano spese (1).
Altro sistema anche incostante era quello delle pandette di notate. In taluni Banchi si Vedono scritturate in ogni semestre tante pandette per quanti erano i libri di quel semestre. In altre epoche una sola pandetta per tutti i libri di quel semestre; e quasi sempre tali pandette erano costruite a quattro registri; e quindi colla descrizione dei nomi in preferenza de' cognomi. Finalmente in altre epoche tali pandette furono costruite ad un solo registro, e nelle quali ora venivano notati i nomi in preferenza de' cognomi, ed altre volte i cognomi' precedevano I nomi.
Finalmente è d'avvertirsi che circa le pandette un' altro sistema incostante si serbava negli antichi Banchi, ed anche ne' primi tempi de' Banchi attuali. Quante volte un depositante tenea aperti più conti in più madrifedi; allora taluni Banchi scritturavano così tali conti sulle pandette medesime cioè
Antonio de Nicola 7. Luglio 1797 53.
f. 100 = F. 10 settembre 1798 1000 f. 108.
Ed altri Banchi per ogni fede scritturavano in pandetta il nome di Antonio de Nicola; in modo che questo nome vedesi scritturato tante volte, per quante erano le madrifedi di costui. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo percorrere l'intiera lettera, acciò nulla sfugga in danno del Pubblico.
Premesso ciò, conviene esporre i modelli dei conti delle notatefedi, secondo gli anzidetti due sistemi circa il discarico nella prima colonna del dare.
(1) Ed ecco perché In quei tempi io spoglio de' libri era penosissimo, e durava otto giorni.
Primo modello secondo il sistema di taluni Banchi
1798 1.° semestre
ANTONIO DE NICOLA
10
|
Dare |
Avere |
||||
|
Esito a tutto li 22 dicembre 1797 |
|
850 |
F. 1000 de' 30 dicembre 179S |
|
1000 |
|
9 Gennaio 8 Gennaio Dona |
|
100 |
Introito a tutto li 3i dicembre 1797 |
|
500 |
|
13 Maggio 10 detto Simone. |
|
400 |
6 Gennaio Cassa |
|
300 |
|
17 Giug. 1799 Falcone. |
|
8 detto detta |
|
100 |
|
|
10 Marzo 20 Febbraio de Nicola |
|
100 |
15 Febbraio Doria |
|
400 |
|
30 Maggio 18 Maggio Angelis. |
|
3000 |
18 Magg. Cassa |
|
3000 |
|
p.° Luglio 30 Giugno Cuomo |
|
3900 |
30 Giugno detta |
|
4000 |
| |
|
8360 |
7 Luglio de Felice |
|
510 |
| |
|
|
|
|
9810 |
Questo quadro non merita veruna spiegazione, attese.quelle fatte nel §. 2.° della presente Sezione.
Secondo modello giusta il sistema di altri Banchi
1798 1.° semestre
Lettera G.
ANTONIO DE NICOLA
|
Dare |
Avere | ||||||
|
Esito a tutto li 22 dicembre 1797 |
_ |
600 |
F. 1000 de' 30 dicembre 1795 |
|
1000 |
||
|
|
1796 1.° |
|
|
|
Introito a tutto li 31 dicembre 1797 |
|
500 |
|
18 Gennaio |
8 Gennaio |
Sancio |
|
100 |
6 Gennaio Cassa |
|
300 |
|
H 510 |
10 detto |
de Lucà |
|
500 |
8 detto detta |
|
100 |
|
30 Luglio |
11 Febbraio |
Somma. |
|
10 |
15 Febbraio Doria |
|
400 |
|
|
1796 2.° |
|
|
|
18 Maggio Cassa |
|
3000 |
|
H Sto |
10 Agosto |
Leone |
|
10 |
30 Giugno detta |
|
1000 |
|
H 510 |
20 detto |
Salvati. |
|
80 |
7 Luglio de Felice |
|
510 |
|
|
1797 1.° |
|
|
50 |
|
|
9810 |
|
20 Maggio |
12 Gennaio |
Doria |
|
|
|
|
|
|
17 Giugno |
18 Luglio |
de Felice |
|
40 |
|
|
|
|
|
1797 2.° |
|
|
|
|
|
|
|
H 510 |
13/08/13 |
Polverino |
|
30 |
|
|
|
|
i3 Gennaio |
23 Novembre |
Gioja |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1270 |
|
|
|
|
|
1798 1.° |
|
|
|
|
|
|
|
9 Gennaio |
8 Gennaio |
Doria |
|
100 |
|
|
|
|
i3 Maggio |
10 detto |
Simone. |
|
400 |
|
|
|
|
}l 5io |
|
Falcone. |
|
10 |
|
|
|
|
10 Marzo |
20 Febbraio |
de Nicola |
|
100 |
|
|
|
|
30 Maggio |
18 Maggio |
Angelis. |
|
3000 |
|
|
|
|
p.° loglio |
30 Giugno |
Gnomo. |
|
3800 |
- |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
8780 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
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|
|
Nel seguente |
L. H |
f. 510 |
|
|
|
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Questo quadro merita due spiegazioni in ordine al dare solamente. La prima risguarda la somma a menzi0narsi nella 4. colonna per gli esiti fatti a tutto il precedente quadrimestre. Quei Banchi, che soleano scritturare su i librimaggiori di notate semestre per semestre le polizze notate, finché non venivano addebitate, non poteano per conseguenza situare in principio del dare il totale di tutto l'esito fatto, ossia di tutte le polizze notate precedentemente, poiché in questo caso si sarebbe verificata una duplicazione di somme,
comprendendosi le polizze notate, e non ancora addebitate pria nel riporto dell'esito fatto precedentemente, e poi nuovamente dopo tale riporto: quindi essi menzionavano in principio del dare il totale delle sole polizze notate, e che erano state addebitate a tutto il precedente semestre. A comprendere maggiormente ciò che si è detto, giova riflettere il quadro sudetto. Dallo stesso si scorge che le polizze notate a tutto il 30 giugno 1798 ammontano a duc. 8780: ma poiché cinque delle sudette polizze notate non sono state ancora addebitate cioè quelle di 300, 10, 80, 30, e lo; cosi il riporto della somma del dare nel libromaggiore del 1798 2 Lettera H, veniva menzionato per duc. 8350, e non già per duc. 8780, essendosi da tal somma detratto l'ammontare di dette 5 polizze in duc. 430, ed a quest'oggetto praticavasi una dimostrazione con sole cifre in fine del dare, siccome vedesi praticato nel dietroscritto quadro.
La seconda spiega poi riflette quella derivante dalla prima colonna del dare.
Si disse pocanzi che taluni Banchi teneano il sistema di discaricare le polizze notate su i libri del semestre ove seguiva lo addebito; e non già su quelli ove vennero in origine notate; in modo che doveansi tali polizze notate menzionare ne' libri de' semestri susseguenti, e finché non seguiva lo addebito. Quindi la lettera H, ed il folio 510 scritto in margine delle sudette somme di duc. 300 duc. 10 duc. 80 duc. 30 e duc. 10, dimostrano che tali polizze sono state riportate nel libro del seguente semestre lettera H al f.° 510, ove è stato notato il conto di Antonio de Nicola (1).
Questo uffizio è stato istallato principalmente per fare da controllo alle Casse relativamente alle partite di esito da bonarsi ai Cassieri; dappoichè registrare su i libri di esito tutte le polizze cambiate e sparse in tanti conti, ed in diversi libri, si viene con maggior accerto a conoscere l'effettivo ammontare dell'esito fatto da Cassiere in ciascuna giornata.
Arreca re la scritturazione di questi libri immense altre facilitazioni alle ulteriori operazioni di scrittura. Primieramente assicura l'esito giornaliero fatto da ciascun Cassiere, in modo che defalcandosi gli esiti dagl'introiti, si conosce immantinenti l'effettiva resta di ogni Cassiere. In 'secondo luogo offre un registro esatto del numero delle polizze cambiate in ciascuna giornata, colla indicazione de' giranti, e giratari, e dell'ammontare di ciascuna polizza; locchè giova ancora per conoscersi ad. ogni semplice richiesta qual numero di polizze si conserva in ogni volume. In fine è utilissimo per la puntatura del libromaggiore, e per purificare nel tempo dell'appuramento tutti gli altri errori avvenuti sulla scrittura.
Questo uffizio è di antica invenzione, poiché fin dal 1579 lo ravvisiamo esistente ne' Banchi aboliti
Stabilita questa idea generale, passiamo ora nella seguente Sezione a dimostrare
1. Di quanta importanza sia la scritturazione, e conservazione di questo libro:
2. Quale sia il metodo attualmente in vigore.
3. Quali Obblighi sono annessi all'impiegato. Capo esito, e suoi aiutanti.
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.
(1) Giova qui fare una osservazione. Quante volte per sistema non si doveano le polizze discaricare nello stesso libro, ove vennero in origine notate, era superfluo menzionare nella prima colonna, e per ciascuna polizza la lettera, ed. il foglio del nuovo libro ove venivano le polizze riportate; mentre essendo in fine del conto menzionata la lettera, ed il foglio del libro seguente, ove il conto si riportava, era ciò sufficientissimo a dimostrare che in quel foglio si sarebbero rinvenute notate tali polizze cosi dette da venire.
(2) Vedi l'esito del 1579 del Banco Pietà.
SE'QIONE UNICA.
§. 1. Nella nozione generale del presente capitolo accennammo di quanta importanza sia la scritturazione del libro esito; ragion iter cui non occorre ripeterlo.
La conservazione di tali libri si rende necessaria, sia per la revisione, l'appuramento della scrittura, sia per l'Archivio generale per deciferare Ogni errore di esito avvenuto su i librimaggi0ri.
§. 2. Per ogni Cassa sia di argento, sia di rame si addice un libro. In ciascuno di essi si registrano da un aiutante tutte le polizze del Cassiere, cui il libro è destinato.
Nella sommità di ogni pagina si menziona la giornata corrente, ossia la giornata in cui le polizze sono state cambiate ed addebitate su i librimaggiori apodissarî: indi si esegue la scritturazione delle polizze, con designare nel margine il foglio corrispondente al libromaggiore apodissario ed in prosieguo il nome e cognome dello girante, il cognome del giratario, e la somma in cifre numeriche, tirata per ordine collettivo nell'ultima colonna.
Prima di eseguirsi tale registrazione si assortiscono le polizze per fogli, situando in prima quelle de' fogli minori, ed indi de' più alti, o viceversa, ma sempre per ordine, onde con la foliazione progresiva, agevolare le ulteriori operazioni di puntatura, di revisione, ed altro (1).
Compiuta la scritturazione di tutte le polizze col metodo accennato, si fa la sommatura di ogni pagina, senza praticarsi alcun riporto: quali sommature raccolte poi tutte per ordine collettivo nell'ultima pagina costituiscono la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma confrontata col libretto Particolare del Cassiere, e trovata uniforme, sarà dall'uffiziale esito replicata in lettere, accosto la totalità suddetta, scritta in cifre numeriche, e costituirà la vera somma di esito. da bonarsi a quel Cassiere.
Per dare una idea precisa del fin qui esposto, giova sommettere un modello dell'esito, nel quale menzioneremo le stesse polizze cambiate nel 5 Gennaio 1835, ed espresse nel 2 della 2. Sezione del 1.° Capitolo.
1835 a 5 Gennaio
|
8783 |
Antonio Brigida per Pascale |
|
1000 |
|
8780 |
Serafino di Gennaro per Caruso |
|
1000 |
|
78 39 |
Giuseppe Cuomo per Doria |
|
1000 |
|
6783 |
Sabbato Abbagliale per Curdo |
|
300 |
|
5838 |
Duca di Fragnito per Ascoli |
|
590 |
|
5837 |
Saverio de Rosa per de' Forno |
|
1200 |
| |
|
|
5090 |
| |
|
|
|
(1) L'assortimento delle polizze per fogli, e per ordine progressivo apporta immensi vantaggi alle ulteriori operazioni puntatura e di revisione, poiché il libromaggiore apodissario viene aperto gradatamente, e per ordine progressivo dal primo all'ultimo o dall'ultimo al primo foglio. Facilita pure le operazioni per rinvenire le polizze sia ne volumi, sia ne' giornali, poiché senza esaminare a sorte tutte le polizze, colla indicazione del foglio del libromaggiore, è facilissimo, e sollecito il rinvenimento di essa.
1835 a 5 Gennaio
10
10
10
|
5067 |
Du(?a del Gesso per de Silva |
|
500 |
|
|
5040 |
Antonio,de Luise per de Caro |
|
500 |
|
|
1783 |
Saverio d' Amore per Cucca |
|
1000 |
|
|
1752 |
Agostino Florio per Pascale |
|
500 |
|
|
579 |
Saverio de Filippis per Duchen |
|
800 |
|
|
1560 |
Domenico de' Stefano per Sabbatini |
|
700 |
|
|
1439 |
Luigi de Nicola per Sanfestino |
|
1000 |
|
|
1187 |
Luca Persico per Durante |
|
800 |
|
|
1090 |
Saverio de Vero per Sifola |
|
1001 |
50 |
|
1090 |
Petto per detto |
|
1000 |
|
|
1010 |
Domenico Falcóne per Costanzo |
|
500 |
|
|
1000 |
Domenico Porzio per Esso |
|
1500 |
|
|
700 |
Giuseppe Tornese per Guadagni |
|
1000 |
|
|
685 |
Salvatore Cosa per Esso |
|
501 |
30 |
|
680 |
Giuseppe Solemene per Fontana |
|
500 |
|
|
679 |
Salvatore Addeo per Esso |
|
| |
|
600 |
Pasquale Cesina per Sabino |
|
15 |
|
|
590 |
Giuseppe Saggese per Doria |
|
17 |
|
|
589 |
Simone Silvio per Falanga |
|
1000 |
|
|
587 |
Salvatore Piscopo per Rubino |
|
800 |
|
|
580 |
Giuseppe Potenza per Esso |
|
500 |
|
|
300 |
Pietro Fusco per Salvio |
|
80 |
|
|
320 |
Giuseppe Simeoli per Fusco |
|
|
|
| |
|
|
15234 |
90 |
|
Collettiva |
||||
|
Polizze |
n.° 6 |
|
5090 |
|
|
|
n.° 23 |
|
15234 |
90 |
|
Polizze |
29 |
|
20324 |
90 |
Sono polizze numero ventinove in ducati ventimilatrecentoventiquattro, è grana novanta
(Firma del Capo di esito)
§. 3. Obblighi dall'Uffiziale esito, e de' suoi aiutanti.
I. Dovrà in ciascuna giornata ritirare dalle mani de' Cassieri le filze di tutte le polizze passate per Ruota nel giorno precedente (1). colla loro numerazione, indicazione della giornata, cognome del Cassiere, e somma totale dell'importo delle polizze contenute in ciascuna filza apposta dallo Stesso Cassiere. All'oggetto ne farà ricevuta a ciascun Cassiere in piè del libretto di esito particolare, del numero delle polizze ricevute, e del di loro ammontare (a).
2. Dopo eseguite le operazioni prescritte nel §. 2.° della presente Sezione, qualora nel confronte si ritrovasse diversità, dovrà verificare nuovamente le polizze col libretto di esito, e corriggere sul fatto 1'' errore colla intelligenza del Razionale.
3. Della totalità dell1 esito di ciascuna giornata dovrà formare tanti doppi certificati, per quanti sona i Cassieri firmati di lui, e da' Cassieri medesimi, e consegnarne per ogni Cassiere, uno al Razionale, e l'altro al Libromaggiore, onde dal primo prendersene ragione sul libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul libro-maggiore, a credito del conto del Cassiere, cui spetta (3).
4. Nello scritturare le polizie sul libro esito, dovrà avvertire, se le medesime siano tutte adempiute delli corrispondenti visti buoni del Libromaggiore, delle pagate del Pandettario, e di tutt1 altro che richiede, la partita, ed il giro della scrittura dei Banco: quindi qualora ne ritrovasse alcuna mancante delle necessarie formalità, è obbligato di farle immanenti adempire. Se l'adempimento non potrà farsi sull'istante, dovrà restituire un Cassiere la polizza, con riscuotere però dal Cassiere medesimo un polizzino d1 introito sciolto di Ugual Somma; in piè del quale annoterà, stare. lo stesso in luogo della polizza tale che indicherà) cui mancava il tale adempimento (che benanche dovrà menzionare ).
5. Occorrendo che dopo l'elasso di alquanti giorni o di qualche mese coli1 appurare dei conti, si dovesse qualche polizza, aumentare, o minorare, dovrà l'Uffizio le esito farlo prima osservare al Razionale, e Libromaggiore, istruendoli de' motivi di tal novità; ed indi farne la rettifica sul suo libro (4).
(1) Sotto la ditta di polizie di Ruota si comprendono benanche le polizze cambiate in confidenza, le quali sono da riputarsi uniformi a quelle di Ruota, poiché dopo cambiate in confidenza si adempiono sul a Ruota delle formalità necessarie di discarico, addebito, ed altro. Però io pratica si ha che le polizze prese in confidenza si danno dalle Casse con qualche ritardo all'ufficiale esito a causa dello giro di Ruota, che benanche con ritardo si pratica.
(2) In pratica si ha che l'ufficiale esito nel ritirare dal Cassiere le filze delle polizze, rilascia al medesimo ricevi del solo numero delle polizze senza indicare l'ammontare di esse. Questo sistema è riprovabile, e la regolarità esige di menzionarsi benanche l'ammontare delle polizze, affin di evitare de' disordini, che potrebbero avvenne surrogandosi altre polizze di diverso valore.
(3) In pratica si ha che l'uffiziale esito rilascia simili certificati non già in fogli volanti; ma sibbene su di due piccoli registri, trascrivendo ne' medesimi l'ammontale degli esiti di ciascun giorno, sempre colla distinzione de' rispettivi Cassieri. Questo sistema non è da disprezzarsi; poiché in tal modo si evita il peso attribuito al Razionale, ed all'ajutante del Libromaggiore di conservare tanti certificati volanti.
(4) La rettifica per aumento, o minorazione di esito viene eseguita sul libro esito in fine della collettiva in questo modo.
Se trattasi di aumento si dirà.
Per più, 0 altro esito di duc............. portati di meno nella polizza in testa di........... al folio............. di duc................ ovvero per polizza omessa in testa di........... al folio......... di duc................
Quando poi si tratterà di diminuzione di esito si dirà.
Per meno esito di duc.................... sulla polizza in
Dell'aumento, o della minorazione dell'esito di quella giornata dovrà farne i corrispondenti certificati sugli enunciati libretti, per quindi corrigersi dal Razionale, e dal Libromaggiore ne' conti de' Cassieri gli esiti erroneamente descritti, colle stesse norme che si praticano dall'Uffiziale esito.
6. È pure obbligato l'Uffiziale capo esito distribuire ai Giornalisti di Cassa destinati per trascrivere le polizze, le giornate delle polizze medesime per turno tra loro, e secondo il loro numero. All'oggetto dovrà tenere su di un libretto il registro delle'. giornate che consegnerà ai Giornalisti: quindi dopo di aver sul libro esito scritturate le. polizze, e tirata d'accordo ciascuna giornata, ne farà ai Giornalisti medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta, in fine della stessa giornata, e scritta sul libro esito in questi termini:
» Ho ricevuto le suddette polizze al numero di.................................... componentino la somma di ducati....................................
7. Venendo richiesto di estrazione di partite dalle polizze sistenti in suo potere, potrà farla nelle forme consuete, dirigendola prima al Revisore per apporsi dal medesimo la sua «firma indicante la presa ragione, ed indi al Razionale per l'incasso de' dritti,e per l'adempimento delle altre formalità.
8. Dovrà dividere ugualmente la scritturazione de' libri di esito fra gli aiutanti che li saranno assegnati, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni, e saranno sotto la sua risponsabilità. Però i ricevi delle polizze che si avranno dalle Casse, e li certificati sopradetti, dovranno farsi sempre dall'Uffiziale capo di esito.
§. 4. Il metodo serbato negli antichi Banchi in Ordine alla scritturazione degli esiti è stato semplicemente uniforme, nell'aver adoperato sempre un solo libro di esito, nel quale menzionavano le polizze cambiate in tutte le però in questo libro per ogni giornata serbavano no una distinzione fra le Casse, trascrivendo prima le polizze della Cassa maggiore, ed indi quelle delle Casse secondarie. In tuttaltro poi si sono serbati metodi diversi, e giammai costanti, ma tutti però tendeano allo stesso scopo. Taluni Banchi descrivevano soltanto il foglio, il nome, e cognome dello girante, o la somma. Altri vi menzionavano benanche il cognome del giratario, e la data della polizza.
La maggior parte poi soleano menzionare in margine un numero progressivo delle polizze, taluni per ogni pagina, ed altri per tutte le pagine, fino al termine della giornata di ogni Cassiere.
A maggior chiarezza ed affin di far distinguere gli antichi esiti, ci sembra regolare dare i modelli sì dell'uno, 'che dell'altro sistema, ne' quali menzioneremo talune polizze in astratte, non potendosi dalle operazioni degli antichi squarci espresse nel 5. 4 della 2. Sezione del 1.° Capitolo attingere notizie precise, poiché negli antichi Banchi non venivano sullo squarcio menzionate, se non le sole polizze che si cambiavano, e che costituivano la base di un introito.
testa di......................... al folio......................... di duc........................... ovvero per la polizza in testa di.............................. al folio......................... di duc..................... non scritturata in questo giorno.
Dopo tale menzione, fattasi la gommatura nel caso di aumentò, o la sottrazione nella ipotesi di minorazione, si arra l'effettivo esitò del Cassiere.
Primo modello
1797 7 Ottobre
Marino
|
2816 |
Antonio de Gregorio r5 Luglio 1796 per Girardi |
1 |
120 |
|
3818 |
Salvatore de Luise 7 agosto 1797 per del Giudice |
2 |
3860 |
|
3818 |
Tommaso Florio 5 novembre 1795 per Cassa |
3 |
180 |
| |
Sono polizze n.° 3 duc. |
|
4160 |
Guarini
|
1835 |
Angelo Bucci 8 luglio 1796 per Coda |
1 |
1838 |
|
1917 |
Giuseppe Porzio 7 agosto 1797 per Doria |
2 |
3280 |
|
378 |
Sabbato Petagna 13 agosto 179 per Salomone |
3 |
180 |
| |
Sono polizze n.° 3 duc. |
|
10948 |
'
Secondo modello
1797 7 Ottobre
Marino
|
2816 |
Antonio de Gregorio |
1 |
120 |
|
3818 |
Salvatore de Luise |
2 |
3860 |
|
1783 |
Tommaso Florio |
3 |
180 |
| |
Sono polizze n.° 3 duc. |
|
4160 |
Guarini
|
1835 |
Angelo Bucci |
1 |
1838 |
|
1917 |
Giuseppe Porzio |
2 |
3280 |
|
378 |
Sabbato Petagna |
3 |
5830 |
| |
Sono polizze n.° 3 duc. |
|
10948 |
DELLO SPOGLIO DE' LIBRI DEL BANCO.
Sempre che i libri della scrittura doppia, semidoppia baronale ecc. colla continua scritturazione sonosi esauriti, Scritturali di ogni tempo hanno serbato il sistema di proseguire la scrittura2ione de' conti su i nuovi libri, spogliando in sommi: i libri ripieni, dal peso di ulteriore scritturazione, con vestire i nuovi libri di quegli stessi conti, e così proseguire i conti medesimi. Da ciò adunque deriva la parola spoglio usata da' Scrittura.
Anche i Banchi han tenuto il sistema di eseguire lo spoglio de' loro libri.
Ne' primi tempi della fondazione di ciascun Banco, lo spoglio si praticava a misura che i libri venivano ripieni di scrittura.
In seguito poi, e propriamente dopo pochi anni tutt'i Banchi stabilirono un epoca certa, e determinata per. lo spoglio de' libri, prescrivendo tale spoglio in fine di ciascun semestre, e così è stato sempre proseguito fino al 1821, epoca in cui essendosi avvanzata oltremodo la negoziazione bancale, venne prescritto eseguirsi lo spoglio in ogni quadrimestre, siccome tuttavia si pratica.
I soli librimaggiori di fedi, di mandati, e di notate fedi colle loro corrispondenti pandette sono quelli che si spogliano; poiché questi solamente manifestano il conto di ciascuno, ossia l'avere, ed il dare di ogni depositante.
Le operazioni dello spoglio si praticano da due classi d'impiegati. La prima di essi è destinata a trascrivere sui nuovi libri i soli nomi e cognomi de' creditori che scorgeranno dai libri che vanno a terminare; e la seconda per menzionare le reste de' depositanti, apparenti da' libri che si spogliano.
Premesso ciò, passiamo a precisare il metodo che si serba per lo spoglio di ogni libro.
SEZIONE 1.°
Delle pandette di fedi, e mandati.
§. 1. Dicemmo nel §. 3 della 1.° Sezione del Capitolo 2.° che un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, l'impiegato destinato per la pandetta deve aver cura di ritirare dai Razionale della propria Cassa le nuove pandette, occorrenti pel vegnente quadrimestre. Egli nel corso di tale mese, deve aver cura di trascrivere sulle nuove pandette tutt'i nomi di quei creditori, che a' tal epoca tengono aperto il di loro negoziato senz'apporre foglio alcuno.
Gl'impiegati destinati per lo spoglio han poi cura di menzionare in margine di ciascuno il foglio del nuovo libro corrispondente alla nuova pandetta.
SEZIONE 2.°
De' librimaggiori di fedi, e mandati.
1. Ciascun impiegato destinato per la scritturazione de' librimaggiori di fedi, e mandati, anche un mese prima di terminare, il quadrimestre corrente, ha pure cura di ritirare dal Razionale il nuovo libro; e nel corso di tal mese trascrive sul medesimo tutt'i nomi di quei creditori che all'epoca di tale operazione tengono in corrente il di loro negoziato, omettendo quelli che avessero cessato di negoziare, con aver il dare pareggiato coll'avere. Nel trascrivere i nomi de' creditori su i nuovi libri, debbono serbare l'ordine progressivo della foliazione del libro che va a terminare. Appena poi terminato il quadrimestre, il primo loro dovere è quello di sommare i conti del proprio libro, e dopo aver sottratto il dare dall'avere, debbono piazzare le rispettive resta in fine del dare di ciascun conto.
Tali reste poi debbono annotarle in taluni cartolini, denominati bilancioni di Ruota, scrivendo le reste una dopo l'altra, serbando però la gradazione de' fogli, e colla menzione de' nomi, e cognomi de' creditori.
§. 2. Gl'impiegati destinati per la spoglio poi all'epoca di tale spoglio colla guida de' bilancioni di Ruote, piazzeranno nel nuovo libro dalla parte dell'avere le rispettive reste (1).
SEZIONE 3.°
De' librimaggiori di notate fedi, e loro pandette.
§. 1. Gl'impiegati destinati per la scritturazione di questi libri anche un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, debbono aver cura di ritirare dal Razionale i nuovi libri colle corrispondenti pandette; e nel corso di tale mese descrivere su tali libri, e pandette i nomi, e cognomi di quei creditori che tengono in esercizio le di loro madri-fedi con designare ancora nella prima colonna dell'avere la indicazione della-fede-madre.
§. 2. Gli impiegati destinati per lo spoglio poi all'epoca del medesimo han cura di piazzare nell'avere la somma totale degl'introiti, e nel dare la totalità degli esiti fatti a tutto il precedente quadrimestre (2).
I giornali non altro contengano, che la copia fedele di tutte te polizze di qualsivoglia specie; Diconsi giornali, poiché ivi si scritturano le polizze giorno per- giorno.
Sono stati sempre in uso ne' Banchi fin dalla di loro fondazione, ed anche presso i Negozianti banchieri. L'oggetto principale per cui siasi introdotto l'uso del giornale è stato appunto quello di avere una copia fedele delle polizze, che giornalmente si cambiano onde somministrare al Pubblico, la sua cautela, anche nella ipotesi di dispersione, o distruzione di qualche polizza. Vi sono stati pure degli oggetti secondari, quello cioè di verificarsi mediante la trascrizione delle polizze, se le medesime siano state adempiute in tutte le loro parti, tanto pel giro della scrittura bancale, quanto-delle firme autentiche e condizioni risultanti dalle girale; e quello di aversi un controllo al libro esito di Gassa, relativamente alla totalità degli «siti giornalieri de Cassieri.
Siccome i giornali sono di tre specie; così nelle seguenti ire sezioni, parleremo nella prima del giornale di Cassa, nella seconda di quelli di Banco; e nella terza di quelli de' mandati, ossia del registro de' mandati.
SEZIONE
De' giornali di Cassa.
I giornali di Cassa sono quelli destinati per la trascrizione delle sole polizze cambiate nelle Casse, e non già col giro detto per Banco: ecco perché si denominano di Cassa.
Premesso ciò., passiamo a spiegare
1. Di quanta importanza siano i giornali di Cassa:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione de' giornali:
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.
(1) Quante volte qualche conto per errore a per altra causa uscisse debitore verso il Banco, in tal caso dopo aver praticai o le opportune verifiche dorranno piazzare nella parte del dare la resta, di cui il conto va debitore.
(2) Vedi ciò che dicemmo nel Cap. 5.
1. I giornali sono di grande importanza, poiché a prescindere che suppliscono alle originali polizze, sono di molta agevolazione, poiché nel medesimo è facile a rinvenirsi con sollecitudine una polizza, e sommetterla ali1 esame del richiedente, senza punto arrecare danno alle originali polizze, le quali potrebbero essere-anche soggette a delle alterazioni da qualche male intenzionato.
2. Per ogni fianco trovasi assegnato un numero proporzionato di Giornalisti di Cassa: taluni sono destinai alla scritturazione delle polizze d'argento, e;l altri per quelle di rame. Ogni giornalista in ciascun quadrimestre dee scritturare un giornale. Il metodo, che attualmente serbasi nella scritturazione de' giornali è facilissimo. Ciascuno giornalista ricevuto che avrà dall'Uffiziale esito le polizze della giornata al medesimo spettante, secondo il turno, procederà alla trascrizione delle polizze medesime.
I regolamenti del Banco, e la regolarità della scrittura esigono, che la trascrizione delle polizze si faccia colla segregazione delle Casse, e per ordine di foliazione per ciascuna Cassa. I giornalisti in ordine alla segregazione delle Casse han sempre praticata; non cosi han rispettato l'ordine della foliazione: ordine, che arreca immensi vantaggi, siccome abbiamo esposto precedentemente. Converrebbe dunque richiamare scrupolosamente osservanza di tali disposizioni.
3. Gli obblighi de' Giornalisti di Cassa, sono i seguenti:
1. Riceversi dall'Uffiziale esito tutte le polizze della giornata ad ognuno spettante, con numerare, e riscontrare tali polizze e farne i corrispondenti ricevi su i libri di esito di ogni Cassa, in fine della giornata medesima, con menzionare ii numero di tali polizze in lettere e munire simile ricevo della loro sottoscrizione.
2. Sono obbligati, ne' giorni che decorrono fino al maturo dell'altra giornata a ciascuno spettante, di scritturare tutte le polizze consegnateli dall'Uffiziale esito, da parola a parola, una dopo l'altra, scritturando pria quelle della Cassa maggiore, ed indi le polizze delle Casse secondarie; rispettando per ciascuna Cassa la foliazione delle polizze (1).
3. Nel fronte di ogni pagina dovranno menzionate il giorno, mese, ed anno in cui le polizze sono state addebitate su i libri maggi ori di Ruota: indi per ciascuna polizza pria di scritturarla, dovranno apporre in margine il foglio menzionato in tale' polizza, corrispondente al suo libromaggiore, e successivamente il nome, e cognome dello girante; la somma, la qualità della polizza se cioè fede di credito, polizza notata fede o introito scipito colla sua data, e finalmente la gira, o le gire tali quali trovansi nell'originale, con tutte le soscrizioni, autentiche, fedi, certificati, ed altro. In ordine ai polizzini, con i quali si riscuotono le somme pervenute con mandati, dopo il foglio, nome, e cognome del creditore, si dovranno trascrivere la dicitura usata da' creditori medesimi, sempre con le sottoscrizioni autentiche, e fedi. Nelle polizze, in cui trovasi cassata, o annullata una precedente girata, dopo là menzione del foglio, nome, e cognome qualità, e data della polizza apporranno le seguenti espressioni: Cassa per me la prima girata, ed indi trascriveranno l'altra gira con gli adempimenti. Finalmente nelle polizze girate per altri tanti, dovranno serbare le identiche espressioni usate dallo girante (2).
(1) Vedi ciò che dicemmo nella fine del § precedente.
(2) Sebbene nell'art. terzo delle istruzioni venga permesso ai giornalisti nella trascrizione delle polizze girate per altritanti di servirsi della formola. E per esso a N. N. per altritanti, pure questa formola non è tanto lodevole, potendo cagionare de' dubbi nell'animo di colui che dee una copia di simil fatta esaminare: quindi è più regolare la trascrizione delle identiche parole usate dallo girante. La formola poc'anzi espressa, è un reliquato dell'antico sistema, siccome, spiegheremo nel seguente paragrafo.
4. Nell'eseguire la scritturazione delle polizze non potranno omettere la menoma espressione contenuta nelle polizze medesime; restando risponsabili, de' darmi, che potranno derivare da tale omissione nell'estrazione delle partite.
5. Terminata la scritturazione delle polizze di ciascuna Cassa, dovranno procedere alla sommatura di ogni pagina occupata dalle polizze scritturate, senza farne riporto, formandone in fine la collettiva: La totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul libro esito di Cassa; e nel caso di difformità, ne faranno il confronto, per conoscere la cagione dell'errore.
6. Nell'eseguire la scritturazione delle polizze dovranno avvertire se siano state adempia te le formalità richieste dalle leggi, e statuti del Banco, cioè foglio, passata, visto buono, e pagata del Pandettario.
7. Terminata là scritturazione di ciascuna giornata, dovranno consegnare le polizze della giornata medesima al Revisore; avendo cura,che costui in loro presenza, dopo averle numerate, ne prenda notamento sopra un registro all'uopo destinato.
8. Durante il tempo, in cui le polizze resteranno in potere de' giornalisti per trascriverle,e loro Vietato di passarle in mano di chicchessia rimanendo essi responsabili di qualunque danno. Occorrendo però di farsi osservare qualche polizza agli Uffiziali del Banco per l'esercito degl'impieghi; dovranno essi portare personalmente la filza, ch'è la polizza da esaminarsi, non permettendo che vi si faccia la menoma alterazione.
9. Occorrendo di doversi consegnare. qualche Polizza originale, precedente ordine del Magistrato, e del Governo del. Banco; dovranno aver la cura di farne la copia fedele, e dopo di averla sottoscritta, faranno scrivere in dorso di tale copia la ricevuta corrispondente dalla persona indicata nell'ordine medesimo, riponendo tale copia nella filza, in luogo dell', Originale.
10. Durante il tempo, in cui le polizze sono in potere de' giornalisti, potranno i medesimi estrarre a richiesta delle, parti le Partite dal libro ossia dal giornale da essi scritturato, o dall'originale polizza tanto nel caso, che non ancora siasi trascritta, quanto, nell'altro, che cosi venisse richiesto dalle parti: indi dopo averne sottoscritto i certificati d'estratto, le porteranno prima al Revisore, per apporvisi dal medesimo la sua firma, indicante averne presa ragione, ed indi al Razionale della Cassa per lo incasso de' dritti.
11. Ognuno dovrà tenere scrupolosamente chiuso il giornale, e lo stipetto, ove conserva le polizze originali, onde evitare degl'inconvenienti, che potrebbero derivare dall'inosservanza.
12. Infine di ogni quadrimestre, ed a misura che si saranno trascritte le polizze dell'ultima giornata, dovrà ognuno consegnare al Revisore il proprio giornale, riscuotendo dal Revisore medesimo ricevo sul registro all'uopo destinato.
§. 4. Negli antichi Banchi vari sono stati i sistemi da essi adoprati nella scritturazione delle polizze. Il primo è stato quello di trasportare, il discorso dello girante da prima a terza persona. Questo sistema a nostro parere non ha potuto mai produrre verun vantaggio: anzi se si voglia spiattellatamente discorrere, ha più tosto arrecato degl'inconvenienti notabilissimi. Per quanti periti, ed abili fossero stati gli antichi giornalisti, sempre son caduti negli errori grammaticali, nel trasportare il discorso, siccome si ravvisa chiaramente da' giornali medesimi.
Oltre a che la espressione esso riferibile ora al girante, ed ora al giratario, e che è stata sempre usata nel trasportare il discorso, arreca a chicchesia un certo dubbio; e riesce penoso l'indagare a chi sia mai riferibile simile espressione scritta in taluni punti. Quindi dobbiamo lodare l'attuale sistema della trascrizione letterale delle gire, fedi, ed altro espresso in ciascuna polizza.
Il secondo sistema era quello della omissione di qualche espressione contenuta nella gira, e che si avea per superflua; anzi ne primi tempi i giornalisti reassumeano le gire, trascrivendo le sole espressioni che credeano più essenziali. Questo sistema costituiva un' altro errore, poiché nelle quistioni giudiziali ogni menoma espressione racchiusa in un contratto può far cambiare la quistione. medesima, ovvero può dare un senso diverso alla convenzione; È a bastanza risaputo, che in ogni contratto bisogna indagare la volontà de' contraenti; locchè non si può ottenere, senza tener presente l'intiero complesso del contratto medesimo.
Il terzo sistema era quello della reassunzione delle autentiche fedi, certificati, domande, e decreti de' Magistrati, traducendosi anche questi dall'idioma latino in italiano; locchè ha prodotto degl'inconvenienti..
Il quarto sistema è stato quello della segregazione delle Casse nella scritturazione delle polizze; e della collettiva in fine dell'ultima Cassa (1).
Il quinto sistema, anche costante dalla fondazione di ciascun Banco, ed in tempo ancora de' Negozianti banchieri, fino alla generale soppressione de' Banchi medesimi, è stato quello che tutte le polizze cambiate in tempo dello spoglio, ed addebitate sui nuovi libri si sono menzionate nel fronte di ciascuna carta del giornale con due diverse giornate, prima con quella in cui la polizza veniva legalmente addebitata sui librimaggiori apodissari, e poi colla giornata, in cui la polizza era stata effettivamente pagata serbando le seguenti ditte cioè, pel primo semestre 2 gennaio 1700, e fu a 28, o 29 di sembra 1699, e pel secondo semestre 8 agosto 1700, e fu a 5, o 6 agosto 1699.
Questo sistema, era in uso, dacché negli antichi Banchi lo spoglio de' libri durava otto giorni, Cioè dal primo al 7 agosto pel primo semestre, e dal 26 dicembre, al 31 detto pel secondo. E siccome in tale periodo di circa otto giorni, non era regolare tener attrassata la negoziazione e la circolazione delle polizze; così i Banchi faceano esito (ed anche introito) nel corso dello spoglio, e ciò a solo fine di anticipare il lavoro a farsi; ed ecco perché nelle polizze, nei libri, e ne' giornali vi faceano la menzione di una doppia giornata, cioè di quella in cui le polizze per agevolazione ed anticipazione di lavoro venivano effettivamente soddisfatte, e di quelle dello addebito legale delle polizze medesime.
Circa poi l'ordine della foliazione progressiva negli antichi Banchi, quasi da tutti non veniva eseguita, comunque ne conoscessero i vantaggi. Il solo Banco de' Poveri serbò quasi sempre costante il sistema della foliazione, trascurata solo nell'epoca dell'aggio avvenuto nel 1798, nell'abolizione delle carte bancali disposta nell'anno 1800, e nella soppressione del Banco avvenuta nel 1808, a causa della vastità del negoziato.
(1) Taluni giornalisti penò han fatto la collettiva in fine di ciascuna Cassa, e nell'ultima Cassa poi hanno fatta la unione, locchè per altro non ha prodotto veruno inconveniente.
SEZIONE 2.°
De Giornali di Banca.
Diconsi giornali di Banco quelli destinati per la scritturazione delle polizze, delle quali lungi di ritirarsi danaro contante nel momento che si cambiano, si riscuote invece dalla Ruota del Banco o altra fede di credito, ovvero un accredito in dorso di madrefede denominati introiti per Banco.
Ciò premesso passiamo a ragionare
1. Di quanta importanza siano i giornali di Banco:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione di questi giornali:
4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.
§.I giornali di Banco sono ugualmente importanti, per la ragione espressa nel §. 1 della precedente Sezione; ragion per cui non occorre ripeterla.
§. 2. Per ogni Banco trovansi destinati più giornali, ed in quel numero, che la negoziazione richiede per la scritturazione delle polizze di Banco, riserrandosi sempre la segregazione delle polizze di argento, da quelle di rame.
Il metodo attualmente in vigore è lo stesso di quello de' giornali di Cassa. Una sola differenza vi è che la consegna delle polizze ai giornalisti Tiene eseguita giornalmente dal Libromaggiore, e non già dall'Uffiziale esito di Cassa. La fonazione progressiva de' fogli addebito né anche si pratica, e dovrebbe eseguirsi sempre per la facilitazione delle ulteriori operazioni; e per la quale si richiama l'attenzione de' Superiori.
3. Obblighi de' Giornalisti di Banco.
1. Ogni Giornalista dovrà riceversi giornalmente dal Libromaggiore tutte le polizze addebitate per Banco nel giorno precedente, e ciò per turno tra loro, secondo il numero de' giornali, facendone ricevo sul libretto all'uopo destinato.
2. Nella scritturazione di ciascuna polizza in margine di essa dovranno menzionare tanto il foglio del libromaggiore, corrispondente al conto dello girante, che quello' relativo al conto dell'. ultimo gitatari0, ed intestatario, situando prima il foglio dello girante, ed immediatamente dopo quello del nuovo intestatario.
3. Terminata la scritturazione delle polizze di ciascuna giornata, dovranno descrivere in lettere il numero delle polizze passate nella giornata medesima, e la somma totale delle polizze (1).
4. In ciascuna settimana dovranno consegnare al Revisore le polizze scritturate, facendo seguire la menzione di tale consegna sul libretto all'uopo destinato.
5. Dovranno prestarsi verso il Pandettario, con esibire al medesimo sia il giornale, sia le polizze originali per osservarsi dal Pandettario medesimo tutte le condizioni apposte nelle gire di tali polizze.
6. Oltre agli obblighi suddetti, dovranno adempiere gli altri prescritti ne' numeri 3, 4, 6, 8, 9, 10, n e 127 del §. 3 della precedente Sezione.
§. I sistemi tenuti negli antichi Banchi, sono stati sempre uniformi nella scritturazione delle polizze dette per Banco, essendo incorsi ne' medesimi errori espressi nel §. 4 della precedente Sezione, in ordine al trasporto del discorso da prima a terza persona, alla reassunzione, ed omissione di espressioni, ed alle doppie date in occasione de' spogli.
(1) Le istruzioni del Banco per altro non prescrivono la menzione della somma totale delle polizze; ma la regolarità della scrittura lo esige, anche per conosce-re la somma totale delle polizze passate per Banco in ciascun giorno.
Però taluni Banchi serbavano il sistema di trascrivere ne giornali di Banco anche i mandati, ritenendo i medesimi come polizze che si passavano a credito de' giratari. Tali erano i Banchi del Popolo, della Pietà; ed in talune epoche qualche altro Banco ancora.
SEZIONE. 5.°
Del giornale, ossia registro de' mandati.
Il registro de' mandati non è altro, se non la copia fedele de' mandati medesimi. Questo registro è di antica invenzione: e siccome per norma generale tutte le polizze si trascrivono sopra i così detti giornali; cosi era regolare che anche pe' mandati, che in somma costituiscono tante polizze notate fedi, si fosse adottata la stessa norma.
Premesso ciò passiamo ad analizzare
1. Di quanta importanza sia il registro dei mandati:
2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:
3. Quali siano gli obblighi dell'impiegato destinato per la scritturazione di questo registro:
4. Quali siano stati i metodi serbati negli antichi Banchi.
§. 1. Per le ragioni esposte nella nozione generale di questa Sezione il registro de' mandati è indispensabile, ragion per cui si è Sempre avutg l'attenzione di conservarlo.
§. 2. In Ogni quadrimestre si destina un registro, o anche più di uno, secondo il numero de' mandati: però tali registri sono sempre distinti fra loro: in uno di essi si trascrivono i mandati in argento, e nell'altro quelli di rame.
In fronte di ciascuna pagina si menziona la data, cioè il giorno, mese ed anno, in cui il mandato è stato addebitato su i librimaggiori apodissarî: indi siegue la trascrizione de' mandati medesimi con tutte le firme, menzione di notate fedi, ed altro.
§. 3. Obblighi che assistono all'impiegato destinato per la scritturazione de' mandati.
1. Dovrà riceversi giornalmente dal Libro è maggiore tutt'i mandati addebitati, e caricati nel giorno precedente, rilasciando ricevo dei medesimi all'anzidetto Libromaggiore, su di un libretto, che all'uopo terrà. Indi dovrà trascrivere nel suo registro (che dovrà tenere sempre foliato tali mandati, senza omettere cosa alcuna, con apporre in fronte di ogni pagina la giornata, in cui sono stati simili mandati addebitati; e terminata che avrà la scritturazione di ciascun mandato, è obbligato fare la sommatura nel suo registro, e trovando la totalità uniforme a quella addebitata al creditore, che lo avrà Spedito, ed espressa nel mandato medesimo, certificherà in piedi la seguita trascrizione in questi termini: Registrato al folio............. e si sottoscriverà.
2. Nel caso di difformità è obbligato di far correggere l'errore da chi si conviene, avvertendone il Notatore in fede, il Libromaggiore di fedi, ed il Razionale del Banco, i quali avranno cura di far rimborsare il Banco medesimo di quella somma in suo pregiudizio addebitata,. o restituire al creditore la somma maggiore versata. L'inadempienza produrrà la risponsabilità dell'Uffiziale destinato per lo registro de' mandati per l'indennizzazione di ogni danno verso il Banco.
3. In fine di ogni mese è obbligato di passare al Revisore gli originali mandati da lui scritturati, facendone prendere notamento dal Revisore medesimo sul registro che all'uopo conserva.
4. Durante il tempo in cui i mandati sono in suo potere, potrà estrarre le copie totali, o parziali, che verranno richieste, e dopo averne firmata la copia in seguito dell'estratto, le dovrà dirigere prima al Revisore per apporvi la sua firma, ed indi al Razionale per esigere i corrispondenti dritti.
5. Qualora gli Uffiziali del Libromaggiore, o altri dovessero esaminare gli originali mandati, avrà cura di fare eseguire' tale esame in sua presenza, rimanendo risponsabile di qualunque alterazione, che potrebbe farvisi.
6. In ogni giorno terminata la scritturazione de' mandati, dovrà passare al Revisore il suo registro, onde eseguirsi dagl'impiegati di Revisione la puntatura giornaliera su i libri di Ruota.
7. Qualora ne' mandati vi ravvisasse qualche viziatura, sia nelle somme, sia ne' nomi,. e cognomi, o in altra parte essenziale, non potrà eseguire la trascrizione sul suo registro, se pria tali viziature non sieno state replicate marginalmente da' disponenti, che gli hanno spediti. 8. In fine di ogni quadrimestre, dovrà consegnare al Revisore il registro, o registri compiuti, facendone prendere da costui notamento sui registri medesimi.
§. 4. Negli antichi Banchi è stato costante il solo metodo della scritturazione, simile all'attuale sistema: nè per altro potea tale sistema alterarsi. Però simile scritturazione in taluni Banchi si facea su i così detti giornali di mandati, che appositamente tenevano, ed in altri Banchi su i giornali di Banco, ritenendo i mandati come polizze passate per Banco. Questi sistemi per altro non furono sempre costanti, poiché in taluni anni si vedono scritturati su i giornali de' mandati, ed in altri si ravvisa tale scritturazione su i giornali di Banco come si è detto di sopra. In fine non è da tacersi, che in talune epoche in qualche Banco non è stata eseguita affatto la trascrizione dei mandati su di alcun libro.
La Revisione è una delle principali Ufficine del Banco, anzi è la più interessante, poiché colle. sue operazioni, pone insicuro gl'interessi del Banco, e de' creditori apodissarî.
Le sue operazioni si restringono a richiamare in fine di ogni quadrimestre tutta la scrittura del Banco, per quindi verificarla, depurarla da tutti gli errori commessi, t: bilanciare tutte le reste de' creditori apodissari con quelle del Tesoro, Cassieri, ed altro, e che costituiscono i debitori del Banco medesimo.
Questa Ufficina è di antichissima istituzione. Fin da' tempi de' Negozianti banchieri, ed in sul nascere de' Banchi pubblici, la fedelissima Città di Napoli pretese doversi in ogni anno dare da' Banchi il bilancio degli effetti del Banco, e di Cassa, ad un Ministro all'uopo deputando per la sicurezza de' Cittadini depositieri; e con la prammatica 5 de Nummulariis venne ciò prescritto.
Premessa questa idea generale, passiamo ora nelle seguenti Sezioni a classificare tali operazioni, parlando nella 1. della puntatore giornaliera, nella 2. del richiamo di scrittura, nella 3. dell'appuramento di essa, e nella 4. di tutte le altre operazioni a farsi nella Revisione, e che nulla hanno di comune coll'appuramento.
SEZIONE 1.°
Della puntatura giornaliera.
La puntatura giornaliera non riflette altro, se non la verifica che si fa in ogni giorno di tutti gl'introiti, ed esiti scritturati su i librimaggiori apodissarì nello stesso giorno, onde esaminare se tale scritturazione sia stata regola rmente eseguita, per quindi rettificare gli errori, priaché i conti progredissero di vantaggio.
Dicesi puntatura da' Scritturali quel punto o cifra fatta su le partite dintroito, ed esito scritturate ne' libri di contabilità, e che nel verificarsi trovansi regolarmente eseguite. Questa puntatura è di antica invenzione (1): dessa però negli aboliti Banchi veniva anche giornalmente praticata, ma da' medesimi impiegati, che eseguivano la scritturazione de' libri; adoperando per cifra una linea trasversale. Una seconda puntatura poi facevasi in Revisione colla cifra r, indicante essere stata quella partita rivista; e se il bisogno richiedeva novelle puntature, si aggiungeva tante volte la cifra r, per quante erano le puntature medesime.
Nella organizzazione poi degli attuali Banchi, fu riflettuto, che attesa la vastità del negoziato, per la riduzione de' Banchi di questa Capitale, si rendea penoso il carico degl'impiegati destinati perla formazione de' librimaggiori, ad eseguirne la scritturazione, e la puntatura giornaliera: ragion per cui coll'articolo primo del regolamento de' Banchi, venne prescritto, che in ogni giorno in punto che sarebbe terminata la negoziazione, dovevano subentrare sulla Ruota gl'impiegati di Revisione, per eseguire una tale puntatura.
L'oggetto della sua nuova invenzione fu duplice, quello cioè di emendare gli errori pria che questi progredissero, e di anticipare una sì lunga operazione, da servir di base nell'appuramento della scrittura.
La esattezza di questa operazione, a prescindere che facilita le altre in prosieguo, mantiene in sicuro gl'interessi del Banco, de' suoi impiegati, e de' creditori apodissarî.
Premesso ciò passiamo ora ne' seguenti due paragrafi a dimostrare qual sia il metodo attualmente in vigore per tale puntatura; e quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la puntatura medesima.
§. I. In ogni giorno nel punto che sarà terminata la negoziazione, subentrano sulla Ruota gl'impiegati di Revisione, per puntare tutte le partite d'introito, ed esito, e risommare tutt'i conti ne quali in quel giorno vi è stato negoziato.
In pratica però si ha che pe' soli introiti scritturati nella mattina su i libri, viene la puntatura eseguita senza ritardo; è ciò per la ragione che i libri d'introito essendo doppi. (2), ed alternando tra loro, possono questi rimanere nell'intiero corso della giornata sulla Ruota: non così per le partite di esito; poiché dovendosi tali partite di esito puntare con la guida dell'esito di Cassa, e non essendo questo libro in corrente, a causa che riceve da' Cassieri in fine della negoziazione le polizze di Ruota, e nel giorno seguente quelle prese in confidenza; così non puole tale puntatura di esito portarsi in corrente.
Gl'impiegati adunque destinati per la puntatura, appena terminata la negoziazione colla guida de' libri d'introito di fedi, e di notate, tanto de' Cassieri, che del Libromaggiore, e colla guida dell'esito di Cassa procedono a tale puntatura.
Per ogni Libromaggiore si addicono due impiegati, cioè uno per chiamare le partite dintroito da' libri d'introito; e l'altro per verificare tali partite sul libromaggiore, e quindi puntarle. Il primo chiamerà le partite dintroito, annunziando preliminarmente il foglio corrispondente al libromaggiore, e che troverà scritto sull'introito in margine di ciascuna partita; indi il nome del creditore, poscia il cognome del Cassiere, ed in fine la somma, colla indicazione della specie dell'introito se cioè in fede in introito notato, o sciolto.
(1) Vedi Rocco parte a pag. 39
(2) sono duplici i soli introiti de' Cassieri, siccome si disse nelle Sezioni 3.a e 4.a del Cap. 1.° Quelli poi del Libromaggiore, siccome esistono sempre sulla Ruota a disposizione de' diversi impiegati ivi destinati; così non fa di bisogno un duplice numero.
In ordine ai mandati terrà per norma il registro de' mandati medesimi (i) chiamando prima il foglio scritto in margine di ciascun giratario, indi il nome, e cognome del giratario medesimo, l'indicazione dello girante, dal quale parte il mandato f e la somma disposta a favore di ciascun giratorio.
L'altro impiegato poi, cioè quello destinato per eseguire la puntatura su i libri, non deve fare altro, che verificare se su i libri siano scritte le medesime indicazioni, che l'altro impiegato ha enunciato; e quindi farvi la solita cifra r., indicante essere stata la tale partita verificata; ed infine risommare le sommature.
In ordine poi alla puntatura degli esiti, viene questa eseguita colla guida, non solo dell'esito di Cassa, per tutte le polizze spese per Cassa; ma benancbe con i libri d'introito di fedi, e notate del Libromaggiore per le polizze spese col giro per Banco.
§. 2. Obblighi degl'impiegati destinati per la puntatura.
1. Debbono puntare in preferenza i mandati, facendone il confronto col giornale di essi (2), affin di correggere qualche errore preso nel caricarsi le partite a credito de' giratari: qualunque rettifica dovrà farsi coll'intesa del Libromaggiore, e suoi aiutanti, e del Razionale della Cassa.
§. 2.° Debbono eseguire la puntatura delle partite d'introito colla guida de' libri originali dei Cassieri; e per gl'introiti detti per Banco, dovranno eseguire la puntatura colla guida de' libri d'introito del Libromaggiore.
3.° Dovranno puntare le partite di esito colla guida de registri di esito, ne' quali trovansi le partite descritte per decadenza de' fogli. Nell'eseguire le piantature suddette, debbono anche puntare ne' conti de' rispettivi Cassieri gl'introiti, ed esiti da' medesimi fatti, e simile ad ogni altro conto. La totalità de' mandati deve similmente puntarsi a debito dello girante, che gli avrà spediti.
4.° Qualora colla puntatura si rinvengono delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi al-, cuna rasura, accennando in ristretto la causale di detto storno (3).
5. Terminata che avranno l1 intiera puntatura di tutte le partite d'introito, e d'esito, dovranno rivedere colla massima attenzione se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.
SEZIONE 2.°
Del richiamo della scrittura.
La Revisione in ciascun quadrimestre richiama a se la scrittura formata da tutte le Ufficine, porzione di essa nel corso del quadrimestre medesimo, ed altra in fine dello stesso; e terminato tale richiamo incomincia le operazioni di revisione, ed appuramento.
Premesso ciò passiamo a dimostrare come, e quando si fa dalla Revisione il richiamo della scrittura, e quali siano gli obblighi per tale richiamo.
(1) Il regolamento del Banco prescrive doversi tenere per norma il registro de' mandati; ma la regolarità esisterebbe di procedersi a tale confronto colla guida de' mandati originali, potendo il registro contenere degli errori, facili a verificarsi, i quali ne produrrebbero degli altri in prosieguo.
(2) Pocanzi si è detto essere migliore il sistema di tener per norma gli originali mandati: quindi cosi dovrebbe eseguirsi.
(3) Tutti gli errori commessi, e che gl'impiegati destinati per la puntatura rileveranno mediante la loro verifica, dovranno annotarli su di un piccolo libretto, per indi nel giorno seguente farne seguire le rettifiche da' medesimi impiegati destinati per la scritturazione dei liliri.
1. Il Revisore con i suoi ajutanti, in fine di ogni mese, debbono aver cura di ritirare dalle mani di ciascun Giornalista di Cassa, di Banco, e de' mandati, tutte le polizze e mandati da essi scritturati; facendone il confronto cioè, per le polizze di Cassa col libro esito di Cassa (1), e per le polizze di Banco, e mandati con i libretti di ricevute del Libromaggiore.
2. Nel momento della ricezione delle polizze, e mandati il Revisore,e suoi aiutanti dovranno esaminare, se le polizze, e mandati originali restituiti siano quelli stessi consegnati ai Giornalisti, se confrontino nelle somme; e se contengano alterazione alcuna. Di tale ricezione la Revisione ne dovrà Prendere distinto notamento su del registro, che all'uopo conserva
3. In fine del quadrimestre poi deve la Revisione ritirare da tutte le Ufficine la scrittura formata nel corso del quadrimestre medesimo, ricevendo dalle Casse lo squarcio e gl'introiti di fedi, e notati, dalla Ruota le pandette, librimaggiori, registri dintroito, ed introiti del Libromaggiore, dalle notate fedi le pandette, e libri di notate, dall'esito di Cassa i registri di esito, e da' Giornalisti i giornali da essi scritturati.
Nel momento della ricezione di tutta la scrittura, la Revisione dovrà avvertire se tutt'i libri siano ovver nò completi; prendendone di tutta la scrittura distinto notamento su del registro, che all'uopo conserva (3).
SEZIONE 3.°
Dell'appuramento della scrittura.
L'appuramento della scrittura non ha altro scopo che quello di rivedere se tutte le Operazioni fatte dagl'impiegati su i conti di tutt'i creditori apodissarî, siano state esattamente praticate; e se la totalità delle reste de' creditori apodissarj corrisponde perfettamente colle somme sistenti nel Tesoro, e nelle diverse Casse del Banco: questa uniformità assicura sempre più la esattezza della scrittura formata nel quadrimestre precedente.
I libri da appurarsi sono di tre specie, cioè di fedi, di mandati, e di notate fedi. Però quelli delle prime due specie, sono i più necessari ad appurarsi; poiché le reste di questi debbono bilanciare con quelle del Tesoro, Gas' se. ed altro. I libri di notate fedi poi, sia per la regolarità della scrittura, sia per lo stabilito nell'art. 15 del regolamento. debbonsi semplicemente verificare, per rettificare qualche errore avvenuto nella scritturazione de' medesimi. Quindi ne seguenti paragrafi discorreremo del metodo da serbarsi per ognuno di essi e per la formazione de' bilancioni, ossia ristretto, dimostrando nell'ultimo gli obblighi degl'impiegati destinati per lo appuramento.
§. 1. De' libri di fedi.
Per lo appuramento di ogni libro vi si addicono due impiegati, uno per guardare il libro da appurarsi, e l'altro per chiamare tutte le notizie de' fogli, nomi, somme ed altro, che rileverà dagli altri libri, che all'uopo tiene per guida.
(1) Siccome i Giornalisti nel ricevere dal Capo esito le polizze da scritturare assicurano tale ricezione in dorso del libro esito, cosi ii regolare tenere lo stesso per norma nella restituzione, che (lessi fanno di tali polizze, dopo averne proceduto alla scritturazione.
(2) Vedi la nota seguente.
(3) Questo registro si rende interessantissimo per la sicurezza del Revisore: anzi debbo commendarsi la sua somma esattezza. Tale registro in somma costituisce l'inventario, ossia l'atto legale di tutta la scrittura consegnata al Revisore; e che dovrà poi servir di norma per discaricare il Revisore medesimo, quando il medesimo 0 deve consegnare la Revisione al suo successore, 0 deve inviare nell'Archivio generale tale scrittura.
La prima operazione a farsi per lo appuramento si è quella di verificare se le reste scritte in principio dell'avere di ciascun conto, siano vere, o erronee: all'oggetto si dee procedere alla verificazione di tali reste colla guida del libro del quadrimestre precedente di già verificato, e col bilancio formato per tale quadrimestre. Nella ipotesi, che vi siano reste erronee, si procederà alla rettifica delle medesime, per evitare i progressivi errori.
Qualora gl'impiegati di Revisione siano sicuri essersi la puntatore, e risommatura giornaliera eseguita colla massima accuratezza; in tal caso non occorre incominciare lo appuramento de' libri colla puntatura; potendo tale puntatura ripetersi in qualche conto, in cui la resta non coincide colla dimostrazione (1). Ma se poi non si possono compromettere di tale puntatore, allora conviene fare una novella puntatura di tutte le partite dintroito, ed esito, nel modo espresso nella prima Sezione del presente Capitolo.
Rettificate quindi in tal modo le reste sistenti nel principio di ciascun conto, e tutti gl'introiti, ed esiti scritturati, mediante la novella puntatura, qualora si credesse rinnovare, si passerà alla dimostrazione di ciascuna resta, che si trova menzionata in fine di ogni conto dalla parte del dare. Tale dimostrazione dovrà farsi in fine di ciascun conto.
Questa dimostrazione non serve ad altro, se non per aver una pruova certa, ed indubitata, che il conto sia stato regolarmente scritturato tanto nell'avere, che nel dare, che sia esatto nella sommatura, e che quella sia effettivamente la resta del creditore.
La dimostrazione consiste nel menzionare al di sotto di ciascuna resta, e per ordine collettivo. tutte le somme delle polizze di ogni specie non ancora esitate, le quali qualora nel di loro ammontare costituiscono una somma uguale alla Festa, danno una pruova certa,. ed indubitata, che il come sia stato regolarmente scritturato, tanto nell'avere, quanto nel dare; che sia esatto nella sommatura; e che quella sia effettivamente la resta del creditore.
Questa dimostrazione sebbene apparisca di recente invenzione, pure la stessa vanta un'epoca molto remota. Anticamente tale dimostrazione feceasi su' fogli volanti, e per quei conti solamente che il totale dell'avere non coincideva col dare; dappoiché per rettificare tali conti, si rendea necessaria la verifica di ciascuna polizza, e la distinzione di quelle esitate, e di quelle che erano tuttavia in commercio. In progresso si venne a riflettere, che tale dimostrazione arrecava i seguenti vantaggi. 1.° Dimostrava in fine di ogni conto di quali polizze si componeva la resta (2).
(1) La regolarità esigerebbe tenersi in Revisione due classi d'impiegati. La prima, che nel corso del quadrimestre corrente farebbe la puntatura giornaliera, ed eseguirebbe poi nel quadrimestre seguente lo appuramento di scrittura, e bilancio. La seconda, che in questo secondo quadrimestre farebbe la puntatura; nel terzo si dedicherebbe allo appuramento; e così alternare fra loro. In tal modo siccome la puntatura verrebbe eseguita da quegli stessi impiegati, che debbonsi poi incaricare dello appuramento, e bilancio; cosi essi avrebbero tuttala cura per la esattezza della puntature che costituisce la più lunga, ma preliminare operazione di appuramento.
(2) Questa prima circostanza che la dimostrazione manifesta è una delle più sublimi che possa idearsi; poiché fa conoscere a colpo d'occhio tutte le polizze di ciascun creditore apodissario, che non ancora sono state esibite al Banco per esitarsi, e che sono tuttavia in commercio. Senza di questa dimostrazione, tali circostanze non potrebbero conoscersi che dopo lungo, e penoso esame.
§. 2.° Dava una norma certa della regolarità del conto, e della sua resta. 3.° Che per Ogni polizza da esitarsi, era menzionato il foglio corrispondente alla sua origine, 4.° Che per eseguire simile dimostrazione, veniva benanche appurato il libro di notate fedi, 5.° Che in fine servir potea di norma alla Revisione, ed Archivio nelle circostanze di doversi discaricare polizze di epoca remota (1). In conseguenza di che simile dimostrazione venne a porsi in esercizio; ed il trascurarsi per brevità costituirebbe una irregolarità, ed una omissione gravissima, capace a produrre delle tristi conseguenze.
Premesso ciò venghiamo ora a spiegare qual debba essere il metodo più facile per eseguire una tale dimostrazione.
Le prime partite a menzionarsi nella dimostrazione, sono quelle espresse nella dimostrazione fatta nel libro del precedente quadrimestre, appurato, detratte pria però tutte quelle polizze addebitate nel quadrimestre che si va ad appurare. All'oggetto saranno esaminate sul libromaggiore apodissario tutte le partite di esito, e per quelle che dalla quarta colonna del dare si troveranno appartenere ai quadrimestri precedenti, se ne farà una piccola menzione in margine di ciascuna partita espressa nella dimostrazione, ossia un discarico indicante esser e stata tale polizza spesa, e soddisfatta dal Banco, per quindi nel ricopiarsi la dimostrazione precedente, riportarsi depurata dalle partite addebitate.
Per apportare poi una chiarezza maggiore alla cosa ci crediamo nel dovere esporre pria un modello di dimostrazione fatta in dorso di un conto del quadrimestre precedente 9 che deve essere depurata nell'appurarsi il seguente quadrimestre, e poscia quello di una dimostrazione a farsi nel libro corrente da appurarsi.
(2) Spesso accade, che nello spendersi qualche polizza si trascura il discarico a farsi ove la polizza ebbe origine. In tal modo gl'impiegati di Revisione, o Archivio vedendo aperta tale polizza, ossia senza il discarico, la ritengono come non spesa; ma dessi esaminando la dimostrazione fatta nell'ultimo libro, verranno ad accertarsi non esservi stata emissione di discarico; e che la polizza non siasi esitata, ne presa a pleggeria la somma nella polizza medesima contenuta.
1840 2° Quadrimestre
ANTONIO PANICO
10
|
Dare |
Avere |
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10 Giugno Esso |
100 |
f. 20 Maggio Da Carte |
1580 |
|
1900 |
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Nel seguente fol. 1701 |
1800 |
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|
|
| |
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Dimostrazione |
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1837 1.° f.° |
1612 f. |
|
300 |
|
| |
|
f. |
1635 poi. |
|
8 |
11 Sett. 1840 |
| |
|
1837 2.0 L. |
S80 n. |
|
200 |
|
| |
|
L. |
810 n. |
|
300 |
11 Sett. 1840 |
| |
|
1840 1.° f. |
1380 f. |
|
100 |
|
| |
|
|
detto |
|
200 |
|
| |
|
|
detto |
|
100 |
|
| |
|
f. |
1381 poi. |
|
4 |
|
| |
|
s. |
560 n. |
|
200 |
|
| |
|
s. |
570 r. |
|
55 |
80 |
| |
|
1840 2.° f. |
1580 f. |
|
55 |
|
| |
|
|
detto pol. |
|
1 |
|
| |
|
T. |
580 n. |
|
100 |
|
| |
|
T. |
578 r.°. |
|
176 |
|
| |
|
|
|
|
1800 |
|
SPIEGAZIONE DI QUESTA DIMOSTRAZIONE.
I ducati 300 derivano da una fede formata nel primo quadrimestre del 1837 al folio 1612. I ducati 8 da polizzino sciolto formato nel detto quadrimestre al folio 1635. I ducati 200, e 300 da due polizze notate fedi nel secondo quadrimestre del 1837 scritturate ai folli 580, e 810 del libromaggiore delle notate, lettera L. I ducati 100, 200, e 100 da tre fedi del primo quadrimestre del 1840 al folio 1380. I ducati 4 da un polizzino sciolto formato in detto quadrimestre al folio 138:. I ducati 200 da una polizza notata in detto quadrimestre scritturata al folio 560 del libromaggiore di notate lettera S. I ducati 55. '60, costituiscono il resto di una madrefede scritturata al folio 570 del libro di notate lettera S. I ducati 55.io da una fede di credito del secondo quadrimestre del 1840 al folio 1580. ducato uno da un polizzino sciolto di detto quadrimestre e folio. I ducati 100 da una polizza notata fede, e scritturata al folio 580 del libro di notate lettera T. E finalmente ducati 176 costituiscono il resto di unaltra madrefede scritturata in detto secondo quadrimestre del 1840 al folio 578 lettera T.
Siegue quindi il modello di una dimostrazione a farsi nel libro del 3.° quadrimestre del 1840 che dee appurarsi.
ANTONIO PANICO
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Dare |
Avere |
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11 Settembre Doria. |
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|
poi 2 Genn. 1837 |
Per resta del precedente |
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detto dì Sancto |
|
300 |
20 giug. d.° |
folio 1610 |
|
1800 |
|
|
30 Ottobre de Luca |
|
300 |
30/09/13 |
|
|
|
|
| |
|
608 |
|
10 Settembre Pascale |
|
200 |
f. |
| |
|
|
|
detto dì detto |
|
300 |
In Mad. |
|
|
|
|
|
11 detto detto |
|
8 |
pol. |
|
|
|
|
|
30 detto detto |
|
600 |
|
|
Nel seguente f.° 1832 |
|
3300 |
|
|
|
f._ |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
f |
300 30 Otto |
|
|
|
|
|
|
|
f |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
30 dicembre detto |
|
1000 |
In Mad. |
|
|
|
|
|
|
|
3908 |
|
Pria di eseguire. una tale dimostrazione, fa duopo ricordare quello che dicemmo pocanzi, di doversi la dimostrazione fatta nel libro del precedente quadrimestre appurato purificare, e diminuire di tutte le polizze addebitate nel quadrimestre corrente. Ad eseguire ciò, si dovranno percorrere tutte le partite di esito, e quelle polizze che risguardino i quadrimestri precedenti, saranno discaricate in margine delle dimostrazioni fatte nel libro precedente appuro. Si dovranno pure esaminare le le reste di madrifedi menzionate nella precedente dimostrazione, esistano tuttavia intatte, ovvero siansi estinte, o diminuite. Nel primo caso saranno ritenute. Nel secondo caso saranno soppresse interamente o minorate. In tal modo rettificata la precedente dimostrazione, si copierà nel libro corrente da appurarsi, menzionando in tale dimostrazione le sole polizze non ancora addebitate. Or siccome nel quadrimestre corrente sono state addebitate sole due polizze de' quadrimestri precedenti, cioè quella di ducati 8 de' 2 gennaio 1837, e quella di ducati 300 de' 20 giugno detto, e si è estinta la resta di ducati 176 della madrefede scritturata al folio 578 lettera I del 1840 2.° quadrimestre; così queste due polizze solamente, e la resta di ducati 176, non debbonsi comprendere nella dimostrazione corrente. Premesso ciò ecco il modello della
|
Dimostrazione |
||||||||||
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1837 |
1.° f.° |
1612 |
f |
300 |
|
|
Riporto |
|
1159 |
80 |
|
1837 |
2.° L. |
580 |
n.a |
200 |
|
1840 a.0 f.° |
1580 |
f. |
55 ao |
20 |
|
1840 |
1.° f.° |
1330 |
f |
100 |
|
|
detto pol. |
|
2 |
|
|
|
|
detto. |
f. |
200 |
|
T. |
580 |
n. |
100 |
|
|
|
|
detto. |
f. |
100 |
|
1840 3.° f.° |
1380 |
f. |
200 |
|
|
|
f.° |
1481 |
pol. |
4 |
|
|
detto |
f. |
100 |
|
|
|
S. |
560 |
n. |
2200 |
|
|
détto |
f. |
200 |
|
|
|
S. |
570 |
r.° |
55 |
80 |
|
detto pol. |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
1159 |
80 |
U. |
580. r.° |
f. |
1476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3300 |
|
Questa dimostrazione non ha bisogno di alcun'altra spiegazione, stante quelle precedentemente fatte.
Rettificate quindi in tal modo le reste dei creditori, colla guida di queste si passerà alla formazione del bilancione e ristretto di che ne discorreremo nel §. 4.
§. 2. De' libri de' mandati.
La prima operazione a farsi per l'appuramento di questi} libri è anche quella della verifica di tutte le reste scritte in principio dell'avere di ciascun conto, per accertarsi della loro identicità. Per la verifica di tali reste si terranno pure per norma il libro, ed il bilancione precedente..
Verificate le reste si passerà alla puntatura di tutte le partite d'introito, ed esito, qualora non si viva sicuro di essersi regolarmente fatta tale puntatura precedentemente; ma sempre dovranno verificarsi le sommature degl'introiti, ed esiti di ogni conto, e le sottrazioni fatte per conoscersi le reste. Indi si passerà alla dimostrazione di qualche conto, cioè di quei conti pe' quali la esazione delle somme pervenute con mandati, non si sia fatta alla rinfusa; mentre per quei conti che la esazione si è fatta confusamente, non si può eseguire veruna dimostrazione, e ciò dal perché non vi esiste discarico nella quarta colonna dell'avere.
Per apportare sempre maggior chiarezza, conviene esporre due modelli, il primo che riflette un conto difficile a dimostrarsi, ed il secondo, che ne rende facile tale dimostrazione.
Primo modello
ANTONIO CARUSO
|
Dare |
Avere |
||||||
|
16 Gennaio |
Esso |
|
5 |
16 gennaio |
Nostro B.° |
|
10 |
|
|
Vitale |
|
5 |
23 detto |
Città |
|
15 |
|
31 detto |
Esso |
|
21 |
30 detto |
Nostro |
|
10 |
|
|
|
|
31 |
18 febbraio |
A. G. P. |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
Nel seguente |
f.° 300 |
|
9 |
. |
|
|
|
Per questi conti ove la dimostrazione non puo' eseguirsi, fa d'uopo praticare la risommatura colla massima accuratezza, per avere cosi una certezza della regolarità delle operazioni.
Secondo modello
CASIMIRO DONZELLI
|
Dare |
|
Avere |
|||||||
|
16 Gennaio |
Esso. |
|
15 |
16 Gennaio |
16 Gennaio Nostro B.° |
|
|
16 Gennaio |
|
|
1 Marzo |
Esso. |
|
18 |
28 febbraio |
23 detto Città |
|
30 |
|
|
|
8 detto |
Esso |
|
10 |
6 Mario |
30 dettò Nostro B.° |
|
15 |
|
|
| |
|
|
|
|
28 Febbraio A. G. P. |
|
15 |
1 Marzo |
|
| |
|
|
43 |
|
6 Marzo Serio. |
|
10 |
8 detto |
|
| |
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
Nel seguente f.° |
|
45 |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
Dimostrazione |
||||
| |
|
|
|
|
1840 1° f.° 580 |
|
30 |
|
|
| |
|
|
|
|
f.° detto. |
|
15 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
Questa dimostrazione non ha bisogno di alcuna spiegazione, attesa quella fatta pe' libri di fedi: E giova qui ripetere, che dovendosi enunciare le partite espresse nella dimostrazione del libro del precedente quadrimestre, debba pria tale dimostrazione purificarsi dalle partite esitate nel corso del quadrimestre corrente da appurarsi, serbando le stesse norme espresse pe' libri di fedi.
De librimaggiori di notate fedi.
In ordine a questi libri, il regolamento del Banco nell'art. 15 dispone quanto segue:
» I librimaggiori delle notate fedi avendo tutta la correlazione cogli altri librimaggiori del Banco, devono similmente appurarsi dallo stesso Revisore, e suoi aiutanti, per lo di cui oggetto deve fare le seguenti operazioni.
» I. Il confronto di tutte le reste di credito, che dal libro del semestre antecedente appurato, sono passate in quello da appurarsi, corrigendo quegli errori, che forse potrà rinvenire.
» 2. La puntatura di tutte le partite d'introito cogl'introiti originali de' Cassieri, e di Ruota, cui succede la rivista delle partite spuntate.
» 3. Il riscontro di tutte le nuove madrifedi formate nel semestre corrente, ed assentate su' libri delle notate fedi colla scorta degli originali libri d'introito di Cassa, e di Banco.
» 4. La puntatura di tutte le polizze notate in fede nel corso del semestre corrente, col Confronto che sene farà col registro del semestre medesimo.
» 5. La puntatura delle polizze spese nel corso del semestre col confronto del giornale di esito delle notate fedi.
» 6. La risommatura di tutt'i conti situati D su i libri delle notate fedi, tanto nel dare, che nell'avere, e la correzione degli abba gli, che s' incontrano..
Essendosi negli anni scorsi aboliti il registro delle polizze notate, ed il giornale di esito di tali polizze; cosi il confronto delle partite di esito scritte su questi libri, ossia di tutte le polizze notate, non si può più eseguire nel modo prescritto dal regolamento.
Il metodo attuale per la verifica di questi libri si è seguente.
1. Di verificare tutti i totali d'introito, ed esito situati iii principio dalla parte dell'avere, e del dare con quelli segnati in fine di ogni conto de' libri precedenti di notate fedi, non che le reste di madrifedi con quelle espresse nelle dimostrazioni de' libri di fedi.
2. Di verificare tutti gl'introiti notati in dorso di madrifedi, colla guida degli originali introiti di Cassa, e di Banco.
3. Di riscontrare tutte le polizze notate tenendo per norma i librimaggiori di fedi.
4. Di verificare se tutte le sommature, e riporti, siano state eseguite regolarmente.
§. 4. Del bilancione, e suo ristretto.
Rettificati in tal modo tutt'i conti de' creditori, e debitori, e le loro effettive reste, si passa alla formazione del bilancione, e quindi del ristretto. Il. bilancione viene diviso in due parti. Nella prima si menzionano tutte le somme sistenti presso il Tesoro, e le diverse Casse del Banco che figurano da' debitori del Banco stesso. Nella seconda parte poi si specificano tutte le reste de' creditori apodissarì, che sono i creditori del Banco.
Premesso ciò, passiamo ora a dare un modello della prima parte del bilancione che riflette come si disse i debitori del Banco.
Debitori apodissari del 1840 3.° Quadrimestre.
10
|
Tesoro di nostro Banco |
8834247 |
25 |
|
Cassa amministrata dal signor Napoli |
115830 |
50 |
|
Cassa amministrata dal signor Amatrice |
98380 |
15 |
|
- |
9048457 |
90 |
|
Folio 158 Gabriele Cuomo |
1 |
|
|
|
9048459 |
|
SPIEGAZIONE
I ducati 8834247. 25 sono quelli sistenti nel Tesoro. I ducati 115830. 50 sono nella Cassa amministrata dal sig. Napoli. I duc. 98380. 15 nella Cassa amministrata dal signor Amatrice. Finalmente il duc. 1 e gr. 10, riflette una resta dovuta da Gabriele Cuomo, per essersi pagata al medesimo una somma al di la del suo dedito nel suddetto duc. 1 e gr. 10. siccome si raccoglie dal conto dello stesso Cuomo scritturato al folio 158 (1).
(1) Ne' conti de' mandati sono più facili a verificarsi simili errori; poiché l'impiegato di questo libro nello spendere una resta di diversi mandati in ducati 10, l'addebita per ducati 12; ed in seguito di tale errore il creditore apodissario per causa di mandati, profittando dell'errore medesimo, ritira benanche i durati due, che non gli sono dovuti. Ecco adunque il vero conto che risulta debitore del Banco. Tali conti erronei in debitori, si verificano pure su i librimaggiori di fedi: però gli errori di questi libri possono derivare solamente da polizze notate senza l'effettivo credito. D'altronde è d'avvertirsi che nella prima parte del bilancione, si debbono comprendere le sole somme di quei conti, che effettivamente risultano debitori, e non già di quelli che appariscono tali; e che poi effettivamente non lo sono.
La seconda parte del bilancione come si disse vien formata da tutte le reste de' creditori apodissarì, che si rilevano da' diversi librimaggiori di fedi, e mandati.
Per serbare un ordine si comincia lo spoglio delle reste dal primo libro, cioè da quello de' mandati, che racchiude i primi fogli da 1 a 2000, e poi si prosiegue pe" libri susseguenti, conservandosi la gradazione de' fogli.
Ciò premesso, passiamo a dare il modello della seconda parte del bilancione, che riflette come si disse i creditori del Banco.
Creditori apodissari del 1840 5.° Quadrimestre
Primo libro
|
Folii |
Nomi e Cognomi |
|
Somme |
|
Folio |
Nomi e Cognomi |
|
Somme |
|
|
15 |
Maria Cesaro |
|
150 |
|
180 |
Giuseppe Como |
|
95 |
|
|
17 |
Luca Florio |
|
350 |
15 |
300 |
Saverio Dentice |
|
1 |
60 |
| |
Domenico Fasano |
|
11 |
50 |
400 |
Luigi Doria |
|
180 |
|
|
50 |
Luigi Jodice |
|
1150 |
|
|
Salvatore Ruo |
|
2780 |
|
| |
Antonio Severo |
|
50 |
|
501 |
Luigi Salvatore |
|
7 |
|
|
80 |
Giuseppe Sangiovanni |
|
2000 |
|
501 |
Stefano Maresca |
|
1 |
|
|
95 |
Luca de Gregorio |
|
150 |
|
600 |
Salvatore Anastasio |
|
8 |
|
|
130 |
Antonio Jodice |
|
150 |
15 |
701 |
Giovanni Abrusci. |
|
5 |
|
|
150 |
Saverio Limo |
|
18 |
60 |
800 |
Luigi Jodice |
|
3 |
|
| |
|
|
4030 |
40 |
816 |
Salvatore Acampora |
|
8 |
|
| |
|
|
|
|
910 |
Giuseppe Saggese |
|
300 |
|
| |
|
|
|
|
1008 |
Luigi Sanghez |
|
50 |
|
| |
|
|
|
|
1800 |
Salvatore Aloj |
|
10 |
50 |
| |
|
|
|
|
1901 |
Francesco Avagnano |
|
50 |
40 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
3459 |
50 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
4030 |
40 |
| |
|
|
|
Totale della collettiva de 1.° libro |
|
7489 |
90 |
Secondo libro
|
Folii |
Nomi e Cognomi |
|
Somme |
|
Folii |
Nomi e Cognomi |
|
Somme |
|
|
2001 |
Angelo Speco |
|
2230 |
|
3620 |
Giuseppe Pane |
|
3000 |
|
|
|
Luigi Severo |
|
3180 |
15 |
|
Giorgio Sparano |
|
1000 |
|
|
2008 |
Salvatore Acunzo |
|
11780 |
|
3702 |
Santolo Pane |
|
8000 |
|
|
|
Giuseppe Joele |
|
11890 |
50 |
3708 |
Biase Roberto |
|
12000 |
|
|
2030 |
Giuseppe Sabino. |
|
1380 |
|
3809 |
Carmine Santolo |
|
23000 |
|
|
|
Simone Solicb |
|
20000 |
|
3810 |
Alfonso Manila |
|
1580 |
|
|
2041 |
Luigi Sabbatino |
|
110 |
|
|
Monistero del Gesù |
|
8380 |
|
|
2042 |
Sabbato Samuele |
|
1180 |
45 |
3900 |
Collegio del Salvatore |
|
1180 |
|
|
2050 |
Luca Bo$so. |
|
380 |
15 |
|
Chiesa del Carmina |
|
290 |
|
|
2071 |
Antonio Sancio |
|
1830 |
|
3902 |
Ritiro di S. Vinc. Ferreri |
|
190 |
|
|
3001 |
Salvatore Acunzo |
|
1000 |
|
3903 |
Tesoreria di Casa Reale |
|
20338 | |
|
3008 |
Giuseppe Simone |
|
1 |
|
|
Pietro Cuomo |
|
5180 |
|
|
3118 |
Paolo Palma |
|
80 |
|
3905 |
Salvatore Aloja |
|
810 |
|
|
3219 |
Francesco Conte |
|
3000 |
|
3908 |
Benedetto Ferrari |
|
8000 |
|
|
3234 |
Gesualdo Ferrara |
|
13 |
|
3909 |
Pagatoria Generale |
|
2112000 |
|
|
|
Giuseppe Sessa |
|
12 |
|
3910 |
Sabbato Polverino |
|
3000 |
|
|
3500 |
Leonardo Papa |
|
35 |
|
|
Paolo Santillo |
|
94 |
85 |
|
|
|
|
11 |
|
3940 |
Giuseppe Salvato |
|
123331 |
|
|
3601 |
Geronimo Santolo |
|
32 |
|
3960 |
Salvatore Cosa |
|
914669 |
|
|
3602 |
Bartolomeo Como |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Benedetto Conte |
|
31 |
|
|
|
|
5259514 |
85 |
|
3605 |
Cassa di Ammortizzazione |
|
203680 |
80 |
|
|
|
261906 |
25 |
|
|
|
|
261906 |
25 |
Totale della collettiva del 2.° libro |
|
5531421 |
Terzo libro
|
Folii |
Nomi e Cognomi |
|
Somme |
|
Folii |
Nomi e Cognomi |
|
Somme |
|
|
4001 |
Luigi Somma |
|
1000 |
|
4701 |
Reggenza del Banco delle |
|
|
|
|
|
Antonio Lucano |
|
31800 |
|
|
Due Sicilie |
|
1122184 |
|
|
4005 |
Saverio Pepe |
|
88830 |
|
|
Tommaso Jodice |
|
150 |
|
|
|
|
|
11830 |
|
|
Sabbato Cogna |
|
3 |
|
|
4008 |
Lorenzo Merola |
|
3800 |
|
5008 |
Salvatore de Silva |
|
100 |
|
|
|
Gaetano Pepe |
|
181610 |
|
|
Giuseppe Cipriano |
|
300 |
|
|
|
Saverio Pasca |
|
1880 |
|
5203 |
Biase Anzehui |
|
11000 |
|
|
4020 |
Domenico Cardone |
|
11380 |
|
|
Giulio Sairi |
|
8 |
|
|
4090 |
Domenico Santo |
|
230 |
|
5304 |
Diego Simonetti |
|
1000 |
|
|
4110 |
Monistero di Suor Orsola |
|
3110 |
|
5312 |
Giuseppe de Liguoro |
|
8000 |
|
|
4220 |
Ospedale d' Incurabili |
|
14380 |
|
|
Francesco Saverio Pepe |
|
30 |
|
|
|
Ospedale della- Pace |
|
18630 |
|
5390 |
Salvatore Falcone |
|
100 |
|
|
4580 |
Collegio di Musica |
|
1340 |
|
5690 |
Pasquale Bello |
|
8000 |
|
|
4600 |
Carmine de Falco |
|
100 |
|
5697 |
Nicola Maisto |
|
300 |
|
|
4700 |
Salvatore Cinque |
|
3 |
80 |
5800 |
Bernardo Gagliardi |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
5801 |
Decio de Curtis |
|
87 |
|
|
|
|
|
369923 |
80 |
5900 |
Luca de Jorio |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
5901 |
Pietro Cuomo |
|
11860 |
|
|
|
|
|
|
|
5903 |
Paolo Ionico |
|
1320 |
|
|
|
|
|
|
|
5909 |
Girolamo Carfora |
|
1220 |
|
|
|
|
|
|
|
5910 |
Biase de Angelis |
|
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
5920 |
Cassa di Sconto |
|
1982000 |
|
|
|
|
|
|
|
5960 |
Luigi Porcelli |
|
104 |
20 |
|
|
|
|
|
|
5971 |
Saverio Cocozza |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5990 |
Sabbato Rivera |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5999 |
Giuseppe Soriero |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3149606 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
369923 |
80 |
|
|
|
|
|
|
Totale della collettiva del 3.° libro |
|
3519530 |
|
Stabilite cosi le due parti del bilancione, si passa alla formazione del ristretto. 11 ristretto non è altro, che il quadro dimostrativo dell'ammontare di ogni debitore del Banco, e delle reste sistenti in ogni libro apodissario, appartenenti a ciascun creditore del Banco medesimo.
Nel formarsi il quadro dimostrativo del ristretto è indifferente il situare prima i creditori e poscia i debitori, o viceversa, per dover sempre il totale degli uni pareggiare con quello degli altri, salvo qualche sbilancio di una minima somma, che per amico sistema suole tollerarsi come diremo in progresso.
In questo caso di sbilancio sarebbe regolare situare pria l'ammontare di coloro, che costituiscono la maggior somma, onde rendere facile la sottrazione. Quindi se il totale de' creditori è maggiore di quello de' debitori, allora ai situerà in preferenza il totale de' creditori.
Premesso ciò, ecco il modello del
Ristretto del 1840 3.° quadrimestre
10
|
Creditori apodissarì |
|
|
|
|
1.° Libro ossia mandati |
|
7489 |
90 |
|
2.° Libro |
|
5521421 |
|
|
3.° Libro |
|
3519530 |
|
|
|
|
----------- |
9048441 |
Sbilanci in più debitori
|
1830 1.° |
|
7 |
50 |
|
|
1831 2.° |
|
8 |
50 |
|
|
1837 3.° |
|
6 |
50 |
|
|
1840 2.° |
|
9 |
50 |
32 |
|
|
|
Totale |
-----------9048473 |
Debitori apodissarì
10
|
Tesoro |
|
8834247 |
a5 |
|
|
Cassa amministrata dal signor Napoli |
|
115830 |
50 |
|
|
Cassa amministrata dal sig. a matrice |
|
98380 |
15 |
|
|
Gabriel Cuomo |
|
1 |
|
|
|
|
|
------------ |
---- |
9048459 |
Sbilanci in più creditori
10
|
1830 2.° |
|
5 |
|
|
|
1831 1.° |
|
4 |
50 |
|
|
1837 2.° |
|
2 |
20 |
|
|
1840 1.° |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Totale |
|
9048472 |
|
Sbilancio in più debitori |
|
|
|
1 |
|
|
|
Pareggia |
|
9048473 |
SPIEGAZIONE DI QUESTO RISTRETTO
Siccome nel suddetto ristretto l'ammontare de' creditori costituiva una somma maggiore di quella de' debitori; così si è situato in primo luogo. La somma di ducati 7489. v 90 è l'ammontare di tutte le reste de' conti scritturati nel primo libro: l'altra di ducati 5521421. 10 è quella del 2.° libro; e l'altra somma di ducati 3519530, riflette quella del 3.° libro. I ducati 9048441, costituiscono l'ammontare del; le suddette tre somme. Le quattro somme di ducati 7. 50, 8. 50, 6. 50, e 9. 50 in uno duc. 32 costituiscono quattro sbilanci in più debitori de' quadrimestri precedenti Finalmente la somma di duc. 9048473 e l'intiero ammontare de' creditori.
La seconda parte del ristretto fino alla somma di duc. 9048459, non ha bisogno di novella spiegazione, attesa quella fatta in fine della parte del bilancione.
Le quattro somme di duc. 5. 10, 50, 2. 20, 1. 20 in uno duc. 13 riflettono quattro sbilanci in più creditori de' quadrimestri precedenti. 1 duc. 9048472 costituiscono l'intiero ammontare di tutt'i debitori, che sottratto da quello de' creditori, ha dato la differenzi di ducato uno, che forma lo sbilancio in più debitori del corrente quadrimestre.
§. 5. Obblighi del Revisore nell'appuramento della scrittura, e formazione del bilancione.
1. Nel caso che coll'appuramento si rinvenghino delle partite erroneamente scritturate sia nell'introito, sia nell'esito, dovranno tali partite errate rettificarsi con i così detti storni, de' quali ragionammo nella 2. Sezione del Capitolo 3.°
§. 2.° Risultando coll'appuramento conti effettivamente debitori, tanto su i libri apodissari, che su quelli di notate fedi, è obbligato il Be visore di farne sollecitamente un distinto rapporto al Governo del Banco, per procurarsi dal medesimo il dovuto indennizzo.
3.° Qualora nel formare il ristretto del bilancione, scorgerà uno sbilancio notabile tra il totale de' creditori, e quello de' debitori, dovrà rivedere ogni minuta operazione, dovendo assolutamente il totale de' debitori bilanciare con quello de' creditori (2).
SEZIONE 4.
Degli altri obblighi della Revisione.
La Revisione oltre alla puntatura, richiamo di scrittura, appuramento di essa, e formazione dello bilancio, tiene pure immensi altri obblighi, che in questa Sezione enumereremo, cioè quelli del riordinamento della scrittura, del discarico delle polizze, dell'estrazione delle partite, certificati, ed altro, e del rinvio della scrittura all'Archivio generale.
5. 1. Del riordinamento della scrittura.
La prima operazione a farsi in Revisione dopo ritirata la scrittura, e quella di riordinarla.
(1) I sbilanci de' quadrimestri precedenti, si situano, cioè quelli in più debitori sotto l'ammontare dei creditori, e quelli in più creditori, dopo l'ammontare de' debitori. La ragione si è che i sbilanci in più debitori del Banco formano sicuramente somme appartenenti ai creditori, non potendo ad altri spettare, e quella in più creditori per la stessa ragione competono ai debitori del Banco.
(2) l sbilanci di poco momento sono stati sempre tollerati dal Governo del Banco, onde non defatigare gl'impiegati in rivedere nuovamente tutte le lunghe operazioni precedentemente fatte. Per altro non dobbiamo tacere essere ciò irregolare, dappoiché ogni scrittura per dirsi esatta deve bilanciare interamente: questa è la comune opinione di tutti i Scritturali.
Deve quindi praticare le seguenti operazioni.
1. Costruire a volumi tutte le polizze, e mandati originali, facendone pria un confronto esatto con i libri di esito di Cassa per le polizze di Cassa, con gl'introiti di Ruota per le polizze di Banco, e col registro de' mandati, pe' mandati medesimi. In occasione di tale costruzione di volumi, deve far riordinare le polizze, serbando pe volumi di Cassa la distinzione delle Casse, e la decadenza de' fogli.
2. Fare in ciascuna pandetta, libro, giornale, e volume il corrispondente epigrafe, per la distinzione de' medesimi.
3.° Tenere sempre ordinata la scrittura, per evitare la confusione; e quindi il ritardo «nelle operazioni a farsi in caso di bisogno.
§. 2. Del discarico delle polizze.
1. Siccome tutte le fedi di credito, e polizze di qualsivoglia natura formate ne quadrimestri precedenti, e che vanno ad esitarsi nel quadrimestre corrente, pria di addebitarsi sui librimaggiori, debbonsi discaricare su i libri, ove ebbero origine; cosi la Revisione deve eseguire, e certificare un tale discarico. Per le fedi di credito dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme, e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza si procederà al discarico, notando nella quarta colonna dell'avere, ed a fronte della partita il giorno mese ed anno corrente, in cui la polizza si passa, con fare sulla stessa fede di credito il notamento, ossia la certificatoria di essere stata discaricata, in questi termini cioè:
1840 8 agosto Revisione discaricata al folio........... del 1838 primo.
Lo, stesso sarà praticato perle polizze d'introito sciolto. Per le polizze notate fedi, dovranno similmente verificarsi, e discaricarsi su i libri delle notate fedi, nella prima colonna del giare, destinata per lo discarico, notandovi il giorno, mese, ed anno corrente. Finalmente per la esazione delle somme pervenute con mandati, deve la Revisione in prima verificare la esistenza della somma, che s'intende de riscuotere; e quindi fare in piè del polizzino la solita certificatoria; indicando la pervenienza in questi termini:
1835 a 5 gennaio Nostro Banco. 10.
Però su i librimaggiori de' mandati devesi fare la corrispondente menzione della certificatoria spedita, sia dell'intiera resta, sia di una parte di essa; facendo il discarico in margine dell'introito, o una breve menzione di tale discarico in margine della resta.
2. Tutti: le polizze da discaricarsi in Revisione come si è detto di sopra, dovranno essere ivi presentate dal Chiamatore di Ruota; ed a cui dovranno dalla Revisione restituirsi.
3. Non potrà eseguirsi alcun discarico, se la polizza non contenga il visto, o mezza pa gala del Pandettario.
4. Qualora debba passarsi sul quadrimestre corrente,, sistente sulla Ruota, qualche polizza dipendente da' precedenti quadrimestri; e che venga inceppato lo addebito per difetto della resta, deve la Revisione procedere colla possibile sollecitudine alla rettifica di tale resta, con spedirne certificatoria al Libromaggiore di Ruota, per quindi da questi addebitarsi la polizza medesima.
3. Della estrazione di partite, certificati, bilanci, ed altro.
1. Qualunque documento sarà richiesto tanto per la scrittura sistente in Revisione, che presso i Giornalisti, dovrà questo rilasciarsi dalla Revisione. All'oggetto deve procurare che le cosi dette partite, ossia le copie delle polizze siano scritte con tutta la chiarezza, e senza errori.
2. Pe bilanci del conto de' mandati deve farli estrarre nel modo consueto, e tali quali si rilevano da' librimaggiori.
3. Pe bilanci del conto apodissario, non potrà estrarli senza l'ordine del Governo, benché il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madri-fedi, previo permesso dei Segretario, o del Razionale.
4. Venendo ordinato dal Governo del. Banco certificare sull'esistenza di qualche fede di credito, o polizza di qualsivoglia specie, ne farà l'attestato corrispondente, in conformità di ciò che si osserva da! libri che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità, e nel tempo stesso nel conto, ove appartiene la polizza, o fede di credito annotarvi la menzione di essersene formato il certificato in questi termini;
1840 a 10 giugno. Formato certificato di esistenza
per la polizza di ducati............ a richiesta di N. N.
Per le polizze notate la menzione suddetta dovrà farsi benanche su i librimaggiori di notate.
5. Tutte le copie, certificati ed altro, che faranno estratto dalla Revisione, dovranno dileggerei al Razionale del Banco per lo incasso de' dritti.
§. 4. Del rinvio della scrittura all'Archivio generale.
In ogni tempo è stato costante il sistema di ritenere in Revisione pochi anni di scrittura, e propriamente i più recenti, rimettendo sempre i più antichi negli Archivi. Negli antichi Banchi talune Revisioni ritenevano un numero maggiore di anni di scrittura, ed altre un numero minore (1).
Ora il sistema è costante in tutte le tre Casse, ritenendosi in ciascuna Revisione dieci anni, salve però le variazioni secondo le circostanze. Quindi siccome ciascuna Revisione infine dell'ultimo quadrimestre dell'anno completa il ritiro di tutta la scrittura formata nel corso dell'unno medesimo; così è ella obbligata inviare all'Archivio generale l'anno più antico che tiene.
Nel consegnare all'Archivario Generale la scrittura di ciascun anno, ne redigerà distinto notamente, che si farà sottoscrivere, per quindi discaricarsi da ulteriore responsabilità.
(1) Vedi fiocco parte 2 pag. 160.
FINE DEL TITOLO SECONDO.
NOTIZIE ISTORICHE ED ESPOSIZIONE DE' DIVERSI SISTEMI PRATICATE SULL'ANTICA SCRITTURA
NOZIONE GENERALE
Siccome i diversi uffici dell'amministrazione de' Banchi pel corso di circa due secoli e mezzo, quanti se ne contano dalla loro fondazione, sono stati esercitati or da un impiegato, ed ora da un altro; e poiché ancora in questo spazio di tempo sì lungo moltissime circostanze sonosi ne' Banchi medesimi verificate; cosi per la maggior parte i sistemi sulla scrittura Bancale vedonsi cambiati, modificati, e migliorati.
Queste modificazioni, questi cambiamenti, e miglioramenti meritavano essere raccolti, per passarli a conoscenza di tutti. Ecco quindi l'oggetto di questo Titolo.
SPIEGAZIONE DELLE FORMALITÀ COLLE QUALI VENIVANO ESEGUITI I PAGAMENTI DE' BANCHI NE' PRIMI TEMPI
Onde procedere con chiarezza, conviene distinguere, e separare tali formalità in due Sezioni. Nella prima si discorrerà di quelle che riflettevano il sistema bancale, e nella seconda delle formalità che riguardavano unicamente gl'interessi de' cittadini depositieri in ordine ai contratti che faceano mediante le polizze bancali.
SEZIONE PRIMA.
§. 1. Fin dalla istallazione de' Banchi pubblici, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri Venivano nella ragione di Banco riconosciute tre specie di polizze, cioè la fede di credito, il polizzino sciolto, e la polizza notata fede, ed in quest'ultima specie di polizze, vi andava compreso benanche il cosiddetto mandato, cioè il pagamento che si facea a più persone, mediante un solo Ordinativo.
§. 2. I Banchi in origine, e per molti anni rilasciavano ai depositanti solamente la fede di credito scritta a penna; e la somma contenuta in tale fede potea o girarsi interamente ad un solo giratario, ed in questo caso dovea il giratario nel momento della riscossione del danaro restituire al Banco la fede rilasciata; ovvero potea venir la intera somma girata a più persone, sia con diversi ordinativi di pagamento, che costituivano tante polizze notate fedi, sia con il cosi detto mandato, ed in questo caso il giratario restituiva il solo ordinativo di pagamento, ossia la polizza notata in fede.
§. 3. Pe' polizzini sciolti nel momento del deposito della somma, i Banchi niuna cautela rilasciavano ai depositanti, ma menzionavano semplicemente le somme depositate su i diversi libri del Banco cioè sul libro d'introito del Cassiere, e sul libromaggiore apodissario; ed il denaro in tal modo depositato veniva poi pagato a chiunque era il portatore di un ordinativo del depositante (1).
(1) Vedi Rocco part. 1 pag. 63 e 64.
§. 4. Per le polizze notate fedi; e mandati poiché il depositante avea già depositato il suo danaro nel Banco, e per lo quale deposito tenea presso di se un documento che lo attestava qual'era la fede di credito, quando volea di tal deposito disporre in favore di più persone diriggeva al Banco tanti ordinativi di pagamento, per quanti erano i giratari, ai quali venivano pagate le somme loro rispettivamente attribuite, mediante la esibizione. di tali ordinativi di pagamento. Però in dorso delle sole fedi di credito antiche si osservano le menzioni delle somme distaccate, e nelle polizze notate poi niuna circostanza, o cifra degl'impiegati del Banco si ravvisa, di essere cioè la tale polizza dipendente da quella fede; in modo che è ignoto il metodo che in quell'epoca si serbava nel distaccare le somme da una fede di maggior somma, ed in qual epoca seguiva la menzione sulla fede madre. Per altro è da supporsi che il depositante prima di consegnare la polizza al giratario la portava colla fede madre agl'impiegati del Banco, per farvisi dai medesimi lo addebito in dorso di tale fede madre, essendo questa la idea più plausibile; e forse quella cifra indicante la bona del Libromaggiore veniva messa sulla polizza, 7 non già nel momento della spesa; ma sibbene in tempo della notata: ed in tal modo è conciliabile la idea che nel punto dello addebito delle polizze in dorso delle fedi-madri, si apponea su tali polizze la cifra bona, onde colla ricognizione di questa cifra pagarsi la somma al portatore dell'ordinati vo di pagamento.
§. 5. Tutte queste circostanze e inducono a credere che una. massima buona fede regnava in quei tempi tra il pubblico, e gl'impiegati del Banco; poiché questi ultimi non esitavano all'atto di pagare il danaro colla semplice esibizione di un ordinativo attribuibile al depositante, senza che vi fosse stata almeno un'autentica, attestante essere l'ordinativo sottoscritto dal vero depositante; ed il pubblico all'incontro nel depositare il danaro per gl'introiti sciolti, niuna difficoltà avea, comunque non ricevesse dagl'impiegati del Banco una carta attestante il seguito deposito.
SEZIONE SECONDA.
§. 1. La medesima buona fede, che regnava ne' tempi andati, non facea richiedere nei Contratti che si faceano con polizze bancali tutte quelle formalità che ora si adoperano su tali polizze.
§. 2. I giranti consegnavano ai loro giratarii le polizze notate fedi, o polizzini sciolti. ossia i semplici ordinativi di pagamento che il depositante diriggeva al Banco; senza che sulle polizze medesime, vi fosse stata alcuna autenticità, o firma degl'impiegati del Banco, attestante la verità di tali polizze. Ciò non ostante i giratarii ritenendo per regolari tali ordinativi, li ricevevano, e ne faceano anche uso in commercio, con girarli ad altri, se ne facea bisogno.
§. 3. I giratarii all'incontro riscuotevano da' Banchi le somme contenute nelle diverse specie di Polizze, senza veruna di loro sottoscrizione. Che anzi è marcabile che con tali polizze per lo più veniva chiamato il compimento di una somma maggiore; e ciò non ostante ne anche si richiedeva la sottoscrizione del giratario, per l'accettazione della somma che si dicea pagata in contanti dallo girante. Questa circostanza ci assicura a pieno della gran buona fede che regnava in quei tempi, poiché la polizza bancale facea fede in giudizio, comunque non sottoscritta dal giratario. Però dopo molti anni la malizia umana incominciò a far verificare degl'inconvenienti; e ad evitarsi ulteriori tristi conseguenze derivanti da questo sistema di buona fede, tra le altre grazie domandato nel 1600 all'illustre Conte di Lemos allora Viceré in questo Regno, vi fu quella che ad evitar le frodi che si poteano commettere in far polizze per Banco a compimento di maggior somma, che ratealmente non fosse stata soddisfatta:
(come alcune volte era avvenuto) si fosse servito ordinare di non ricevere tali polizze, senza la sottoscrizione del creditore, ossia del giratario, e non sapendo scrivere si fosse fatta autentica per mano di un pubblico Notaio: a quale richiesta venne fatto pieno dritto con la prammatica de' 31 marzo 1603 (1), sotto la pena di ducati mille, e con legge di poter simili polizze a compimento servire per giustificare semplicemente il pagamento reale, ed effettivo che con tali polizze si facea.
§. 4. Dietro la pubblicazione di questa Prammatica ne' Banchi pubblici precisamente s'introdusse il sistema doversi da ogni giratario sottoscrivere la polizza al medesimo pagata, ancorché la gira non chiamasse compimento veruna; supplendosi con le autentiche de' Notai per gli analfabeti; ed in tal modo i contratti che faceansi con polizze bancali venivano ad essere perfetti, poiché vi era non solo la sottoscrizione del girante che dettava la legge nella gira; ma benanche quella del giratario, il quale con tale sottoscrizione veniva ad accettare quelle leggi, e condizioni dal girante designate.
§. 5. In seguito poi altre formalità furono richieste per le polizze bancali, fino a che furono portate a quella perfezione, e miglioramento che ora ravvisiamo.
INVENZIONE DELLE POLIZZE NOTATE FEDI E METODI SEXXATI NELLE DIVERSE EPOCHE
SEZIONE UNICA
§. 1. Le polizze notate fedi sono di antica invenzione, poiché si vedono eseguite non solo presso i Negozianti banchieri (2), ma benanche ne' Banchi pubblici fin dalla loro istallazione (3).
§. 2. Fu questa una delle più singolari agevolazioni, potendosi in tal modo spendere il denaro depositato in quella quantità che si vuole, con tenersi dal depositante con carta legale di tutti gl'introiti, ed essi dal medesimo fatti. Anche in tempo degli xxxxxxxx Argentari Romani, par che si era riconosciuta questa utilità di spendere il denaro depositato in più partite, siccome ce ne xxxxxxxxxxxx la Lx 9 § 2 ff. de Eden.
§. 3. In origine ossia ne' primi tempi dei Banchi pubblici, il metodo che si tenea per le polizze notate fedi era semplicissimo. I Banchi in principio davano fuori un solo chirografo per la sicurezza del seguito deposito, cioè la fede di credito, prima a penna e poscia in istampa. Il creditore apodissario quando volea pagare la intiera somma depositata, ed espressa nella fede, allora non altro eseguiva che la conveniente gira in dorso di tale fede; e che consegnava originalmente al suo giratario. Quando poi il creditore medesimo volea erogare in
(1) Ch'è la 6.a de Nummularia da noi riportata, e trascritta fra le altre nel Titolo 1°.
(2) Vedi le poche polizze sistenti netto Stabilimento di S. Eligio. In esse, e precisante nelle fedi di credito, si osservano distaccate delle somme dalla fede di maggior somma e pagate ai diversi giratarii, con ordinativi del depositante.
(3) Vedi la polizza di ducati 50 del Banco Spirito Santo notata a' 24 dicembre 1596 in dorso della fede-madre di duc. 100 del 20 detto dicembre in testa di Anniballo Mazziotti spesa a' 3 gennaio a 1597.
Vedi pure, la resta di ducati 5o di detta fede di duc. 100 spesa a 3 gennaio 1597. In dorso di questa fede-madre vedesi la suddetta polizza di duc. 50.
più partite la somma contenuta nella fede di credilo; allora dirigeva al Banco i corrispondenti ordinativi di pagamenti, che nella ragione di Banco chiamansi polizze notate fedi; ed il Banco menzionava semplicemente in dorso della fede-madre, tali ordinativi, colla indicazione del giorno, cognome del giratario, e somme. Questi ordinativi firmati a tutto il 1603xxx solamente dal girante, e da quest'epoca in poi anche da' giratari (1) si portavano al Banco, e si riscuoteva il denaro espresso negli ordinativi medesimi.
§. 4. In seguito xxxxxxxxxxxx la necessità di farsi sulle polizze notate fedi una xxxnzione dagli impiegati del Banco onde dare alla xxxxxxxxxxxxx un'autenticità, e non farle rifiutare in commercio. Fu quindi verso il 1734 introdotto il sistema di apporre su tali polizze la notata, essendo xxxxxxxx l'inventore il Banco dei Poveri. Fu pure introdotto il xxxxxxxxxxxxx per imprimersi sulle polizze notate-fedi, onde dare sempre più alle medesime una maggiore validità (2) ma anche nelle madri-fedi, per far conoscere essere quella fede divenuta fede-madre (3), ed evitare così delle falsità, e delle frodi che si poteano commettere rasando tali linee, e far supporre la fede-madre, come fede di credito girabile in commercio.
§. 5. Più appresso fu riconosciuto il bisogno di una doppia notatura per le polizze notate fedi, poiché senza di questa il Banco non conoscea quali quante polizze notate fedi avea dato fuori per xxxxxxxxxxx dei suoi impiegati; locchè poteva produrre confusione e tristi conseguenze pel Banco: furono quindi introdotti i librimaggiori di notate-fedi con le corrispondenti pandette, che non vennero mai più aboliti, anzi migliorati colla invenzione de' registri d'introito, ed esito.
§. 6. Il primo Banco che introdusse questi libri fu quello de' Poveri, e propriamente il 24 aprile 1737, ed essendosi conosciuta la utilità che tali libri produceano, furono adoperati benanche da tutti gli altri Banchi; cioè da quelli del Popolo, e S. Eligio nel 1744 primo semestre, da' Banchi di S. Giacomo, e Spirito Santo nel 1758 2.° semestre, dal Banco del Salvatore nel 1763 primo semestre, e dal Banco della Pietà nel 1779 2° semestre. (4)
§. 7. E giova qui ricordare che nella invenzione di tali libri, i conti vennero scritturati nello stesso modo che si pratica ora nello spoglio de' libri di notate-fedi, cioè con la menzione nella parte dell'avere della fede-madre, e dell'ammontare di tutti gl'introiti fatti precedentemente alla invenzione di tali libri; e nella parte del dare l'ammontare di tutti gli esiti ossia di tutte le polizze notate. Tali notizie vennero sicuramente raccolte dalle madri-fedi a misura che si presentavano ai librimaggiori di notate fedi per notarsi delle polizze.
§. 8. In seguito volendosi migliorare la scrittura delle notate fedi, furono introdotti altri due registri, per menzionare nel primo tutte le polizze che si notavano in ogni giorno; e nell'altro tutte le polizie notate, che in ciascun giorno venivano addebitate.
Questi registri in talune epoche, ed in alcuni Banchi furono creduti inutili e superflui; ragion per cui vennero per molte volte aboliti, ed indi ripristinati, fino alla soppressione dei Banchi, ed anche nei Banchi attuali a' tutto il 1819: da qual epoca in poi non sono stati più adoperati.
(1) Vedi ciò che si è detto nel Capitolo precedente.
(2) Questo bollo in origine era di picciola incisione e veniva impresso al piè delle polizze, e propriamente ove ora si pratica la indicazione della fede-madre. In seguito pei venne introdotto altro bollo, che veniva impresso al di sotto della notata.
(3) In origine per dimostrare che una fede era divenuta fede-madre solevansi tirare due linee sul bollo ma poi por evitare delle falsità, e delle frodi che si soleano fare in commercio, rasandosi tali linee, venne introdotto questo bollo di esito. V. Rocco part. 2 pag. 54.
(4) Comunque i libri dal 1779 al 1781 fossero stati con altri divorati dal noto incendio, pure poiché quelli del 1782 1° semestre, sono menzionati colla lettera F, così è da ritenersi essere stati introdotti in questo Banco tali libri nel 1779.
Di questi registri non se n'è mai curata la conservazione, essendosi sempre riputati come servibili solamente per la esatta scritturazione dei libri, in modo che dopo l'appuramento de' libri medesimi, non sono stati conservati con gli altri libri del Banco.
§. 9. E pria di chiudere la storia delle polizze notate fedi, giova qui ricordare nuovamente essere stato costante il sistema di non notarsi polizze in dorso di fedi di credito con gire, ad eccezione però delle fedi di credito fatte per depositi (1), e di abilitarsi a stornare le polizze notate, ed apporre le notate ad altre nuove polizze; purché pero tali polizze da rinnovarsi fossero girate alle stesse persone espresse nelle prime polizze notate, e contenessero le medesime somme (2).
DE' POLIZZINI DENOMINATI INTESTI SCIOLTI PER BANCA E LORO ANDAMENTO.
SEZIONE UNICA.
§. I. Gl'introiti detti sciolti per Cassa sono anche di antica invenzione, poiché si vedono adoperati fin da' primi tempi della istallazione de' Banchi pubblici, e forse erano in uso anche presso i Negozianti banchieri, di che peraltro non ne possiamo dare veruna notizia certa., per la inesistenza delle originali polizze di tali Negozianti banchieri, esistendone piccioli frammenti nello Stabilimento di S. Eligio. Fu sempre costante il sistema di non dover tali introiti sciolti oltrepassare la somma di ducati 9x99 mentre per le polizze di somma maggiore si è fatta sempre uso delle fedi di credito, o delle polizze notate fedi.
2. Diconsi polizzini sciolti per Cassa, dacché derivano da introiti di danaro sciolto, e libero che si deposita nelle Casse, e non da polizze di danaro condizionato.
3. Dalla fondazione de' Banchi fino al 1720 in circa fu costante il sistema di non rilasciarsi in potere del depositante verun documento del seguito deposito; né di accertarsi dagl'impiegati del Banco il deposito medesimo, almeno nel dorso del polizzino con quel fatto introito, che oggi si pratica. La buona fede che allora regnava permetteva: 1.° Che il creditore nell'eseguire il deposito non ritirano verun documento legale del seguito introito, bastandogli vederlo notato su i libri del Banco. 2.° Che in commercio non venissero rifiutati gli ordinativi di pagamento che il creditore facea, senza veruna formalità. 3.° Che il Banco pagasse la somma al portatore dell'ordinativo, senza conoscere con accerto se l'ordinativo di pagamento era partito dal vero depositante.
§. 4. In seguito, e propriamente verso il 1760 venne riconosciuto il bisogno di menzionarsi sul polizzino il seguito introito, onde non farli rifiutare in commercio da' rispettivi giratari: quindi tutt'i Banchi introdussero il sistema di far menzionare da' rispettivi Cassieri in dorso di tali polizzini la data in cui seguiva il deposito; e la somma introitata, colla sottoscrzione de' Cassieri medesimi.
§. 5. Non furono sufficienti queste formalità per far accreditare in commercio gli anzidetti polizzini, e ciò per le continue falsità, ed altri inconvenienti che verificavansi: quindi l'anno 1780 fu introdotto il sistema d'imprimersi su i polizzini il bollo del Banco. In tal modo adunque rimasero perfezionati simili polizzini, con quelle formalità che oggi ravvisiamo.
(1).Vedi ciò che abbiamo manifestato nel Cap. 6.° del presente Titolo.
(2) Vedi Rocco parte 2 pag. 56-58.
METODO FACILE A POTER LEGGERE CON FRANCHEZZA GLI ANTICHI CARATTERI
SEZIONE UNICA
Per antichi caratteri non intendiamo affatto parlare delle nostre antiche cifre, per la interpetrazione delle quali illustri personaggi trovansi dedicati a questa facoltà; ma sibbene de' nostri antichi caratteri, che soleansi adoprare ne' scorsi secoli, quando l'arte della calligrafia non era giunta a quella perfezione, cui oggi vedesi portata.
Per lo più negli antichi caratteri si ravvisano due costanti sistemi, quello cioè di abbreviare qualunque siasi espressione, e quello di scambiare in idioma quasi latino talune parole dello scritto.
A poter quindi leggere con franchezza gli antichi caratteri, tre requisiti sono assolutamente necessari.
Il primo si è quello di dover conoscere i diversi formolari di ogni atto di alienazione, cessione, enfiteusi, ecc.; poiché con la conoscenza di tali formolari si riesce con facilità all'ainterpretazione di qualche espressione, che forse pel modo come trovasi scritta si rende inintelligibile.
Il secondo si è quello di essere istituito nelle lettere, e nell'idioma latino, poiché siccome ne' scorsi secoli tale lingua era usitata più della italiana; cosi molte espressioni venivano scritte più tosto in idioma quasi latino, che italiane.
Il terzo finalmente si è quello della continua lettura di tali caratteri; poiché coll'uso, e colle norme espresse precedentemente si riesce facilmente ad interpetrare qualche irregolare abbreviazione di espressioni scritte in poche cifre, secondo il sistema di quei tempi.
Colle stesse norme si rendono anche intelligibili i decreti degli antichi Tribunali scritti in idioma latino, e che riguardano le polizze bancali.
MEZZI SUPPLETIVI PER RINVENIRE I PAGAMENTI FATTI, ANCHE NEL CASO DI MANCANZA DI PARZIALE SCRITTURA
Il tempo che tutto divora, i disastri sofferti ne Banchi nelle passate emergenze politiche, e la soppressione avvenuta nel 1806, e 1808 degli antichi Banchi, han prodotto il deperimento, e la mancanza di qualche libro. Ed ecco perché ne repertorii generali dell'Archivio si osserva tale mancanza, 0 mutilazione di taluni di essi.
Questa mancanza, o mutilazione produce la conseguenza di non potersi rinvenire qualche documento: quindi il bisogno di ricorrere ai mezzi suppletori.
Due sono i principali libri del Banco, necessari per rinvenire un documento, le pandette, ed i librimaggiori di ogni specie, cioè di fedi, di mandati, e di notate fedi. E' noto che questi libri formano nell'Archivio generale i due primi anelli della scrittura bancale, essendo l'uno concatenato con l'altro; in modo che la mancanza di non rende inutile l'altro per la corrispondenza che esiste fra loro.
Premesso ciò nella seguente Sezione indicheremo tanti mezzi suppletori, per quante possono essere le ipotesi il verificarsi.
SEZIONE UNICA
La pandetta costituisce il primo anello della scrittura depositata nell'Archivio generale; in modo che senza di questa non si può aprire il conto che si va cercando, per conoscersi in quale;foglio del libro trovasi scritturato tale conto. In questa ipotesi fa d' uopo ricorrere alla pandetta del semestre, precedente, o susseguente; poiché in tal modo nel caso che il conto del tale creditore abbia progredito per più anni, con i fogli in seguito, 0 del precedente (1) si può aprire il conto scritturato nel libro di quel semestre, ove manca la pan« detta; e quindi si può esaminare il conto in disputa. Però avviene che il conto di quel creditore di cui si va in cerca non sia stato esercitato che nel solo semestre, ove manca la pandetta; ed in questo caso fa duopo ricorrere ai libri di notate fedi, i quali potranno dare la notizia di qualche polizza notata-fede, e trovandosi questa addebitata necessariamente su libromaggiore di fedi potrà manifestare il foglio di tale libro: potrà anche ricorrersi ai libri di mandati, poiché spesso qualche creditore ha invertito il danaro pervenutoli con mandato in fedi di credito, ed allora nella 2.° colonna del dare trovasi indicato il foglio del libromaggiore di fedi: in fine nella inesistenza, o insufficienza di questi mezzi, fa d'uopo ricorrere agli esiti di Cassa, percorrendoli interamente di unita ai giornali di Banco, nel caso che la polizza che si va trovando fosse stata spesa col giro detto per Banco. È vero che l'esame degli esiti è lungo, e penoso; ma è pur vero che tale esame è meno laborioso di quello de' giornali, ed è necessario eseguirsi onde liberare qualche individuo da una ingiusta vessazione che forse soffre da chi non ha dritto alcuno. E nella mancanza degli esiti ancora, fa duopo ricorrere assolutamente all'esame di tutt'i giornali, 0 di altri librimaggiori di quel semestre, percorrendo tutt'i conti nel medesimo descritti. Per altro non è da tacersi che trattandosi di rinvenire un pagamento fatto in tempo remoto, fa duopo ricorrere in preferenza ai giornali di Banco, poiché anticamente una buona parte delle polizze venivano spese col giro detto per Banco, avendo spesso ravvisato che nei primi tempi i giornali di Banco erano quasi dell'istesso numero di quelli di Cassa, ed alle volte quelli superavano questi.
§. 2. La mancanza del libromaggiore di fedi poi costituisce quasi una impossibilità assoluta a poter rinvenire il pagamento che si cerca, non potendosi ricorrere ai mezzi suppletori di sopra designati, poiché nel solo libromaggiore trovasi-menzionato nella prima colonna del dare il giorno in cui la polizza è stata spesa, e con tale guida si può rinvenire il giornale, o il volume di polizze originali. In questa ipotesi adunque dopo esaminati i libri susseguenti per osservare se mai la polizza scritturata nell'avere su i libri del semestre precedente, fosse stata nel susseguente addebitata; si passerà all'esame di tutti giornali di Banco, ed indi degli esiti di Cassa, ed ove anche questi mancassero ricorrere all'esame di tutt'i giornali di Cassa; e così Somministrare al Pubblico il documento che va cercando.
(1) E' risaputo che libri dei Banchi antichi, e moderni, in fine di ogni semestre, o quadrimestre nel conto di ciascun creditore viene indicato il foglio ove il conto medesimo trovasi nel libro seguente scritturalo: quindi con questo foglio si apre il conto del seguente semestre. Però il solo Banco del Popolo tenea il sistema di non menzionare mai in fine de' semestri i fogli de' libri de' susseguenti semestri; e per questo Banco nelle occorrenze: fa d'uopo ricorrere ad altra regola cioè a rinvenire il conto col foglio serbato nello spoglio de' libri. È ancora risaputo che nello spoglio, de' libri tanto gli antichi Banchi, che quelli attuali hanno sempre serbato il sistema di scritturare i conti nel nuovo libro collo stesso ordine di foliazione cui trovavansi ne libri precedenti scritturati, con menzionare in principio dell'avere il foglio del libro del precedente semestre, o quadrimestre; con la guida di questo foglio adunque si può aprire il conto scritturato nel semestre precedente, ovvero col foglio di graduazione di spoglio si può aprire il libro susseguente.
§. 3. Per le pandette, e librimaggiori di mandati quando uno di essi manca, q anche:che mancassero ambedue il rimedio si appresta più facilmente. In questa specie di libri bisogna distinguere due cose,se si vuole cioè esaminare il mandato dello giranti, o il polizzino del giratario. Nel primo caso se si conosca il ramo dal quale il mandato è partito, si esaminerà il mandato originale di tale ramo, o la copia di esso fatta sul giornale dei mandati, e da questi si osserverà ciò che si desidera; e qualora non si conoscesse ne anche il ramo, si potranno, esaminare tutt'i mandati pervenuti nel Banco in quel semestre, e da' medesimi si scorgerà la somma pervenuta, e la causale di essa; e si otterrà benanche la indicazione del foglio del libromaggiore de' mandati, ove il conto trovasi scritturato. Nel secondo caso poi che si voglia esaminare il polizzino, col quale siasi tutto, o parte del mandato riscosso; allora fa d'uopo ricorrere agli esiti di Cassa, ed in mancanza di questi ai giornali.
§. 4. Per le pandette, e libri di notate fedi nella mancanza di cui fa d'uopo ricorrere ai librimaggiori di fedi su quali i conti delle polizze notate sono compresi, con percorrere tutt'i libri susseguenti di fedi, e fino a che la resta del creditore si va ad estinguere; poiché in tal modo o si riesce al rinvenimento della polizza, o si viene a conoscere che la tale polizza non sia stata ancora riscossa.
§. 5. In fine fa d'uopo parlare degli squarci. Spesso si chiede un certificato di ciò che risulta dallo squarcio. La mancanza di questi produce una impossibilità assoluta non potendosi con gli altri libri del Banco supplire al chiesto certificato, essendo gli squarci libri elementari, le di cui notizie sonosi attinte dagli avventori nel momento degl'introiti in modo che allontanati gli avventori, e dispersi tali libri, simili notizie elementari non si possono da' altra parte attingere. Per altro non si deve tacere che per taluni introiti, e precisamente per quelli vistosi si può avere dagli altri libri del Banco una semiprùova del modo come il tale introito sia stato formato. Fingasi che nella tale un depositante abbia cambiato per Ruota, o in,confidenza una, o più polizze; e che nello stesso giorno, e della medesima Cassa abbia poi l'armata una fede dell' istesso equivalente delle polizze cambiata e tale fede in testa del medesimo giratario In questo caso vi è tutta la probabilità a credere che questo introito abbia avuto origine da quelle polizze cambiate. È vero che del Banco non si può rilasciare un certificato attestante con sicurezza la ideata operazione, mai è pur vero che potranno alla parte richiedente somministrarsi non solo le copie conformi delle polizze cambiate, colla menzione delle firme messo al piè, del cognome del Cassiere ove furono cambiate, non che della giornata in cui ebbe luogo la spesa di tali polizze; ma benanche la copia conforma della fede che si crede aver avuto origine da tali polizze, menzionandovi la data, ed il cognome del Cassiere. Allora forse sommettendosi alla saggezza, ed alla prudenza del Magistrato tali copie, potrà il Magistrato medesimo aprire un mezzo distruzione, e così rendere completa quella semipruova che risulta da queste copie; e quindi andare allo scovrimento della verità, che la legge saggiamente inculca al Magistrato.
METODI SERBATI NEGLI ANTICHI BANCHI, E SOTTO L'IMPERO DELL'ABOLITA LEGISLAZIONE PER ESEGUIRE E LIBERARE I DEPOSITI GIUDIZIARI.
SEZIONE 1.°
§. 1. Ne' tempi andati, e propriamente dall'epoca della fondazione dei Negozianti banchieri, e de' banchi pubblici fino al 1808, tempo in cui venne istallata la Real Cassa di Ammortizzazione, tutt'i depositi che si faceano per acquisti all'asta pubblica, per le nullità, o altri gravami contro i decreti degli antichi Tribunali, e per tutte le altre cose-controverse, venivano tali depositi eseguiti ne' Banchi, ed il chirografo che il Banco rilasciava veniva depositato presso gli atti, e propriamente presso il Mastrodatti della causa. Questi redigeva l'atto del seguito deposito, e la polita restava presso gli atti, fino all'esito della contestazione. Tutte le liberazioni che si faceano dal seguito deposito, venivano disposte dal Giudice delegato competente con suo analogo decreto.
Allorquando la somma depositata veniva interamente liberata ad una sola persona, si rilasciava nelle mani di questa, tanto la originale polizza depositata, quanto il decreto, ossia il mandato di liberazione e la persona medesima cui erasi la somma liberale, colla esibizione di tali carte, adempiute delle formalità di sottoscrizione, autentica, fedi, ed altro all'uopo necessario, riscuoteva il danaro dal Banco.
§. 2. Quando poi il deposito veniva liberato a favore di più persone, sia nel tempo medesimo, sia che le liberazioni si facessero l'una dopo l'altra; allora il metodo era diverto. In ogni liberazione il Giudice, dava fuori un deciso, ossia un mandato di liberazione, e questo, pria della invenzione delle polizze notate fedi, veniva inviato al Banco, il quale notava semplicemente in dorso della fede il distacco della somma liberata, e quindi tale mandato veniva consegnato alla parte, cui erasi la somma liberata. Introdottosi poi l'uso della menzione della notata sulle polizze, tali mandati di liberazioni, quasi che fossero state tante polizze notate fedi, come effettivamente lo erano; a cura del Mastrodatti venivano spedite al Banco, per notarsi in dorso della madre-fede, ossia della fede del deposito; e quindi simili mandati colla originale notata fatta dagli impiegati del Banco, nel dorso de' medesimi, venivano consegnati alle parti, le quali dopo adempiute le condizioni, e le formalità di sopra enunciate, riscuotevano il danaro loro liberato.
§. 3. Pria di passare oltre giova qui marcare che sebbene per sistemi: antico, e moderno del Banco sia stato sempre vietato notare delle polizze in dorso di una fede di credito con gira; ciò non per tanto in di depositi; vi era mia eccezione alla regola generale, quella cioè di potersi notare le liberazioni in dorso di tale fede. La ragione di questa eccezione si scorge chiara tostochè si riflette, che sebbene le fedi di credito con giro non più si appartengano allo girante, ma bensì al giratari, ciò non pertanto trattandosi di deposito, niuno era il giratario certo della somma, la quale era messa a disposizione del Magistrato. Ed ecco perché, facendosi in questi casi di depositi, eccezione alla regola generale, venivano notate delle polizze, ossia delle liberazioni, in dorso della fede con gira.
§. 4. Ritornando al punto donde per poco ci dipartimmo, quando di un deposito faceansi più liberazioni, allora nella liberazione dell'ultima resta, solea farsi la menzione di essersi la fede colla gira restituita al Banco; e tale menzione veniva eseguita non solo sul libromaggiore apodissario, ma benanche su quello di notate fedi.
Simile menzione si facea nella parte del dare, dopa il cognome del giratorio, ed era espressa con le cifre r. f., indicanti essersi restituita la fede
Premessa questa idea generale degli antichi depositi, passiamo ora ad analizzare tutte le circostanze, che venivano menzionate sulla scrittura, necessarie a conoscersi per comprenderne il valore.
SEZIONE 2.°
§. 1. Fin dalla fondazione de' Negozianti banchieri, e de' Banchi pubblici; e pel corso di più di un secolo fu costante il sistema di rilasciare pe' depositi chirografi con altra ditta cioè colla menzione del deposito: che anzi ne' primi tempi siccome il chirografo era a penna gli stessi impiegati del Banco scrivevano anche la gira di tale deposito (1).
Simile invenzione veniva bianche eseguita sull'introito de' Cassieri; in modo, che colla guida di questi la pandetta, ed il libro praticavano su di essi le stessa menzione come diremo in prosieguo.
§. 2. Per lo più, anzi quasi sempre per gli introiti fatti per causa di depositi si apriva su i libri un conto deposito, per potersi meglio deciferare l'uso fatto di tali deporti, poiché se, con gli altri introiti, ed esiti si confondevano, era difficilissimo potersi conoscere quali partite di esito avean causa dal deposito. In conseguenza sulla pandette veniva il foglio del conto di deposito distinto colla lettera iniziale D. indicante deposito; ed alle volte poi per tal conto di deposito, veniva duplicata la scritturazione del nome nella pandetta; ragion per cui necessario nelle occorrenze percorrere l'intiero scritto di quella lettera che riflette il nome, di cui si va in cerca
Sa i librimaggiori poi, 0 si apriva un conto separato pel deposito, o veniva tale conta confuso col conto generale dello girante; ed in ambedue i casi la partita d'introito veniva sempre distinta colla lettera iniziale D. o colla parola deposito. Nel primo caso ai rende facilissimo conoscere l'uso fatto dal deposito: nel seconda fa d'uopo procedere alla lettura di tutti gli esiti, per conoscere quali di essi dipendono dal seguito deposito. Però non è da tacersi essere stato, quasi sistema generale di menzionare nella colonna del dare, dopo il cognome del giratario la cifra lib. indicante mandato di liberazione.
§. 3. Tutte le cose menzionale nel §. precedente avvenivano, dacché non ancora erano stati inventati i libri di notate fedi: ma quando questi vennero introdotti la scrittura camminò con altro ordine. Allora poiché i libri di notate fedi aprivano un conto distinto dell'uso fatto di ciascun deposito, si rese superfluo praticare conti distinti, e separati pe' depositi medesimi. Ciò non pertanto fu conservato il sistema di menzionare la cifra D. sulla pandetta, e libromaggiore apodissario: che anzi taluni Banchi continuarono a fare su tali libri apodissari conti distinti, e separati. Però essi attingeano la notizia del deposito non più dall'introito del Cassiere, per essersi resi generali i termini del chirografo (2); ma sibbene da mandati di liberazione, simile a quello, che ora si pratica dagli impiegati destinati per la scritturazione de' libri apodissari quando, una fede addiviene madre-fede.
(1) Vedi depositi fatti nel Banco Spirito Santo nel 1596 da Mirabello Spano di duc. 26. 70, e da Francesco de Nastasio di duc. 6 e gr. 20.
(2) Ne' primi tempi (come si disse sopra) si facea nella ditta del chirografo la distinzione del deposito; ma questa distinzione poi venne abolita, adoperandosi per tutti la ditta tener creditore.
§. 4. Un altro sistema venne introdotto presso i Tribunali e presso i Banchi verso la fine del secolo XVIII, e propriamente nel 1795 dopo la invenzione de' libri di notate fedi, cioè quello di descriversi su i libri del Banco il danaro depositato in testa' del Giudice Commessario della causa, del Mastrodatti o Scrivano, onde far così restituire al Banco la fede colla gira del deposito. essendosi proibito notarsi delle polizze nella fede di deposito (1). Il metodo era semplicissimo: il Giudice Commessario dava fuori il conveniente decreto col quale ordinava d'iscriversi il danaro in credito suo, del Mastrodatti o Scrivano. Per esecuzione di questo decreto spedito al Banco, di unita alla fede di credito, gli Uffiziali di Ruota passavano tale polizza col giro detto per Banca; e quindi ri«lasciavano altra fede in testa del Giudice Commessario, Mastrodatti o Scrivano, la quale poi diveniva fedemadre (2). Questo sistema era da lodarsi, poiché. in tal modo veniva sempre, e sollecitamente restituito al Banco la fede del deposito; e quindi lungi di potersi presso gli atti disperdere, veniva con maggior scrupolosità conservata nell'Archivio del Banco.
§. 5. Raccapitolando quindi quanto di sopra si è accennato, nelle occorrenze, in cui si va in cerca conoscere le condizioni di un deposito, e l'uso fatto di esso, ecco le norme da serbarsi.
1. Dalla fondazione de' Banchi fino alla invenzione de' libri di notate fedi, esaminare i conti distinti sulla pandetta, e libro colla parola deposito, 0 cifra D.
2. Per rinvenire la gira del deposito leggere l'ultima partita di esito espressa sul libro colle cifre r. f., con esaminare il conto del depositante, lino alla totale estinzione del conto medesimo..
3. Nel caso di trovarsi confuso il conto corrente con quello del deposito, guardare attentamente le cifre r. f. per rinvenire le condizioni del deposito come si è detto di sopra, e le cifre lib. per le partite di esito derivanti dal deposito.
4. Dalla invenzione de' libri di notate fedi esaminare questi in preferenza di quelli apodissarî. Però è d'avvertirsi che spesso accadeva negli antichi Tribunali, come ora tuttavia avviene, che qualche deposito veniva liberato dopo più anni; allora siccome il conto di notate fedi si apre su i libri nel momento in cui si nota la prima polizza, ossia il primo mandato di liberazione; così fa d'uopo percorrere più anni di scrittura, finché si veda aperto il conto di notate.
5. Che nel caso non si conosca il Banco, ove segui il deposito, esaminare in preferenza la scrittura del Banco de' Poveri (3) poiché. ivi sia per la vicinanza de' Tribunali, sia per la mediazione degli avvocati, si faceano più volentieri tali depositi.
6. Che finalmente pe' depositi fatti per mezzo del Banco del Popolo, esaminare la pandetta de' mandati, ove i conti de' depositi, e delle somme condizionate venivano scritturati per sistema di quel Banco, siccome più diffusamente ne discorreremo in prosieguo, e propriamente nel Capitolo 12 di questo Titolo.
(1) Vedi il Dispaccio del '29 agosto 1795.
(2) Questo sistema sembra simile a quello, che ora si pratica dalla Real Cassa di Ammortizzazione; poiché la stessa appena ricevuto il deposito della polizza, la spedisce al Banco, e ne fa seguire introito in dorso della sua madrefede, e sulla quale poi fa notare tutte le polizze, che per effetto di sentenze, o ordinanze di liberazioni spedisce.
(3) Si è accennato nel Titolo 1.° che il Banco de' Poveri ebbe origine dalla pietà di taluni avvocati. Si ha per tradizione, che questi si cooperavano non poco ad accrescere la negoziazione di questo Banco, avvalendosi di esso non solo pe' loro negozii, ma anche per quelli de' loro clienti.
METODO COL QUALE SI RISCUOTEVANO I FRUTTATI DEGLI ARRENDAMENTI E FISCALI SIA DA' PROPRIETARI, SIA DA' LORO ASSEGNATARI.
SEZIONE UNICA.
§. 1. Gli antichi arrendamenti, e fiscali erano i dazii e gabelle che la Regia Corte esigeva su i diversi generi, ed i pesi infissi sulle diverse università del Regno, per sostenere i pesi dello Stato.
§. 2. Da tempo in tempo il Fisco solea fare vendita di tali fruttati in favore di coloro che voleano farne acquisto. La vendita di questi frutti si facea ad una mite ragione, non maggiore mai del 5 per 100, ed a seconda delle circostanze de' tempi. Il capitale corrispondente era irrepetibile per l'acquirente, potendo solo il Fisco affrancare quella rendita, che avea venduta, mediante la restituzione dello stesso capitale ricevuto in occasione della Vendita.
§. 3. Queste rendite ne' tempi andati, e lino alla incamerazione degli arrendamenti, erano le più ricercate, poiché riputate di piena cautela, essendo assicurate sulle rendite dello Stato; ed anche perché. si esigevano senza veruna eventualità, e senza spesa di sorte alcuna. In somma queste rendite godevano in quei tempi lo stesso credito, che oggi si ha per le rendite iscritte sul Gran Libro del debito consolidato.
§. 4. Ciascuno arrendamento, o dritto fiscale. veniva amministrato da' Governatori sotto la presidenza di un Giudice delegato; e la scrittura di contabilità veniva eseguita da un Uffiziale di scrittura denominato Computante per gli arrendamenti, ed Esattore fiscalario pe' fiscali.
§. 5. Gli Agenti doganali versavano presso il Delegato, e Governatori del proprio arrendamento tutto ciò che ritraevano da' rispettivi dazii; e da' Governatori poi dedotte le quantità alienate, e che venivano pagate ai rispettivi acquirenti, ii dippiù si versava in beneficio del Tesoro..
§. 6. Dal computante di ciascuno arrendamento si soleano pagare ai creditori i fruttati de' loro capitali, o a semestre, o ad altro termine più breve, a seconda degli statuti di ogni arrendamento, avuto riguardo alla percezione del proprio dazio.
§. 7. Per gli arrendamenti fu costante il sistema dalla fondazione sino all'epoca della di loro incamerazione, ed anche posteriormente (per ciò che era di stralcio) di pagare il fruttato con i così detti mandati dopo notati in dorso della fedemadre del proprio arrendamento, venivano rilasciati in potere del Banco per intestarsi al conto di ognuno la somma attribuitagli.
Spesso accade a che un proprietario di una partita alienava, o assegnava per più facile esazione tutto, o parte della sua partita. Nel caso di alienazione il nuovo acquirente esibendo al Magistrato (1) il contratto del suo acquisto, chiedeva gli ordini per la intestazione della partita in suo favore: quale intestazione veniva disposta con analogo decreto, il quale presentato poi al Computante, questi facea il conveniente passaggio di alienazione su i libri dell'arrendamento, ed in questo caso il nome del primo proprietario non più veniva menzionato nel mandato, a meno che non rimanesse tuttavia proprietario di altra porzione della rendita che prima godea.
(1) Cioè al delegato del proprio arrendamento.
§. 8. Per lo assegnamento poi per più facile esazione anche vintercede a un decreto del Giudice, ed il Computante nel diriggere al Banco il mandato di ripartizione, procedea con tale mandato ad un sottordine tra gli assegnatari del proprietario, descrivendo prima il nome, e cognome del proprietario colla indicazione della somma al medesimo spettante, ed indi tutt'i nomi, e cognomi de' suoi assegnatari colla menzione della somma ad Ognuno attribuita.
Però qualora l'assegnatario non curava di far seguire su i libri del computante la intestazione della partita assegnatali; allora il Computante medesimo continuava a ritenere nel mandato che rimettea al Banco il solo nome del proprietario.
§. 9. I proprietari, e gli assegnatarii che aveano curato la intestazione esigevano direttamente le somme pervenute nel Banco in loro favore, mediante un semplice mandato espresso in questi termini:
Banco....................... li duc........................... pervenuti in testa mia dall'arrendamento di............................ li pagarete a me medesimo. Napoli li.....................................
§. 10. Pe' Fiscali poi coloro che portavano il carico della scrittura si denominavano Esattori fiscalarii, siccome si è detto di sopra. Questi per lo più nel ripartire i fruttati ai creditori fiscalarì non faceano uso di mandati, ma sibbene di polizze notate fedi, notando in favore di ciascun proprietario, o assegnatario, che avea curata la intestazione, la polizza corrispondente alla sua rata.
§. 11. Premesso ciò sempre che si vuol conoscere la esazione fatta da' proprietari, o assegnatarî de' fruttati degli arrendamenti, fa d'uopo esaminare nelle pandette, e libri de' mandati i nomi, e cognomi de' proprietari, o assegnatari, poiché in tali pandette, e libri si ritrovano scritturati i rispettivi conti del pervenuto, ed esatto da ciascuno di essi.
§. 12. Per le rendite dipendenti da' fiscali poi, ogni qualvolta si vuole sapere le somme pagate per Banco ad un creditore fiscalario, fa d'uopo conoscere il nome, e cognome dell'Esattore fiscalario, per quindi rinvenire nel suo conto di fedi, o notati i pagamenti fatti ai creditori fiscalari. E giova qui ricordare che negli ultimi tempi cioè dal 1790 fino alla incamerarione degli arrendamenti, e fiscali avvenuta nel 1806, gli Esattori fiscalari si restringevano a pochi. Il principale Esattore che riscuoteva, e pagava i fiscali di, moltissime Università era D. Domenico Irbicella, il quale negoziava per mezzo del Banco Poveri ed il suo conto era così intitolato Domenico Irbicella Complimentario della ragion cantante di D. Francesca Buccella.
L'altro era D. Gaetano Zaza, il quale tenea il suo negoziato nel già Banco S. Eligio. Il terzo era D. Francesco de Angelis, che anche negoziava per lo stesso Banco di. S. Eligio. Gli altri poi non si conoscono all'atto, poiché mai annunziati, precisamente nel tempo della liquidazione degli arrendamenti, e fiscali.
§. 13. In fine giova qui ricordare che quante volte per tali rami si volessero delle altre notizie, oltre di quelle che si possono attingere da' Banchi, occorre diriggersi nel grande Archivio del Regno, poiché ivi, e propriamente nel 3.°Uffizio si conservano tutt'i libri degli antichi arrendamenti, e fiscali.
INVENZIONE DEL RISCONTRO DELLE POLIZZE, E SUO MIGLIORAMENTO.
L'uso del riscontro delle polizze è di amica invenzione. Fin dal tempo in cui i Banchi si reggevano presso i Negozianti, era in uso di riscontrare, ossia cambiare in confidenza in un Banco le polizze degli altri Banchi, siccome ce ne assicura la Prammatica IV de Nummulariis del 29 ottobre 1580 e diverse altre Prammatiche emanate sull'oggetto.
Sorti poi nella nostra capitale i Banchi pubblici, siccome da questi si ritenne lo stesso sistema scrittura de' Negozianti banchieri; così tra i diversi sistemi venne adottato benanche l'uso di riscontrare in un Banco le polizze di altro Banco.
Dicesi riscontro, dacché un Banco nel conteggiare con gli altri le polizze cambiate in confidenza, ciascuno di essi riscontra nel suo registro le polizze degli altri Banchi, e quindi ne procede al conteggio, ed aggiusto.
Le polizze. di riscontro si sono sempre dai Cassieri de' Banchi ricevute in confidenza da quelle persone solamente che hanno meritato la di loro piena fiducia, ritenendo tali polizze come contante effettivo, da poterlo realizzare ad ogni semplice richiesta.
Premesse queste preliminari idee, passiamo ora nelle seguenti Sezioni ad enumerare i diversi metodi tenuti ne' tempi andati sul riscontro delle polizze, e tutte le conseguenze prodotte da tale riscontro.
SEZIONE 1.°
§. 1. In origine due specie di polizze poteano ne' Banchi passami per riscontro, la fede di credito cioè, e la polizza notata fede, esclusi i polizzini d'introito sciolti, quelli di mandati, e le polizze condizionate (1).
§. 2. Ne' primi tempi, e lino oche non venne migliorato il metodo per tali polizze, le medesime venivano da' Cassieri ricevute, ed alle volte venivano dagli stessi Cassieri benanche pagate come contante, e senza veruna formalità.
§. 3. In principio, e priacché si fosse nel 1603 ordinata la sottoscrizione de' giratari, simili polizze venivano ricevute senza veruna sottoscrizione, o firma al piè. Ciò per altro era la conseguenza della buonafede che regnava nei tempi andati. In seguito poi e negli ultimi tempi venne introdotto l'uso della sottoscrizione al piè delle polizze, onde cosi conoscersi a' quale persona il Cassiere avea riposta la sua fiducia', per quindi chiamarlo responsabile in caso di qualche avvenimento.
§. Nel cambiarsi in un Banco le polizze di altri Banchi non è stato mai in uso presso gli antichi Banchi fino al 1798, di farsi prima vistare tali polizze dal pandettario del Banco in cui venivano cambiate, per esaminare se le gire erano regolari ovver no, e se erano state adempiute di fedi, autentiche, ed altro. Questo sistema produceva infiniti dissesti; poiché quando poi le polizze faceano ritorno nel Banco cui apparteneano, dovendosi allora esaminare dal proprio Pandettario pria di addebitarsi, e discaricarsi su i librimaggiori, incontrandosi dal Pandettario medesimo delle difficoltà sia sulla qualità delle persone, sia sull'adempimento delle condizioni, sulle autentiche, ed altro; allora tali polizze doveansi da quel Banco restituire a quello che l'avea cambiate in confidenza ed il Cassiere di questi dovea aver la cura di far adempiere le formalità di che mancavano, ovvero farsi restituire l'equivalente, onde non far figurare un vuoto nella propria Cassa:
(1) La ragione di questa limitazione si scorge chiara, tostoché si riflette, che i polizzini d'introiti sciolti non aveano ne tempi andati veruna autenticità per la mancanza del fatto introito de' Cassieri, che oggi si adopera, e che in quei tempi non era in uso. Che i polizzini de' mandati erano benanche sforniti di simile formalità, e doveano pria esaminarsi i libri del proprio Banco per conoscere quale somma era nel Banco pervenuta in favore del disponente. Finalmente le polizze condizionate poi, poiché doveansi esaminare le precedenti polizze, e dalle quali esse aveano avuta origine; cosi esistendo tali precedenti polizze nel proprio Banco, doveansi perciò in questo assolutamente cambiato.
quindi è da lodarsi l'attuale sistema di farsi vistare pria tali polizze dal Pandettario del Banco, ove si cambiano in confidenza; poiché in tal modo si evita un trapazzo notabile ai Cassieri; e sono maggiormente in sicuro i loro interessi (1).
§. 5. Le polizze cambiate per riscontro, e ricevute da' Cassieri nel modo di sopra espresso, venivano poi dopo qualche giorno, ed anche dopo qualche mese restituite ai rispettivi Banchi cui apparteneano, facendosene il conteggio fra loro. Taluni Banchi aveano il sistema di trasmetterle, e conteggiarle in un dato giorno della settimana, o del mese, ed altri Banchi in diversi altri giorni, ma questo sistema non fu mai costante, avendo per lo più variato.
§. 6. In origine, e per moltissimi anni su tali polizze di riscontro non si facea da"Cassieri che l'aveano cambiate veruna menzione, o cifra di aver essi pagata la tale polizza, e non curavano ne anche di menzionarvi la data, in cui era stata nella Cassa negoziata. Queste omissioni han prodotto la conseguenza di non potersi ora conoscere se le tali polizze abbiano ovver nò formato la base di un introito, benché in taluni degli antichi squarci si fossero memionatii Banchi cui le polizze apparteneano, e le somme di tali polizze; descrivendosi solamente sulla prima polizza del fascicolo la giornata in cui venivano restituite al proprio Banco, e mai quelle in cui furono nelle Casse negoziate. Potranno per altro simili polizze dare una idea probabile, ma giammai una certezza che le tali polizze abbiano formato la base di quell'introito.
§. 7. In seguito poi, ma non per tutt'i Banchi, venne introdotto il sistema di apporsi su di ciascuna polizza la cifra a penna delle lettere iniziali del Banco che l'avea. negoziata; in modo che quella cifra che prima si facea nella sola prima polizza di ogni fascicolo, in seguito si praticava su di ciascuna polizza: quale menzione apprestava una idea più chiara del Banco che I' avea cambiata per riscontro.
§. 8. È vero che la riscontrazione è stata sempre di grandissima agevolazione al commercio, potendo un creditore con maggior sollecitudine e con minor difficoltà riscuotere il suo danaro, avvalendosi dell'amicizia, e fiducia di quel dato, Cassiere; ma è pur vero che simili riscontri han prodotto ne' tempi andati dei danni notabili ai Banchi. Spesso i Cassieri covrivano i loro vuoti con polizze di altri Banchi, e che forse non erano state ne anche cambiate; ed ecco perché. nella collezione delle antiche Prammatiche si ravvisano tante proibizioni sull'oggetto (2). Non ostante tali proibizioni fu ritenuto sempre l'uso del riscontro delle polizze, preferendosi il comodo, e vantaggio del Pubblico al danno de' Banchi. Che anzi in tutt'i tempi nelle contate di Cassa da' Governatori de' Banchi, si faceano buoni ai Cassieri i riscontri che rinvenivano nelle loro Casse, ritenendoli come contante effettivo.
§. 9. Michele Rocco nella sua opera (1) ragionò a lungo de' riscontri, e progettò anche un metodo da osservarsi per evitare gl'inconvenienti che verificavansi; ma questo metodo non ebbe il suo effetto, ed invece il sistema venne in altro modo modificato, siccome in seguito enuncieremo.
(1) La ragione per la quale le polizze che si cambiavano per riscontro, non venivano pria esaminato dal Pandettario del Banco, che le pagava in confidenza, dovea essere sicuramente quella che essendo allora i Banchi indipendenti fra loro, e l'uno distinto dall'altro, i rappresentanti di un Banco non riponeano la loro fiducia nel Pandettario dell'altro ma bensì nel proprio Pandettario. Troviamo regolare questa ragione; ma potea per altro la cosa conciliarsi, richiamandosi con una legge generale risponsabili tutt'i Pandettarii dc Banchi di qualunque danno derivante da' loro visti, non escluso mai di farsi rivedere poi le polizze dal proprio Pandettario, nel tempo in cui venivano addebitate. attesa la indipendenza de' Banchi, onde far sollecitamente seguire l'indennizzo in caso di qualche irregolarità commessa. In tal modo si sarebbero evitate tante tristi conseguenze; e per talune delle quali anche ora nell'Archivio generale ne risentiamo gli effetti, quando nel giorno stabilito per la riscontrata, e restituzione delle polizze non si rinviene la polizza che si va cercando, perché restituita per gli adempimenti, senza conoscersi quando abbia poi fatto ritorno nel proprio Banco.
(2) Vedi le Prammatiche IV, e VIII de Nummulariis, XII, e XIII de Bancis.
§. 10. Premesso ciò, quando si volessero rinvenire nell'Archivio generale le polizze di al'tri Banchi cambiate per riscontro in uno di essi, allora le norme sicure debbono essere ie seguenti. Esaminate pria lo squarcio di quei Banco ove l'introito è seguito sulla base delle polizze di riscontro, ed osservare il giorno dell'introito, le cifre de' Banchi, e le somme delle polizze cambiate. Indi esaminare i volumi di polizze originali de' rispettivi Banchi, ai quali le polizze cambiate per riscontro. si apparteneano, incominciando tal'esame da 4 a 10 giorni dopo la data dello squarcio. Nell'esaminare i volumi la principal cura dev'essere quella di rinvenire la prima polizza del fascicolo ove trovasi fatta la indicazione, e nella quale si troverà menzionato il Banco che ha cambiato in confidenza tali polizze, e la giornata in cui furono inviate al proprio Banco, ed in questo fascicolo si rinverrà sicuramente la polizza di cui si va in cerca; a meno che poi Quella tale polizza non fosse stata restituita per mancanza di adempimenti; nel qual caso sarà difficile poterla in seguito rinvenire, poiché a prescindere, che non si conosce in qual epoca venne restituita, mancherebbe allora la traccia per distinguerla, cioè l'occhio sulla prima polizza del fascicolo. Per altro qualche volta abbiamo avuto occasione di ravvisare essersi su tale polizza, isolammante restituita dopo gli adempimenti fatti, menzionato il Banco che l'avea negoziata in confidenza colla notizia di essersi restituita per gli adempimenti.
Rinvenute con tali norme le polizze che si suppongono aver formato la base di un introito, si potrà rilasciare un certificato di ciò che risulta dallo squarcio cioè che tante polizze dei tali Banchi, e di quelle somme abbiano formato la base di quell'introito, senza però indicare gl'intestatari delle polizze cambiate per riscontro, poiché quelle rinvenute non somministrano una idea chiara sulla loro identicità: ed in questo caso si rilasceranno anche alla parte richiedente le copie di tali polizze cambiate per riscontro, menzionandosi in fine delle copie tale circostanza di essere stata cioè la polizza cambiata per riscontro nel Banco N.
SEZIONE 2. °
§. 1. Verso il 1780 venne migliorato il sistema per lo riscontro delle polizze. Fu continuato però l'uso di riceversi tali polizze senza farsi prima Vistare dal Pandettario; ma richiedevasi da' Cassieri la sottoscrizione al piè delle persone, che godevano la di loro fiducia.
§. 2. In dorso di ciascuna polizza che si cambiava per riscontro, si apponeva dal Cassiere un bollo appositamente inciso, ed addetto pei riscontri, nel quale era impresso il titolo del Banco, e la indicazione della Cassa cioè 1, 2, o 3. Cassa. Si menzionava pure in dorso di ciascuna polizza la data, in cui era stata negoziata, ed indi seguiva la firma del Cassiere che l'avea ricevuta.
§. 3. Fu introdotto pure un registro detto de' riscontri, che ogni Cassa era obbligata tenere e nel quale si menzionavano le polizze cambiate per riscontro, serbandosi la distinzione de' Banchi. In taluni Banchi questi registri erano al n.° di 7, cioè uno per le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza, e gli altri per le polizze degli altri sei Banchi. In altri Banchi uno era questo registro; ma distrihuito però in sette ordini, con sette lettere iniziali indicanti. i sette diversi Banchi.
(1) Parte r. a pag. 57 a 107.
(2) Il certificato pieno, e regolare potrà rilasciarsi solamente per tutte quelle operazioni che appariscono da' entrarci formati dopo che venne migliorato il metodo per lo riscontro delle polizze; poiché allora rilevandosi dalle polizze in quale giorno, Banco e Cassa siano state negoziate in confidenza, potrà con sicurezza attestarsi che le tali polizze abbiano formato la base di un' introito, indicandosi ancora gl'intestatarî di simili polizze.
§. Queste modifiche fatte sul riscontro delle polizze allontanarono quasi tutti quell'inconvenienti che il sistema precedente produceva, precisamente l'illecito uso che ne faceano i Cassieri, covrendo i loro vuoti con tali polizze di riscontro, poiché le polizze da farsi buone doveano essere quelle menzionate nel registro de' riscontri. Arrecano anche ora queste modifiche de' vanta gi nell'Archivio generale, poiché con tali norme si può con maggior faciltà, e sicurezza conoscere quali polizze abbiano formato la base di un introito, e così rilasciarsi alle parti richiedenti un certificato più circostanziato della origine di un introito, o l'uso fatto di una polizza.
§. 5. Premesso ciò, dovendosi nelle occorrenze rinvenire qualche polizza. che abbia formato la base di un introito, dopo prese le opportune notizie dalla squarcio, fa d'uopo ricorrere all'esame de' volumi di quel Banco cui le polizze si apparteneano, ed osservare non più la indicazione fatta sulla prima polizza del fascicolo, ma il bollo di riscontro, la giornata in cui la polizza venne negoziata, e la firma del Cassiere che le avea cambiate per riscontro, e con tali norme si dovranno esaminare tutt'i volumi delle giornate susseguenti al seguito introito, e lino a che si troverà la riscontrata fatta da quel Cassiere di quel dato giorno..
Però dal 1796 al 1800 essendo vistata nei Banchi una correria notabile di polizze per l'aggio introdotto in commercio; così la riscontrata tardava moltissimo, e lungi di farsi dopo pochi giorni, si facea dopo qualche mese: quindi nelle occorrenze fa d'uopo percorrere anche sei mesi di volumi, fino a che si riesce al rinvenimento della riscontrata di quella data giornata, potendosi per altro fare un tal'esame per salto, poiché la riscontrata si facea sempre per ordine progressivo.
SEZIONE 3.°
§. 1. Ne nuovi Banchi venne maggiormente migliorato il sistema del riscontro delle polizze. Fu ritenuto l'uso del bollo, e della firma del Cassiere che le avrebbe [negoziato colla menzione della data, nonché l'uso del registro denominato ile riscontri. Venne pure introdotto il sistema di vistarsi tali polizze dal Pandettario pria di cambiarsi (1), e di farsi la riscontrata con i rispettivi Banchi in ciascun giorno, onde evitarsi così le frodi che qualche Cassiere avrebbe potuto commettere in covrire vuoti fatti con tali polizze di riscontro: però è davvertirsi che dal 1809 a tutto il 1821 tutte le polizze cambiate per riscontro in un Banco, venivano poi nel proprio Banco, cui apparteneano addebitate su i librimaggiori colla giornata seguente a quella in cui le polizze erano state cambiate per riscontro; ossia colla giornata, in cui venivano le polizze restituite al proprio Banco. Ed ecco perché sempre che si vuole nell'Archivio generale esaminare una polizza menzionata su di uno squarcio (dell'epoca però dal 1809 al 1821) devesi osservare il volume del giorno Seguente a quello, in cui la polizza venne nella Cassa negoziata. Fu soggiunto anche di menzionarsi sulle polizze cambiate per riscontro il foglio dello squarcio, ove la polizza venne assentata, locché dimostra con più chiarezza che la tale polizza abbia formato la base di quell'introito.
(1) Questo sistema è da lodarsi moltissimo, poiché in tal modo si evitano tante tristi conseguenze che poteansi verificare. Si esonera il Cassiere dal peso di andare in cerca della persona cui prestò credito nel cambiare la polizza, onde farsi indennizzare; e si evita ancora un danno del Cassiere nel caso che la persona medesima sia divenuta decotta.
§. 2. In seguito si vide che questo sistema di addebitare cioè le polizze colla giornata seguente a quella, in cui erano state negoziate nella Cassa costituiva una irregolarità: quindi venne stabilito doversi in fine di ogni giornata inviare ai rispettivi Banchi le polizze cambiate per riscontro, 1 onde nelle ore pomeridiane, o al più nelle prime ore del giorno seguente addebitarsi su i propri libri collo stesso giorno in cui vennero tali polizze negoziate per riscontro. In tal modo la polizza colla guida dello. stesso giorno designato sullo squarcio del Cassiere che l'ha negoziata, si rinviene addebitata sul libro, e situata, e scritturata nel volume, e giornale dello stesso giorno, e si evita ancora di far rimanere nelle Casse simili polizze.
§. 3. Migliorato in tal modo il sistema del riscontro delle polizze, ed allontanati cosi tutti quegl'inconvenienti, che prima producevano simili polizze; il riscontro di esse lungi di vedersi proibito, si osserva in vece autorizzato, ed encomiato per la grande utilità che produce in commercio,
DE DIVERSI DECRETI DEGLI ANTICHI TRIBUNALI, CHE RIGUARDAVANO LA NEGOZIAZIONE BANCARIA CON LA INDICAZIONE DE' MAGISTRATI COMPETENTI, DA' QUALI VENIVANO PRONUNZIATI.
Vari erano i decreti che si emanavano dai diversi Magistrati degli aboliti Tribunali, e che riguardavano la negoziazione bancale; poiché in virtù di tali decreti veniva liberato il danaro nel Banco depositato.
Per maggior chiarezza nelle seguenti Sezioni enuncieremo distintamente uno per uno tali decreti, dandone una idea in succinto.
SEZIONE 1.°
§. 1. Tutto il danaro soggetto alla condizione dell'impiego, sia per espressa legge dello girante, sia per la qualità delle persone, o per altra causa, non poteasi dal Banco pagare senza il solito decreto di Bancum solvat.
La G. C. della Vicaria per lo più era il Tribunale competente ad esaminare le cautele dell'impiego (salvo se la Cognizione dell'affare per qualche eccezione contenuta nelle leggi abrogate fosse spettato ad altro Tribunale). Esaminatosi presso il Giudice competente quanto facea bisogno in ordine alla sicurezza dell'impiego, il Giudice commessario dell'affare dava fuori il solito decreto di Bancum solvat, che il Banco era tenuto di rispettare, ed eseguire quante volte però erasi col decreto adempiuto alla condizione, cui la polizza era soggetta; dovendo all'oggetto il decreto contenere la dichiarazione di essersi adempiuto alla condizione medesima.
§. 2. Alle volte il Magistrato cognìta causa modificava le condizioni indebitamente apposte dallo girante, o credute insite dal Pandettario del Banco; locché seguiva benanche con un decreto di Bancum solvat, nel quale si racchiudeva la clausola non ostante cioè le condizioni contenute nella girata.
§. 3. Per le polizze asserite disperse, ne' tempi andati anche il Magistrato della G. C. della Vicaria, o altro Tribunale solea disporre il pagamento in favore del proprietario della somma, con un simile decreto di Bancum solvat; dopo però che erasi dal richiedente prestata idonea cauzione presso gli atti di esonerare il Banco di qualunque, molestia pote: mai soffrire da colui che ritenendo la polizza asserita dispersa, veniva ad esibirla al Banco per riscuoterne l'equivalente, menzionandosi nel decreto di solvat essersi di già prestata la cauzione presso gli atti. E giova nel rincontro osservare che nei primi tempi de Banchi i Giudici con tali decreti di solvat: prescrivevano non doversi tenere più ragione della Originale polizza asserita dispersa; locché essendo contrario al sistema bancale di pagarsi cioè il danaro depositato al portatore del chirografo, dava luogo a delle contestazioni tra i Banchi, ed i proprietari delle polizze.
Tra le diverse contestazioni è marcatile quella avvenuta ne} 1620 tra il Banco di S. Eligio, ed ii duca di a rapportata dal Reggente Rovito nella decisione XIII.
§. 4. Tutti questi decreti di Solvat venivano al Banco spediti in copie, firmate però queste copie dal Giudice commessane, dal Mastrodatti, e Scrivano della causa, e munite delle formalità del suggello, e della notificazione fattasi alle controparti, qualora facea bisogno.
Però dopo la contestazione avvenuta tra il Banco di S. Eligjo, ed il duca di Noja venne ne' Banchi introdotto il sistema di liberarsi cioè il danaro delle polizze asserite disperse con decreti de' delegati de' Banchi (1) dietro le dovute pleggèrie, e cauzioni prestate presso gli atti della: delegazione ed ecco perché dal secolo XVII in poi i decreti di solvat per le polizze disperse si vedono rilasciati da' delegati de' Banchi, non più della G. C. della Vicaria, o da altro Magistrato. Ed essendosi poi adottati tale sistema nell'istallazione de' nuovi Banchi con decreto de' 10 febbraio 1817 venne concesso al Reggente di essi la facoltà di dare le convenienti disposizioni per la liberazione delle somme contenute nelle polizze asserite disperse.
SEZIONE 2.°
§. 1. Fin dalla fondazione de' Banchi pubblici è stato costante il sistema de' giratari di non accettare puramente, e semplicemente tutte quelle gire che conteneano espressioni pregiudizievoli, e che avrebbero potuto in seguito esser loto di ostacolo in qualche contestazione da provocarsi, o nel prosieguo di quelle già animate: quindi fu introdotto il sistema dì ricorrere al Magistrato perché impartito avesse decretò di esser cioè lecito al giratario di riscuotere la somma pagatali, senza pregiudizio delle sue ragioni.
§. 2. La istanza si facea da giratari con supplica diretta al Magistrato competente, il quale impartiva il solito decreto di citra praejudicium, cioè di non essere di ostacolo alle parti le espressioni pregiudizievoli consegnata tanto nelle gire, che. nelle istanze.
3. Questo decreto veniva da' giratari esibito al fianco di unita alle polizze, sempre fornito delle formalità di suggello, firme e notificazione alle controparti.
(1) E noto che per sovrana disposizione venne per ciascun Barico pubblico assegnato un Magistrato per presedere ai Governatori in qualità di delegato, ed a questi poi venne pure con la Prammatica XIV de Bancis del 26 gennaio 1790 concessa la facoltà di votare presso i Collegii nelle cause del Banco.
§. 4. In questo rincontro giova avvertire, che quasi tutt'i giornalisti degli antichi Banchi nel trascrivere le, polizze su i giornali, soleano omettere la trascrizione della istanza, e del decreta corrispondente, accennando semplicemente di esservi memoriale, 0 decreto di citra praejudicium, senza indicare la ragione per cui era stato impartito tale decreto: ragione che forse interessar potrebbe in qualche contestazione. Quindi la regolarità esige che quando ne' giornalisti osserva tale dicitura, fa d'uopo estrarsi la copia dalla polizza originale aflindi trascrivere in tale copia la intiera ditta della istanza e del decreto.
SEZIONE 3.°
1. Un'altra specie di decreto che interessava il Banco veniva dal Magistrato emanato, e denominato mandato di liberazione, col quale si liberava una somma qualunque da quella depositata nel Banco, e propriamente da quei depositi de' quali ragionammo nel Capitolo 6 del presente Titolo.
2. Simili decreti costituivano tante polizze notate fedi, quando però una somma nel Banco depositata veniva dal Magistrato liberata con diversi ordinativi. Tanto è ciò vero in quantoché in dorso di tali mandati di liberazione vedesi menzionata la notata fede. Quando poi veniva con un sol decreto liberata la intiera somma nel Banco depositata; allora questo decreto si spediva al Banco unita alla fede di credito rilasciata dal Banco in tempo del deposito.
§. 3. Giova pure in questo rincontro avvertire che la maggior parte degli antichi giornalisti soleano tradurre in idioma italiano simili mandati di liberazioni: che anzi taluni serbavano il sistema di scritturare su i loro giornali il sunto di simili mandati di liberazioni; in modo che belle occorrenze fa d'uopo ricorrere all'originale polizza, onde rilasciare alla parte l'intiero contesto del mandato medesimo.
SEZIONE 4.°
§. 1. Oltre ai suddetti decreti vi era un altra specie di decreto che benanche interessava la ragione del Banco, quale si era quello di sequestro.
§. 2. Ne tempi andati era permesso potersi sequestrare nel Banco tutte le somme di pertinenza di un depositante, o di un giratario.
§. 3. Il sequestro secondo l'antica procedura veniva imposto con decreto del Giudice commissario della G. C. della Vicaria, odi altro Tribunale competente: quale decreto veniva comunicato al Banco per prenderne' ragione su i libri, e quindi sospendere il pagamento della somma sequestrata.
§. 4. In vista del decreto di sequestro il Banco ne facea menzione su i suoi libri, e ne' rispettivi conti de' debitori sequestrati, acciò nel venirsi a spendere la polizza se. ne fosse sospeso il pagamento.
§. 5. Vari inconvenienti pròduceano simili sequestri, inceppando in un modo straordinario il commercio delle polizze; e quindi continui litigi si animavano per sequestri imposti su di talune somme che si credeano appartenere al depositante, o al giratario; e che per effetto di altre gire nel momento del sequestro di già la polizza era passata nel dominio di altri. Ciò non ostante non si pensò mai allontanare simili inconvenienti, essendosi solamente, per evitare maggiori dissesti, introdotto il sistema di darsi dal delegato de' Banchi l"exequatur al decreto di sequestro del Giudice. ed in seguito del quale veniva su i libri menzionato il sequestro medesimo.
§. 6. Simili decreti di sequestri venivano però conservati dal Libromaggiore del Banco:e siccome dopo la liberazione della somma sia per consenso del sequestrante, sia per, decreto di dissequestro dello stesso Magistrato che l'avea imposto, si rendea superflua la conservazione dello stesso: perciò non abbiamo mai ravvisato nell'Archivio generale essersi conservato alcuno di tali sequestri.
Questi sequestri poi col decreto de' 6 ottobre 1817 furono proibiti, siccome dicemmo nel Titolo 1.° pag. 67 § 21.
SISTEMI ADOPERATI NEGLI ANTICHI BANCHI PER LA SPEDIZIONE DELLE POLIZZE SOGGETTE A CONDIZIONE PER LA LIBERAZIONE DEL DANARO DATO AD REM DEFICIENDAM SOTTO L'ANTICA LEGISLAZIONE
SEZIONE 1.°
§. 1. Negli antichi Banchi tutte le polizze soggette a condizione dimpiego, sia che la condizione era insita per la qualità delle persone, come pe minori, Corpi morali ec, sia che la condizione fosse stata espressa nella gira, venivano sempre tali polizze liberate dietro decreto di Bancum solvat della Gran Corte della Vicaria, che era il Tribunale ordinario per conoscere della cautela dell'impiego.
§. 2. Questi decreti poi venivano spediti al Banco, di unita alle polizze soggette a' condizione, e per lo più simili polizze si cambiavano col così detto giro per Banco, facendosi l'accredito dal Libromaggiore, e Pandettario, dopo però di essersi da quest'ultimo esaminato con accuratezza il decreto di liberazione per vedere se lo stesso avea sciolta la condizione, cui la polizza era soggetta', in contrario avea la facoltà di respingerla con analoga replica, in linea però di semplice osservazione, onde non rendersi superiore al Magistrato.
§. 3. Ne Banchi attuali poi, attesa la novella legislazione si è cangiato sistema. Ladempimento delle condizioni per lo più si esamina dal Pandettario. senza ricorrersi al giudizio del Magistrato, meno in taluni Casi, come per lo impiego del danaro de' Monasteri, e Corpi Ecclesiastici, pe' quali ai termini de' Reali ordini la cautela deve essere esaminata tanto dalla Consulta generale del Regno, che da' Tribunali civili.
SEZIONE 2.°
§. 1. Le leggi di ogni tempo hanno accordato un dritto di privilegio a coloro che con proprio danaro avessero riedificato un edificio prossimo a crollare, ovvero avessero mutuato il danaro per far fronte allo spesato delle fabbriche. Però per accordarsi tale= privilegio le leggi medesime, han dettato le procedure a serbarsi nel rincontro, evitando così le frodi che poteansi consumare sotto il pretesto della riedificazione.
Nel solo caso che dal proprietario del casamento vacillante si prendea a mutuo una somma condizionata per riedificare, era interessata la ragione del Banco: quindi nella presente Sezione tratteremo di questo solo caso, tralasciando quello in cui il casamento si fosse riedificato dall'artefice; poiché allora non era interessato il sistema bancale.
§. 2. Pria di stabilirsi il mutuo, il mutuante, ed il mutuatario esponeano al Magistrato competente, la necessità di rifarsi l'edificio con altrui danaro, non avendo il proprietario mezzi per riedificarlo: che quindi dovendosi al mutuante concedere il privilegio, e la preferenza ai creditori anteriori del mutuatario si fosse ordinato l'occorrente per verificare lo stato delle fabbriche.
La G. C. della Vicaria per lo più, o altro Tribunale che nella specie era competente, disponeva che un architetto (che all'uopo veniva nominato) verificato avesse lo stato delle fabbriche.
Fattasi questa preliminare verifica dettagliatisi i lavori a farsi nonché la spesa che vi potea occorrere, il Magistrato permetteva di potersi perfezionare,il mutuo, colla clausola però di pagarsi dal mutuante il danaro al mutuatario condizionato par erogarlo ne' lavori progettati dall'architetto; e che i pagamenti a farsi agli artefici avessero dovuto sottoscriversi non solo dal mutuante ma dal Giudice commessario, e dall'Architetto direttore.
§. 3. Pagatosi in tal modo il danaro al mutuatario, questi ne formava fede condizionata in testa sua, ovvero in testa del Giudice Commessario, e Scrivano della causa, per quindi in dorso di tale fede madre notarvi tutt'i pagamenti diretti agli artefici, ed anche all'Architetto, e Scrivano per le spese, e vacazioni da essi erogate.
§. 4 Nel caso che il danaro mutuato veniva intestato al mutuatario, allora ogni pagamento che questi facea agli artefici dietro gli ordinativi dell'Architetto direttore, dovea prima di notarsi la polizza, venir tale polizza sottoscritta non solo dal mutuante, ma bensì dal Giudice commessario e dall'Architetto. Ed ecco perché nelle polizze antiche provvenienti da queste cause si osservano tali firme.
§. 5. Quando poi il danaro mutuato veniva intestato al Giudice commessario, o allo Scrivano, allora dietro i certificati dell'Architetto direttore veniva liberato il danaro medesimo agli artefici, con tanti mandati di liberazione del Giudice commessa rio diretti al Banco, per quanti erano i pagamenti:. quali mandati Costituivano tante polizze notate fedi: ed in. questo caso i mandati di liberazioni, poiché comprendevano ordini del Magistrato, non aveano essi, bisogno della sottoscrizione del mutuante, o mutuatario, né dell'Architetto direttore.
TITOLI DI TALUNE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI DAL FISCO, PER QUANTO L'ESPERIENZA HA DATO FIN ORA A DIVEDERE, E CHE SI POTRANNO IGNORARE DOPO UN LUNGO PERIODO DI TEMPO.
A misura de' tempi, e dalle circostanze vedonsi cambiati i titoli delle diverse amministrazioni. Noi quindi nella seguente. Sezione menzioneremo ciascuna amministrazione sotto i diversi titoli assunti, con la indicazione precisa del titolo descritto nelle pandette del Banco.
SEZIONE UNICA.
§. 1. La sola Tesoreria generale ha assunto sempre questo titolo; e con tale titolo vedesi in ogni tempo descritta nelle pandette degli antichi Banchi, per aver la medesima fino al 1800 negoziato in tutti gli aboliti sette Banchi della Capitale, e dal 1801 in poi nel solo Banco S. Giacomo.
§. 2. Dal|a fondazione de Banchi pubblici a tutto il 1790 in circa tutt'i rami dipendenti dal Piano, ossia dalla Regia Corte vedonsi descritti nelle pandette sotto la ditta. generale di Regia Corte, od in seguito si ravvisano i diversi rami, come quelli degli arrendamenti fiscali, ed altri. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo osservare ip preferenza nelle pandette le lettere iniziali R. C., sia nelle prime carte di dette pandette f aia nel 4 registro delle medesime.
§. 3. Pe' diversi Tribunali del Regno. Vedi Real Camera di S. Chiara a disposizione.............. Regia Camera della Summaria a disposizione. . . S. R. C. a deposizione. . . Gran Corte della Vicaria a disposizione.............. Supremo Magistrato di commercio, e Tribunale Misto a disposizione..............
Per le diverse Giunte di Stato. Vedi Regia Giunta di..............
Pe spettacoli, e teatri. Vedi Cavalieri deputati de' Spettacoli, e Teatri.............. o Sopraintendenza de' pubblici Spettacoli..............
Pe Reggimenti. Vedi Corpo di..............0 Real Corpo di.............. a tutto il 1790 in circa, e da quest'epoca in poi. Vedi Consiglio di Amministrazione del Reggimento..............
Per le diverse Aziende. Vedi Azienda Gesuitica, o di Educazione ec.............. o Regia Corte a disposizione di.............. Sopraintendente della Regia Azienda, 0 infine Intendente Generale dell'Azienda..............
Pe' Consoli diplomatici. Vedi Regio Consolato di..............
Per gli uffici vendibili. Vedi Regia Camera a disposizione di.............. Presidente, e commessarìo degli uffici vendibili..............
Pe Reali Allodiali. Vedi Reali Allodiali t o Salvatore Caruso delegato dé' Reali Allodiali, o altri delegati...............................
Pe' Regii forni. Vedi delegato de Regii forni...............................
Pe' diversi donativi fatti. Vedi deputati del donativo...............................
Per la Cassa Sacra. Vedi Regia Gittata, o Giunta della Cassa Sacra.
Per le diverse franchigie. Vedi Regia Camera a deposizione di............................... commessario delle franchigie...............................
Per l'Amministrazione delle Poste. Vedi Regio Ufficio di Corriere maggiore a tutto il 1800, e da quest'epoca in poi. Vedi Amministrazione generale delle Poste.
Per la liquidazione del debito pubblico. Vedi Amministrazione della liquidazione del debito pubblico, o commissione liquidatrice.
Per la Polizia. Vedi Fondo e Cassa di Polizia a disposizione............................... a tutto il 1806; e da quest'epoca in poi. Vedi l'appoderato Giuseppe Breglia, o altri appoderati.
Per l'Orfanatrofio Militare. Vedi deputati del Reale Orfanatrofio...............................
Per la Cassa di Ammortizzazione. Vedi direttore della Rea! Cassa di Ammortizzazione.
Per la Decima generale. Vedi Sopraintendente della Decima generale a tutto il 1806, o Vito Abbate Moccia Soprintendente.
Pe' Ponti, e Strade. Vedi Soprintendente o direttore de' Ponti, e Strade...............................
Per la Bonifica de fondi. Vedi Sopraintendente della Beai Bonifica de' fondi. Pe' conti de' Ministri di Stato. Vedi Segretario del Regno Ramo di...............................
Pel Real Collegio di Musica; Vedi amministratore, o direttore economico del Real Collegio di Musica.
Pe' conti dell'antica Guerra, e Marina. Vedi Intendenza di Guerra, e Marina.
Per l'Archivio del Regno. Vedi Regio generale Archivio, o Regia Camera a disposizione di............................... conto del Regio generale Archivio.
Per gli antichi Banchi a tutto il 1808. Vedi nostri di Banco.
Per i soldi pagati agli antichi Magistrati ed altri funzionarti giudiziarii dal 1790 in poi. Vedi Francesco Puglia ne' Banchi Spirito Santo e S. Giacomo.
Per tutt'i Rami Finanzieri dal 1806 in poi. Vedi i rispettivi Appoderati.
§. 4. Pel Sedili della Nobiltà di Napoli. Vedi deputati de' Sedili.
Per le diverse arti. Vedi Consoli dell'arte...............................
Per la deputazione di Salute. Vedi deputati della Salute.
Per la Città di Napoli. Vedi in tutte le epoche fedelissima Città di Napoli, o Eletti della fedelissima Città di. Napoli.
Per le altre Città, e Comuni del Regno. Vedi: Università di............................... 0 amministrazioni della Università, o Sindaco, ed Eletti della Università...............................
Per le altre Città, e Comuni del Regno. Vedi: Università di....................... o amministrazioni della Università, o Sindaco, ed Eletti della Università.......................
Pel conto del Cappellano Maggiore. Vedi odierno Cappellano Maggiore.
Per la Biblioteca Brancacciana. Vedi Libreria di Brancaccio ammaestrata da' Governatori di S. Angelo a Nilo.
Per qualche Monastero di Monaci. Vedi anche Padri, o Padre Prefetto del Monistero....................... o Oratorio.......................
Per gli antichi Fedecommessi, Primogeniture, ed altri. Vedi Fedecommesso Primogenitura, Legato, o Moltiplico della Eredità di.......................
Per qualche Eredità vacante. Vedi persona declaranda dal Sacro Regio Consiglio.................
Per qualche Beneficio Ecclesiastica, o laicale. Vedi Beneficio, o Beneficiato di......................
Per gli antichi Patrimonii. Vedi creditori dei Patrimonio di....................... o Patrimonio di.......................
Per qualche opera pia. Vedi anche Opera.......................
Per le diverse assicurazioni marittime. Vedi Direttore delle assicurazioni....................... o Compagnia delle assicurazioni.......................
Per l'Ospedale, e Congregazione de Pellegrini. Vedi in tutte le epoche Primicerio e Guardiani dell'Ospedale.......................
Per l'Ospedale d'Incurabili. Vedi Casa Santa, o Ospedale d'Incurabili.
Pel real Albergo de' Poveri. Vedi Governatori del Real Albergo....................... o anche Real Albergo, o Albergo de' Poveri.
Pel Tribunale Conservatore della Nobiltà. Vedi Supremo Tribunale conservatore de' titoli di Nobiltà o Commissione de' titoli di Nobiltà.
In fine per tutt'i conti de' Particolari dal 1806 al 1815 epoca della occupazione Militare. Vedi Monsieur o Signor in vece del nome, come per esempio Monsieur Garofalo o Signor Garofalo (1).
DEGL'IMMENSI, E MOLTIPLICI SISTEMI ADOPRATI NE' DIVERSI TEMPI SULLA SCRITTURA BANCALE.
Divideremo il presente Capitolo in più Sezioni, notando in ciascuna di esse i diversi sistemi adoprati nella scritturazione de' diversi libri, e che costituiscono, tante irregolarità. Quindi nella prima discorreremo delle pandette nella seconda de' librimaggiori, nella terza de giornali, e nella quarta de' volumi.
SEZIONE 1.°
Delle pandette.
I sistemi adoperati nella scritturazione delle pandette sono stati immensi. Noi affin di descriverli con brevità, e coti quella segregazione che si conviene, suddivideremo la presente Sezione in otto paragrafi. Bel primo discorreremo di quelli, generalmente usati da tutt'i Banchi, e negli altri di quelli praticati da ciascun Banco.
(1) In quei tempi nelle pandette del Banco vedonsi molti depositanti descritti col solo cognome, e registrati nel registro o alle lettere M. o S. indicanti Monsieur, o Signore.
§. 1. De' sistemi in generale di tutti i Banchi.
In tutt'i Bandii dalla loro fondazione, e quasi fino alla soppressione, la maggior parte de1 nomi de depositanti, vedonsi descritti nelle pandette secondo la voce volgare, o latina, che si adoperava ne' scorsi secoli; in modo che principiando la descrizione con una lettera iniziale diversa da quella dell'attuale nostra pura favella, ciò fa scomparire agli occhi del più accorto impiegato il nome di cui va in cerca. Conviene adunque esporre in questa Sezione un breve catalogo di tali nomi, diviso in due rubriche menzionandoli nella prima colla lingua pretta italiana, e nella seconda con la lingua volgare.
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CATALOGO DE' NOMI |
Anche i cognomi solean ne' tempi andati descriversi in pandetta secondo la voce volgare, o latina, simile a quello che si praticava pei nomi, come per esempio Juliani per Giuliani, Jacomino per Giacomino, di Jacovo per di Giàcorno ed altri simili. Quindi in tutt'i rincontri, in cui si va in cerca de' nomi, e cognomi, che ne' tempi andrà abbiano potuto scambiarsi nel descriversi in pandetta, deve issarsi tutta l'attenzione ad esaminare la pandetta medesima con quelle lettere iniziali che lo scambio somministra, in modo che trascurando di usare tale accuratezza non si riuscirà giammai a rinvenire in pandetta quel nome di cui si va in cerca., e che trovasi effettivamente in pandetta registrato. 2. Del Banco Pietà. Questo Banco ha ritenuto sempre il sistema di registrare i Stabilimenti, Corpi morali eoe. nei diversi registri della pandetta, e. non già nelle prime carte della stessa. In queste prime carte però vi si notavano i conti del Baqco, quelli della Tesoreria, e di qualche Corpo morale. Ed un'altra circostanza fa d'uopo rammentare in ordine alle pandette di questo Banco, che quella cioè del 1808 vedesi divisa in due porzioni. La prima racchiude le prime carte, ed i tre registri riguardanti i nomi colle lettere iniziali A. F. G., e la seconda il quarta registro, che riflette i nomi colle restanti lettere dell'alfabeto. |
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1. In lingua pretta italiana. |
In lingua volgare. |
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Alfonso |
Fonso |
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Antonio |
Tonno |
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.Chiesa |
Ecclesia |
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Domenico |
Minico, o Minichiello. |
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Emmanuele |
Manuele |
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Elisabetta |
Lisabetta, Betta, o Isabella |
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Francesco |
Cicco |
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Giacinto |
Jacinto |
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Giacomo |
Jacovo |
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Geronimo |
Jeronimo |
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Giacobbe |
Jacobbe |
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Gennaro |
Jennaro |
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Gentile |
Jentile |
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Giuseppe |
Peppo |
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Giulio |
Julio |
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Gerardo |
Jerardo |
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Innocenzio |
Nocentio |
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Leonardo |
Nardo |
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Nicola |
Cola |
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Nicolantonio |
Colantonio |
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Onofrio |
Nofrio |
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Orsola |
Ursola |
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Salvatore |
Tore |
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Tommaso |
Maso |
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§. 3. Del Banco del Popolo.
Il Banco del Popolo ha serbato costante il sistema di non far mai uso di quelle prime carte della pandetta destinate dagli altri Banchi per menzionare i conti de' Corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni ecc., scritturando simili conti ne' quattro registri di tali pandette.
Per altro in talune epoche si osserva essersi registrato nelle prime carte il titolo di qualche Corpo morale. Nelle occorrenze adunque fa d' uopo, percorrere in preferenza i quattro diversi registri, e poi le prime carte situate in principio.
L'altro sistema anche costante di questo Banco fu quello dì menzionare, e registrare i nomi, e cognomi degl'intestatari degl'introiti condizionati, o di deposito nelle pandette dei mandati, e ciò dall'epoca, in cui vennero in questo Banco introdotte simili pandette di mandati, locché avvenne nel 1758. Quindi da tal'epoca in poi, e fino alla soppressione di questo Banco, sempre che si tratta di qualche conto condizionato, fa d'uopo esaminare in preferenza la pandetta de' mandati, e poi quella di fedi; poiché si è avuta occasione di ravvisare essersi qualche volta registrato un conto di denaro condizionato, o di deposito nella pandetta di fedi, derogandosi in tal modo al sistema generale.
In queste pandette di mandati venivano registrati, i nomi, e cognomi non solo de' giranti, ma benanche de' giratari, quando questi del denaro pervenuto ne formarono introito in testa loro col così detto giro per Banco.
§. 4. Del Banco Spirito Santo.
Il Banco Spirito Santo ha puranche serbato costante il sistema di non far quasi mai uso nelle pandette delle prime carte pe' conti dei Corpi morali, ed altri, registrando tali conti ne' diversi quattro registri della pandetta medesima. Per altro in talune pandette si osserva registrato il conto di qualche Corpo morale nel principio di essa. Però è d'avvertirsi che quasi tutt'i conti de' Stabilimenti, Corpi morali, Monti ed altri simili governati da più Amministratori, e Governatori, venivano registrati nel terzo registro della pandetta, e nel corpo della lettera M. di tale 3.° registro. Ili ragione si era che da quegl'impiegati si riteneano tali Corpi morali, come dipendenti da Governatori: e poiché i conti de' Governatori de' Stabilimenti, e Corpi morali si doveano descrivere nel 3.° registro; perciò in tale registro menzionavamo i conti di tutt'i diversi Corpi morali e Stabilimenti, sia che venivano diretti da Governatori f sia da Amministratori o da altri.
Introdottesi in questo Banco nel 1794 le pandette, e librimaggiori di mandati; in tali pandette si vedono registrati non solo gl'intestatari de mandati; ma benanche quelli degli introiti sciolti per Cassa, a seconda del progetto fatto da Michele Rocco (1). Questa circostanza fa d'uopo rammentarsi nelle occorrenze, poiché ogni impiagata nell'andare in cerca di qualche pagamento fatto con polizzino sciolto, si dirigge regolarmente alla pandetta, e librimaggiori di fedi, ne quali non riuscirà mai rinvenire tale pagamento, appunto perché lo stessa si trova scritturato nelle pandette, e libri di mandati.
§. 5. Del Banco di S. Eligio.
Questo Banco ha tenuto sempre costante il sistema di scritturare, i conti delle Amministrazioni ecc. ne' diversi quattro. registri della pandetta, e non mai nelle prime carte di essa.
Su tutte le pandette di questo Banco non abbiamo cosa di preciso da osservare; ragion per cui passiamo oltre.
(1) Parte 2. a pag. 79 a 88
§. 6. Del Banco S. Giacomo.
Questo Banco dalla sua fondazione, e fino alla soppressione ha fatto sempre uso delle prime carie pe1 conti di tutte le Amministrazioni, i Corpi morali ec.; trascrivendo poi nel 4° registro i soli diversi conti della Regia Corte. Poiché in questo Banco dal 1801 al 1806 si esercitavano due. conti uno cioè per la Regia Corte., e l'altro pe particolari; £Osi le. pandette. del conto di Regia Corte, venivano distinte con l'epigrafe P. 1., o 2 R. C.,indicanti pandetta 1.°, o 2.° semestre Regia Corte; e quelle del conto de' particolari con l'epigrafe x. P, o 2. P., cioè pandetta del primo, o del secondo semestre particolari.
§. 7. Del Banco de' Poveri.
Il Banco de' Poveri dalla sua fondazione fino al 1779, epoca in cui furono inventate altre pandette, e delle quali ne discorreremo qui a poco, ha fatto sempre uso delle prime carte per descrivere i conti de' Corpi morali, Stabilimenti cc.. però qualche volta si sono registrati simili conti anche ne quattro diversi registri della pandetta medesima.
In conseguenza nelle occorrenze fa d'uopo esaminare non solo le prime carie, ma benanche i quattro diversi registri.
Introdottesi poi nel 1780 alcune piccole pandette ad un sqI registro e ciò oltre a quelle di fedi, e mandati già esistenti, venivano in tali pandette registrati tutt'i conti de' Luoghi pii, Corpi morali, Stabilimenti, Monti, Patrimonii; ed altri, in somma tutti quei conti che nelle pandette di fedi si doveano annotare nelle prime carte, o nelle rispettive lettere de' quattro registri. Furono perciò appellate pandette de' luoghi pii, e vennero tali piccole pandette continuate dal suddetto anno 1780, a tutto il 1808, epoca della soppressione di questo Banco.
Queste piccole pandette riflettono solamente i conti di fedi, non mai quelli di mandati (1) e sono formate come dicemmo poc'anzi ad un sol registro, quale registro vien preceduta benanche da alcune carte, e nelle quali venivano pure menzionati i conti di taluni Stabilimenti, Corpi morali ec.; in somma tutti i conti di questa specie venivano scritturati taluni nelle prime carte, ed altri nell'unico registro di tale pandetta. Ed ecco perché nelle occorrenze fa d'uopo percorrere tanto le prime carte, quanto le diverse lettere dell'unico registro.
In conseguenza di che allorquando si tratterà di dover esaminare il conto di fedi di qualche Corpo morale dal 1780 al 1808, deve tale conto rinvenirsi nelle cosi dette pandette dei luoghi pii.
§. 8. Del Banco del Salvatore.
Questo Banco pochi conti di talune Amministrazioni, e Corpi morali ha registrato nelle prime carte delle pandette, scritturando poi tutti gli altri ne' diversi quattro registri.
Tutte le pandette poi vedonsi regolarmente scritturate, per cui nulla abbiamo a precisare su di esse.
SEZIONE 2.°
De Librimaggiori.
§. 1. Del Banco Pietà.
Nulla vi è di preciso ad osservare d'irregolarità su i librimaggiori di questo Banco, poiché i medesimi vedonsi scritturati come gli altri. Vi è la menzione quando il conto passa ad altro foglio dello stesso libro colle cifre in questo, o avanti f. ............ e quando passa nel libro seguente mediante le cifre. Nel seguente f. ..................
(1) Nelle pandette de' mandati i titoli de' suddetti Stabilimenti, Corpi morali ec. sono nelle medesime descritti alle volte nelle prime carte, ed altre volte ne' diversi registri, non essendo state giammai alterate tali pandette di mandati.
Nelle polizze addebitate col giro per Ruota vi è il foglio corrispondente al nuovo credito. In fine anche Io spoglio de' libri vedesi praticato, serbandosi l'ordine della foliazione.
Solamente fa d'uopo avvertire, che essendosi nel 1814 abolito nel Banco de' particolari il conto a lire introdotto nel 1812, il libro di reste si è conservato sempre, come tuttavia si conserva nella Revisione della Cassa de' Privati.
In fine unaltra circostanza fa d'uopo qui ricordare in ordine al Banco de' Privati, che essendosi nel 1815 aperto nuovo conto a ducati, e grana per l'abolizione delle lire, tanto le pandette, che i libri di questo anno vennero divisi in tre quadrimestri, per altro non di ugual durata, mentre il primo quadrimestre racchiude il negoziato da Gennaio per marzo, il secondo da Aprile per Luglio, ed il terzo da Agosto per Dicembre.
§. 2. Del Banco Popolo.
Questo Banco nella scritturazione de' librimaggiori praticava le seguenti irregolarità.
In prima per costante sistema serbato in tutto il corso della sua gestione non soleasi mai menzionare il foglio, quando un conto passava nel seguente semestre; in modo che per evitare di esaminare in ogni semestre la pandetta, può passarsi all'esame del seguente libro colla guida del foglio serbato in occasione dello spoglio: foliazione per altro che abbiamo ravvisato camminare con la sua regolare gradazione.
In secondo luogo descrivevansi i conti condizionati ne' libri di mandati, e ciò dall'epoca in cui vennero tali libri introdotti.
Per tutt'altro poi il sistema era regolare, ed uguale agli altri Banchi.
§. 3. Del Banco Spirito Santo.
Su questo Banco nulla abbiamo che osservare d'irregolarità commessa, tranne quella espressa nel 4 della precedente Sezione in ordine ai polizzini d'introiti sciolti, che venivano scritturati su i librimaggiori di mandati.
§.4. Del Banco 5. Eligio.
Per questo Banco ne anche abbiamo cosa da osservare.
§. 5. Del Banco S. Giacomo.
Una sola irregolarità praticavasi in questo Banco nella scritturazione de' librimaggiori, cioè quella di non designare nelle partite addebitate col giro per Banco il foglio del nuovo credito: però in vece di questo foglio apponevasi dopo il cognome la cifra B. indicante essere stata la tale partita spesa col giro per Banco.
Oltre a questa irregolarità un altra se ne praticò negli anni 1794 al 1797 sul conto della Tesoreria, con essersi trascurato di scritturare su i libri di notate fedi le polizze notate fedi di detta Beai Tesoreria, e ciò forse per la vastità del negoziato.
E giova pure qui ricordare
1. ° Che essendosi nel 1801 introdotto in questo Banco il negoziato della Regia Corte, e delle diverse Amministrazioni Finanziere, da tal epoca a tutto il (806 primo Semestre, veniva no scritturate fino a quest'epoca due classi di librimaggiori, una cioè pei conti de' particolari, e l'altra per quelli della Regia Corte non che de' particolari medesimi per pagamenti che faceansi alla Regia Corte.
2.° Che abolitosi il Banco S. Giacomo col decreto del di 11 Giugno 1806, ebbe il suo termine la scritturazione de' libri del Banco S. Giacomo ramo de' particolari, essendosi continuata solamente la scritturazione di quelli di Corte, a tutto il 1808, tanto in argento, che in rame introdotta nel 1804.
3.° Che nel 1809 venne rianimata di bel nuovo la scritturazione di due classi di librimaggiori, una cioè pe' conti di Regia Corte, e l'altra per quelli de' particolari, quale conto de' particolari per altro ebbe il suo termine nello stesso anno 1809, mentre nel 1810 poi venne riaperto nuovo conto di Regia Corte solamente, quello stesso che stà ora progredendo sotto il titolo di Cassa di Corte.
Ed ecco perché su i librimaggiori del 1809 tanto di Regia Corte, che de' particolari, vedonsi ivi addebitate tutte le, polizze, benché spese in epoca posteriore al 1809.
4.° Che anche per questo Banco il libro di reste del conto a lire abolito nel 1814, si conserva nella Revisione del Banco di Corte.
§. 6. Del Banco de' Poveri.
Per questo Banco lungi di ravvisarvisi delle irregolarità di scrittura, si scorge in vece il più esatto metodo serbato in tutt'i tempi sulla scritturazione de' libri.
§ 7. Del Banco del Salvatore.
La scritturazione de' libri di questo Banco né anche offre alcuna irregolarità, degna da essere rammentata.
SEZIONE 3.°
De' giornali.
§. 1. Del Banco Pietà.
I giornali di questo Banco contengono la scritturazione delle polizze spese per Cassa, senza l'ordine di foliazione, ma colla sola distinzione delle Casse.
Questo Banco quasi in tutt'i tempi ha serbato costante il sistema di scritturare su altri giornali, i cosi detti mandati.
Gli epigrafi apposti ne' giornali di ogni epoca menzionano tutte le giornate scritturate in ciascun giornale, serbandosi sempre la distinzione di primo, e secondo semestre.
Nel 1815 esistono alcuni giornali coll'epigrafe conto a lire; e ne' quali trovansi scritturarle le polizze del conto a lire abolito, e spese dopo il 1814.
§. 2. De' Banchi del Popolo, dello Spirito
Santo, di S. Eligio, e del Salvatore.
Questi Banchi han serbato anche costante il sistema di scritturare le polizze senza l'ordine progressivo della foliazione, ma colla semplice distinzione delle Casse. Per lo più e quasi sempre venivano scritturati i diversi mandati ora in appositi giornali di mandati, ed ora su quelli di Banco.
Gli epigrafi apposti ne' giornali di tutte le epoche sono stati quelli della indicazione del cognome del giornalista, che ebbe la cura di scritturare tutte le polizze delle diverse giornate in ciascun giornale contenute, la un cosi detto repertorio vedonsi poi espressi per ogni semestre i cognomi di tutt'i giornalisti, ed al di sotto del cognome di ognuno le giornate dal medesimo scritturate.
§. 3. Del Banco S. Giacomo.
Questo Banco puranche nella scritturazione delle polizze, e mandati ha serbato il metodo espresso nel paragrafo precedente, anche per gli epigrafi però a tutto il 1810; mentre, dal 1811 in poi ciascuna epigrafe di giornale menziona non già il cognome del Giornalista, ma sibbene tutte le giornate scritturate in ciascun giornale.
§. 4. Del Banco de' Poveri.
Questo Banco solamente ha serbato costante il sistema in tutt1 i tempi di scritturare le polizze coli' ordine progressivo della foliazione, e colla distinzione delle Casse, locché arreca una grandissima facilitazione, ritrovandosi con sollecitudine nel giornale ciascuna polizza.
Gli epigrafi poi messi ne' giornali di questo Banco, consistono in tante piccole cartelline di carta pecora, ed in ciascuna delle quali si trovano menzionate tutte le giornate scritturate in ogni giornale.
SEZIONE 4.°
De' volumi.
§. 1. Del Banco Pietà.
Questo Banco nel 1797 introdusse il sistema di rinchiudere le originali polizze in volumi di carta pecora, e che prosegui fino alla sua soppressione, mentre per gli anni precedenti simili originali polizze venivano conservate in filze, ridotte poi nell'organizzazione dell'Archivio generale a volumi coverti con cartoncini per meglio custodirle, e garentirle.
L'epigrafi di questi volumi vedonsi regolarmente fatte; ragion per cui non occorre farvi alcuna osservazione. Solamente dobbiamo ripetere pe' volumi di questo Banco del 1815, ciò che dicemmo nel S. I. della precedente Sezione circa le polizze del conto a lire ammortizzato, esistendovi in questo Banco alcuni volumi con tal'epigrafe.
§. 2. Del Banco Popolo.
Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1789, ma poi ne sospese il prosieguo nel 1792, essendosi da tal'epoca in poi, e fino alla soppressione continuato il sistema delle filze, meno per le polizze di stralcio degli anni 1807 e 1808, le quali furono bananche conservate, e ligate ne' volumi di carta pecora.
Gli originali mandati di questo Banco poi anche ligati, trovansi tutti riuniti, e situati in due stanze separate, e propriamente ove esistano gli antichi squarci, introiti, ed esiti dello stesso Banco.
§. 3. Del Banco Spirito Santo.
Questo Banco fu il primo a costruire i volumi di carta pecora per la inaggior custodia delle polizze, e mandati, locché avvenne nel 1767, avendoli proseguiti senza interruzione a tutto il 1898. L'epigrafi poi di questi volumi esprirnono l'anno, il mese. ed il giorno solamente, senza indicare il numero quando in un giorno siansi costruiti più volumi: però in vece di manifestare tale epigrafe volume 1.°, 2.°, e 3.°, quando una giornata di polizze ha costruito più volumi, allora al fianco della giornata, il numero de' volumi vedesi espresso con piccioli punti; in modo che nel primo volume si ravvisa un sol punto, nel secondo due punti, e cosi in seguito. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo stare accorto a ravvisare tali punti, onde conoscere il numero de' volumi di ciascuna giornata; potendosi in contrario supporre esistere un sol volume pel tale giorno, nell'atto che ne esisteranno due, tre ec................
In fine per questo Banco fa d'uopo ricordare che gli originali mandati dal 180! al 1808 non trovansi rinchiusi in tali volumi di carta pecora; ma bensì in fascicoli, e si conservano nella stanza de' squarci di questo Banco.
§. 4. Del Banco di S. Eligio.
Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1788, che prosegui a tutto il 1804, avendo poi nel 1805 ripigliato il sistema di infilzare le polizze.
L'epigrafi di tali volumi vedonsi regolarmente fatte.
§. 5. Del Banco S. Giacomo.
Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1795, che poi proseguì senza interruzione fino alla sua soppressione. I soli mandati vedonsi la maggior parte ligati a fascicoli.
L'epigrafi sono regolari, in modo che nulla abbiamo da osservare.
Solamente crediamo ricordare
§. 1.° Che i volumi di polizze originali di questo Banco conto de' particolari dal 1801 al 1806 si distinguono colla espressione particolari apposta nell'epigrafe di ciascun volume; e così quelli del conto di Regia Corte colla indicazione R. C.
§. 2.° Che le polizze di rame introdotte nella Cassa di Corte dell'antico Banco S. Giacomo dal 1804 al 1808 si conservano ne' volumi di argento di detta Cassa, trovandosi alligate in tali volumi dopo le polizze di argento.
§. 3.° Che tutte le polizze formate nel 1809 tanto nel conto de' particolari, che di R. C. del detto Banco S. Giacomo, e che sono state spese dopo il 1809, trovansi ligate in separati volumi, che si conservano nella stanza degli antichi squarci del Banco S. Giacomo, con l'epigrafi Banco S. Giacomo ammortizzato, e colla distinzione di R. C, e de' particolari.
§. 6. Del Banco de' Poveri.
In questo Banco nell'anno 1783 furono introdotti i volumi di carta pecora, che vennero proseguiti senza interruzione a tutto l'epoca della sua soppressione.
L'epigrafi de' volumi vedonsi regolarmente fatte. Le polizze trovansi ligate in tali volumi coll'ordine progressivo della foliazione, e colla distinzione delle Casse.
§. 7. Del Banco del Salvatore.
Questo Banco conservò in volumi di carta pecora le sole polizze del 1800, e quelle del 1806, infilzando tutte le altre, che poi vennero costruite a volumi con cartoncini nella organizzazione dell'Archivio generale. Sulle loro epigrafi poi nulla ci è da osservare.
FINE DELL'OPERA.
DE' TITOLI, CAPITOLI, E SEZIONI CONTENTI NELLA PRESENTE OPERA.
|
|
RAGIONE DELL'OPERA.................................................................. PAG |
4 |
|
|
Discorso preliminare |
6 |
|
TITOLO I. |
Cenno storico de Banchi |
9 |
|
CAP. I. |
Quali erano i Banchi che reggevano pria de* Banchi pubblici |
ivi |
|
CAP. II. |
Origine de' Banchi pii |
11 |
|
Sezione i |
Del Sacro Mónte, e Banco della Pietà |
12 |
|
Sezione 2 |
Dell'olim Banco di A G P |
3 |
|
Sezione 3. |
Del Banco di S. Maria del Popolo |
4 |
|
Sezione 4. |
Della Casa Santa, e Banco dello Spirito Santo |
15 |
|
Sezione 5 |
Del Banco di S Eligio |
16 |
|
Sezione 6 |
Del Banco di S Giacomo, e Vittoria |
17 |
|
Sezione 7 |
Del Sacro Monte, e Banco de' Poveri |
ivi |
|
Sezione 8. |
Del Banco del SS Salvatore |
19 |
|
CAP. III. |
Disposizioni legislative emanate per lo governo de Banchi |
ivi |
|
Sezione 1 |
Delle disposizioni legislative emanate pe% Negozianti Banchieri |
20 |
|
Sezione 2 |
Delle disposizioni legislative riguardanti i Banchi pubblici |
21 |
|
Sezione 3 |
Delle disposizioni legislative emanate per f attuale Banco Nazionale |
44 |
|
TITOLO II. |
Corso teoretico pratico sulla scrittura bancale Nozioni generali |
73 |
|
CAP. I. |
Delle Casse |
74 |
|
Sezione 1 |
De' Cassieri, e loro ajutanti contatori |
ivi |
|
Sezione 2 |
Dello squarcio di Cassa |
77 |
|
Sezione 3 |
Del libero introito di fedi |
109 |
|
Sezione 4' |
Del libro introito di notati |
118 |
|
Sezione 5 |
Del registro denominato filze di Cassa |
121 |
|
Sezione 6 |
Del libretto di esito del Cassiere |
122 |
|
Sezione 7 |
Del registro delle polizze di riscontri |
123 |
|
CAP. II. |
Del Fedista, e suoi ajutanti |
124 |
|
Sezione |
Cosa sia la fede di credito: obblighi del Fedista; e sistemi tenuti negli antichi Banchi sulla forma della fede di credito |
ivi |
|
CAP. III. |
Della Ruota |
126 |
|
Sezione 1 |
Delle pandette di fedi, e mandati |
ivi |
|
Sezione 2 |
De librimaggiori di fedi |
130 |
|
Sezione 3 |
Del registro introito di Cassa |
150 |
|
Sezione 4 |
De librimaggiori de mandati |
153 |
|
Sezione 5 |
Dell'Uffiziale Chiamatore di Ruota |
161 |
|
Sezione 6 |
Del Notajo Pandettario |
163 |
|
Sezione 7. |
Del Libromaggiore Capo della Ruota |
166 |
|
Sezione 8 |
Del Coadjutore del Libromaggiore |
173 |
|
CAP. IV. |
Delle Ufficine delle notate fedi |
ivi |
|
Sezione 1 |
Del Notatore in fede |
174 |
|
Sezione 2 |
Del libromaggiore delle notate fedi, e sua pandetta |
176 |
|
CAP. V. |
Dell'Uffizio esito di Cassa |
|
|
Sezione 1 |
Importanza del libro esito: suo metodo: obblighi annessi al Capo esito; e metodi tenuti negli antichi Banchi |
192 |
|
CAP. VI. |
Dello spoglio de' libri del Banco |
197 |
|
Sezione 1 |
Delle pandette di fedi , e mandati |
ivi |
|
Sezione 2 |
De' librimaggiori di fedi, e mandati |
ivi |
|
Sezione 3 |
De' librimaggiori di notate fedi, e loro pandette |
198 |
|
CAP. VII. |
De' Giornali |
ivi |
|
Sezione i. |
De' Giornali di Cassa |
ivi |
|
Sezione 2 |
De' Giornali di Banco |
202 |
|
Sezione 3 |
Del giornale, ossia registro de' mandati |
203 |
|
CAP. Vili. |
Della Revisione |
204 |
|
Sezione 1 |
Della puntatura giornaliera |
ivi |
|
Sezione 2. |
Del richiamo della scrittura |
206 |
|
Sezione 3 |
Dell'appuramento della scrittura |
207 |
|
Sezione 4. |
Degli altri obblighi della Revisione |
|
|
TITOLO III. |
Notizie isteriche, ed esposizione de' diversi sistemi praticati sull'antica scrittura Nozioni generali |
223 |
|
CAP. I. |
Spiegazione delle formalità colle quali venivano eseguiti i pagamenti ne' primi tempi de' Banchi |
ivi |
|
Sezione 1. |
Formalità sul sistema bancale |
ivi |
|
Sezione 2 |
Formalità adoperate da depositanti |
224 |
|
CAP. II. |
Invenzione delle polizze notate fedi, e metodi serbati nelle diverse epoche |
225 |
|
Sezione 1. |
Dettaglio de' metodi |
ivi |
|
CAP. III. |
De' polizzini denominati introiti sciolti per Cassa, e loro andamento |
227 |
|
Sezione 1. |
Dettaglio de' metodi serbati |
ivi |
|
CAP. IV. |
Metodo facile a poter leggere con franchezza gli antichi caratteri |
228 |
|
Sezione 1. |
Dettagliò di tali metodi |
ivi |
|
CAP. V. |
Mezzi suppletorii per rinvenire i pagamenti fatti, anche nel caso di mancanza di parziale scrittura |
ivi |
|
Sezione 1. |
Dettaglio di tali mezzi |
229 |
|
CAP. VI. |
Metodi serbati negli antichi Banchi, e sotto V impero dell abolita legislazione , per eseguire e liberare i depositi giudiziarii |
231 |
|
Sezione 1 |
Dettaglio de depositi |
231 |
|
Sezione 2. |
Metodi serbati nella scritturazione di tali depositi |
232 |
|
CAP. VII. |
Metodo col quale si riscuotevano i fruttati degli arrendamenti, e fiscali, sia da proprietarii, sia da loro assegnatarii |
234 |
|
Sezione 1 |
Dettaglio di tal metodo |
ivi |
|
CAP. VIII. |
Invenzione del riscontro delle polizze, e suo miglioramento |
235 |
|
Sezione 1 |
Dettaglio de' metodi serbati |
236 |
|
Sezione 2 |
Idem |
238 |
|
Sezione 3 |
Idem |
239 |
|
CAP. IX. |
De' diversi decreti degli antichi Tribunati che riguardavano la negoziazione bancaria, con la indicazione de' Magistrati competenti da quali venivano pronunziati |
240 |
|
Sezione 1 |
Del decreto di Bancum solvat |
ivi |
|
Sezione 2 |
Del decreto di citra praejudicium |
241 |
|
Sezione 3. |
Del decreto, ossia mandato di liberazione |
242 |
|
Sezione 4 |
Del decreto di sequestro |
243 |
|
CAP. X. |
Sistemi adoperati negli antichi Banchi per la spedizione delle polizze soggette a condizioni e per la liberazione del danaro dato ad rem reficìendam sotto l'antica legislazione |
ivi |
|
Sezione 1 |
Della liberazione delle polizze |
ivi |
|
Sezione 2. |
Del danaro dato ad rem reficìendam |
ivi |
|
CAP. XI. |
Titoli di talune Amministrazioni dipendenti dal Fisco, per quanti l'esperienza ha dato finora a divedere, e che si potranno ignorare dopo un lungo periodo di tempo |
244 |
|
Sezione 1 |
Dettaglio di tali titoli |
ivi |
|
CAP, XII. |
Degl'immensi, e moltiplici sistemi adoperati né diversi tempi sulle scrittura bancale |
246 |
|
Sezione 1 |
Delle pandette |
ivi |
|
Sezione 2 |
De' librimaggiori |
249 |
|
Sezione 3. |
De giornali |
251 |
|
Sezione 4. |
De volumi |
252 |
|
Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - lho sempre cercato ma non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura! Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin) |
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