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Fonte:
http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136

Testo del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.». (14A00744)

(GU Serie Generale n.32 del 8-2-2014)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .... ))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1


Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in
Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi
comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini
tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di
telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di
effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combustione. (( Le indagini di cui al presente comma
sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in
materia gia' in possesso degli enti competenti. I risultati delle
indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi
aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei
Ministeri competenti e della regione Campania ))
.
(( 1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore
di sanita' analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico
«Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato
dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree,
stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare
in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei
tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con
particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti
per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte con il supporto
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti con
direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ))
.
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, gli
enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, (( del Corpo
delle capitanerie di porto, ))
dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto
geografico militare, di organismi scientifici (( ed enti di ricerca
))
pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli
organismi della Regione Campania. (( In particolare, l'Istituto
nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce
un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari
delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al
comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la
qualita' effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le
caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un
prodotto agroalimentare. ))
Il Nucleo operativo ecologico dei
Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri
politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela
della salute assicurano, per le finalita' di cui al presente
articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in
proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti
privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli
istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti (( di proprieta' e di diritti )) reali di
godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini ((
dirette ))
di cui al presente articolo sono obbligati a consentire
l'accesso ai terreni stessi. (( Ai suddetti soggetti deve essere
comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai
terreni. ))
Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile
ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi
sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per
tali terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta con
decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e
della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle
risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi
alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei
Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute
puo' essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca
dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, (( qualora sia
stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di
indicazione per provate e documentate motivazioni ))
.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione
con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate,
contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica,
(( sui tempi e sui costi )) relativi ai terreni (( e alle acque di
falda ))
indicati come prioritari dalla medesima direttiva. (( Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo
periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore
direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania,
possono essere indicati altri terreni della regione Campania,
destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche
temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini
tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi
novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime
modalita' di cui al primo periodo una relazione riguardante i
restanti terreni oggetto dell'indagine ))
.
6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo (( e al
terzo periodo del comma 5 ))
, con distinti decreti interministeriali
dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute
sono indicati, (( anche tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, ))
i terreni della
regione Campania che non possono essere destinati alla produzione
agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse (( in
considerazione delle capacita' fitodepurative. ))
Con i decreti di
cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da
destinare (( solo a determinate produzioni agroalimentari. )) (( Ove,
sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile
procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del
presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere
altresi' indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da
svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto
medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalita' di
cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione
dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo ))
.
(( 6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali
di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui
al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso
ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai
terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto l'accesso
a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le
attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati
da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente
controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del
presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma
143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture
destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
subordinatamente alla verifica dell'indisponibilita' di cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
della regione Campania.
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti
previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di
contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni,
sentite le organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non
destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti
istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i parametri
fondamentali di qualita' delle acque destinate ad uso irriguo su
colture alimentari e le relative modalita' di verifica, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla
relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di
qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche'
gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati ai sensi del
medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente
comma si provvede, altresi', alla verifica ed eventualmente alla
modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 14 e 15 del
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. 31/L dell'1 febbraio 2002:
«Art. 14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti). - 1.
Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul
mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi
seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre
prendere in considerazione quanto segue:
a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte
del consumatore in ciascuna fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del
consumatore, comprese le informazioni riportate
sull'etichetta o altre informazioni generalmente
accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici
effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o
categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la
salute occorre prendere in considerazione quanto segue:
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a
breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla
salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella
dei discendenti;
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un
alimento;
c) la particolare sensibilita', sotto il profilo della
salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso
in cui l'alimento sia destinato ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al
consumo umano, occorre prendere in considerazione se
l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo
l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a
materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a
putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita,
lotto o consegna di alimenti della stessa classe o
descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in
quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno
che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti
infondato ritenere che il resto della partita, lotto o
consegna sia a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni
comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono
considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle
specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce
alle autorita' competenti di adottare provvedimenti
appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul
mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi
siano motivi di sospettare che, nonostante detta
conformita', l'alimento e' a rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie,
un alimento e' considerato sicuro se e' conforme alle
specifiche disposizioni della legislazione alimentare
nazionale dello Stato membro sul cui territorio e' immesso
sul mercato, purche' tali disposizioni siano formulate e
applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli
articoli 28 e 30 del medesimo.
Art. 15 (Requisiti di sicurezza dei mangimi). - 1. I
mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato
ne' essere somministrati a un animale destinato alla
produzione alimentare.
2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso
previsto, nei casi seguenti:
se hanno un effetto nocivo per la salute umana o
animale,
se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento
ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.
3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai
requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o
consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si
presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna
siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di
una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere
che il resto della partita, lotto o consegna non sia
conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.
4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni
comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono
considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime.
5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche
disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle
autorita' competenti di adottare provvedimenti appropriati
per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o
per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi
di sospettare che, nonostante detta conformita', il mangime
e' a rischio.
6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie,
un mangime e' considerato sicuro se e' conforme alle
specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi
previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro
sul cui territorio e' in circolazione, purche' tali
disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del
trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del
medesimo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, (S.O.):
«143. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143:
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.".
- Si riporta il nuovo testo dell'articolo 166 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica). -
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
loro competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire le
reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli
acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai
sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle
competenti autorita' corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro centoventi
giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine,
la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi
sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono
regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla
qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte
terza del presente decreto, chiunque, non associato ai
consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche
se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle
spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata
di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' determinato dal
consorzio interessato e comunicato al soggetto
utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i
competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le
relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa
disciplina di attuazione e anche considerati gli standard
di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita'
effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con
il regolamento di cui al presente comma si provvede,
altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
n. 185».






La rivoluzione napoletana del 1820-1821 tra nazione napoletana e global liberalism di Zenone di Elea

Great Britain: Paper Correspondence Despatch relating to the Southern of Italy

Questione napoletana, brigantaggio e mitologia patriottarda antimeridionale

«Il Governo ci regala il vento dell’Africa» ovvero dalla illusione garibaldina a Lu Setti-e-menzu di Zenone di Elea

Carlo Pisacane, il «romito» di Albaro (Zenone di Elea - Giugno 2024)

Giacomo Margotti

Giacinto De Sivo

Paolo Mencacci






Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - lho sempre cercato ma non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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